Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28443 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13732/2014 proposto da:

TECNOLOGIE MECCANICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACINTO MORENO DI CINTIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e ESTER ADA

SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/02/2014, R.G.N. 631/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Avezzano e rigettava l’opposizione proposta da Tecnologie Meccaniche S.r.l. nei confronti dell’INPS, avverso la cartella esattoriale relativa al credito maturato per indebita fruizione delle agevolazioni contributive di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4 e art. 25 comma 9;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’esserci stato solo un travaso di personale da una società ad un’altra stante la coincidenza dei titolari dell’azienda beneficiaria dello sgravio e le due aziende da cui provenivano i lavoratori assunti, alla contiguità tra i licenziamenti e le assunzioni, l’operatività delle tre società in settori, per quanto diversi, comunque complementari e l’identità della sede sociale ed operativa;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale di aver deciso omettendo di tenere in considerazione il dato emerso in sede istruttoria per cui la Società di provenienza dei lavoratori assunti cui erano stati applicati gli sgravi era in precedenza cessata;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4 e art. 25, comma 9, richiama ancora una volta il dato dell’intervenuta cessazione dell’azienda di provenienza dei lavoratori cui è stato applicato lo sgravio per sostenere l’erroneità del convincimento che la Corte territoriale avrebbe maturato circa l’intento fraudolento che avrebbe connotato l’operazione realizzata dalla Società ricorrente;

che, rilevata l’inammissibilità del primo motivo, per non essere deducibile il vizio di motivazione a fronte de la concordanza delle decisioni rese in entrambi i gradi di merito (v. art. 348 ter c.p.c.), si deve ritenere l’infondatezza del secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente desunto l’illegittimità della fruizione dello sgravio dalla sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra l’azienda di provenienza e quella di destinazione dei lavoratori destinatari dato di per sè idoneo a riflettere l’elusione della ratio delle disposizioni in questione dirette a promuovere la ricollocazione effettiva e non fittizia dei lavoratori in mobilità; che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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