Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28442 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28442 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 134, presso
Io studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
MAGRINI SIMONA
CORSI PAOLA
Intimate
nonché sul ricorso proposto
3X n

Data pubblicazione: 19/12/2013

2

Intimata

DA

MAGRINI SIMONA, elettvamente domiciliata in Roma, Via Reno n. 21,
presso lo studio dell’Avv. Roberto Rizzo, che la rappresenta e difende per
procura a margine del controricorso

CONTRO
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante
tempore,

pro

Intimata

1
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1548/07
del 22.02.2007/28.08.2007 nelle causa iscritta ai n. 68 R.G. dell’anno 2004.

1 ,

3

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.11.2013 (2
dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. MARIO MICELI, per delega dell’Avv. Luigi Fiorillo, per Poste
Italiane S.p.A.;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA
MASTROBERARDINO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo
del ricorso per Corsi con decisione nel merito e per l’inammissibilità del
ricorso per Magrini.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con distinti ricorsi SIMONA MAGRINI e PAOLA CORSI agivano in
giudizio nei confronti della S.p.A. POSTE ITALIANE chiedendo
l’accertamento della nullità del termine apposto ai seguenti contratti: per la
Magrini contratto stipulato per il periodo 23.02.1998/30.04.1998 ai sensi
dell’art. 8 CCNL 1994 ” per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della

Controricorente-Ricorrente incidentale

d

3

graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane”; per periodo 1.07.1998/30.09.1998 ai sensi dell’art. 8 del
CCNL 26.11.1994 “per necessità di espletamento del servizio in

Corsi contratto per il periodo 2.07.1997/30.090 ai sensi dell’art. 8 del
CCNL 1994 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; altri due contratti
rispettivamente per il periodo 6.10.1998/7.11.1998 e per il periodo
23.11.1998/30.04,1999 stipulati ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994 come
integrato dall’accordo del 25.09.1997 per esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso
e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in
attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio
delle risorse umane”. Il secondo contratto risultava prorogato “per esigenze
contingenti ed imprevedibili connesse alla complessa fase di
riorganizzazione aziendale attualmente in svolgimento”.
Con sentenza del 13.01.2003 l’adito0 Tribunale di

Roma rigettava le

domande.
Tale decisione, appellata dalle originarie ricorrenti, è stata riformata dalla
Corte di Appello di Roma, che con sentenza non definitiva n. 224 d

4

006 e

con successiva sentenza definitiva n. 1548/2007 accoglieva il ricorso
dichiarando la nullità dei contratti, ritenendo non provato il nesso causale
tra la singola assunzione e le esigenze indicate nel contratto.
La S.p.A Poste Italiane ricorre per cassazione con tre motivi.

concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”; per la

4

La Magrini ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale,
mentre la Corsi non si è costituita.
2. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 CPC,
trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
in data

29.01.2009 conciliazione in sede sindacale tra Magrini Simona e Poste
Italiane.
Con tale conciliazione le parti sono addivenute ad una definitiva
composizione della controversia inerente l’intercorso rapporto di lavoro.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità
del ricorso incidentale della Magrini nei confronti di Poste Italiane e quello
principale di tale società per sopravvenuta carenza di interesse delle parti.
3. Con riguardo alla posizione relativa all’intimata Corsi, la ricorrente Poste
Italiane denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962 e dell’art. 23 della legge n. 56 del
1987, osservando che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato
che il potere attribuito ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di
assunzione a termine (c.d. delega in bianco), in aggiunta a quelle previste
dalla legge, sarebbe soggetto a pretesi limiti temporali.
Con il secondo motivo la stessa società ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230 del 1962 e dell’art. 23 della
legge n. 56 del 1987, nonché degli art. 1362 e seguenti Cod. Civ. e vizio di
motivazione, rilevando che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno
e non ha fatto corretta interpretazione della richiamata disciplina normativa
e collettiva ravvisando il limite temporale del 30 aprile 1998 come termine di

3. Sempre in via preliminare va dato atto che è intervenuta

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efficacia della clausola della delega in bianco contenuta nell’accordo
25.09.1997.
Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché
connessi, sono infondati.

(con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001)
sulla scia di Cass. S.U. n. 4588 del 2 marzo 2006, è stato precisato che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a
quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del
legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato del lavoro per i lavoratori ed efficace salvaguardia
per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale
dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato)
e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro
di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr Cass. n. 21063 del 4
agosto 2008, Cass. n. 9245 del 20 aprile 2006). “Ne risulta, quindi, una
sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che
ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di
ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo
operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato” (cfr tra le altre, Cass. n. 21062

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte

6

del 4 agosto 2008, Cass. n. 18378 del 23 agosto 2008).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti
collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di
apposizione del termine ( cfr fra le altre, Cass. n. 18383 del 23 agosto 2008,

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte precisato, “in materia
di assunzione a temine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25
settembre 1997, attuativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, le parti
hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione
straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
intervenute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile
1962 n. 230 (cfr fra le altre, Cass. n. 20608 del 1° ottobre 2007, Cass. n.
7979 del 27 marzo 2008; Cass. n. 18378/2006 cit.).
La sentenza impugnata ha fornito adeguata e coerente motivazione circa la
scadenza degli accordi collettivi e ha correttamente applicato i principi di
diritto affermati dalla giurisprudenza sul punto ritenendo illegittimo il termine
apposto ai contratti in questione stipulati dopo il 30 aprile 1998.
4. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1-2° comma- lett. B) e 3 della legge n. 230 del
1962 , dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, degli artt. 1362 e ss Cod. Civ.,

Cass. n. 7745 del 14 aprile 2005, Cass. n. 2866 del 14 febbraio 2004).

7

nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha
tenuto nel debito rilievo che la previsione contrattuale- relativa
all’assunzione di lavoratori in concomitanza per ferie nel periodo giugnosettembre- posta a base dell’assunzione era da ritenersi legittima, essendo

collettive dall’art. 23 della legge n. 56/1987. In altri termini, secondo la
ricorrente, il giudice di appello non ha colto la differenza strutturale della
fattispecie di cui all’art. 1-comma 2°- della legge n. 230 del 1962 e quella
disciplinata dalla contrattazione collettiva in relazione a quanto delineato
dalla legge n. 56 del 1987
Il motivo è fondato.
Sul punto va osservato che questa Corte in fattispecie analoga ha ritenuto
che l’unica corretta interpretazione della norma collettiva in esame, nella
parte in cui prevede la stipula di contratti a termine in relazione
all’assunzione di lavoratori in concomitanza di assenze per ferie, sia quella
secondo cui l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede
come presupposto per la sua operatività l’onere per il datore di lavoro di
provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di
altri dipendenti nonché la relazione causale tra fra dette esigenze e
l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa
alla quale lo stesso è stato destinato (cfr Cass, n. 8122 del 2008; Cass. n.
26678 del 2005).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale consolidato
inAlirizzo giurisprudenziale, per cui itzizzerso merita accoglimento, dal che
segue la legittimità del primo contratto a termine.

estrinsecazione dell’ampio ed incondizionato potere conferito alle parti

8

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione a tale profilo e, non
essendoci necessari ulteriori accertamenti in fatto, ferma restando
l’illegittimità del secondo contratto, va riconosciuta la conversione del
rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato dal 6 ottobre 1998 e non

5. .Ricorrono giustificate ragioni per dichiarare compensate tra tutte le parti
le spese del giudizio di cassazione. Con riguardo al rapporto processuale
tra Poste Italiane e Corsi Paola va confermata la statuizione sulle spese dei
giudizi di merito contenuta nella sentenza impugnata.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale
proposto da MAGRINI SIMONA e il principale proposto da POSTE ITALIANE
nei confronti della stessa Magrini. Accoglie nei limiti di cui in motivazione il
ricorso principale delle POSTE ITALIANE nei confronti di CORSI PAOLA,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, sposta la conversione
del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato al 6 ottobre 1998.
Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio e conferma, in
relazione al rapporto processuale tra Poste Italiane e la Corsi, la statuizione
sulle spese dei giudizi di merito contenuta nella sentenza impugnata.
Così deciso in Roma addì 7 novembre 2013
Il Consigliere rel. est.

dal 2 luglio 1998, come statuito dal giudice di appello.

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