Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28442 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. III, 14/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17570 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

B.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Antonella Matronola,

(C.F.: MTR NNL 65A55 C034N);

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, (C.F.: 80224030587);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

10/2017, pubblicata in data 3 gennaio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20

ottobre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il medico specializzato B.A., deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato il Ministero convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di Euro 11.103,83 per ciascun anno del corso di studi frequentato.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna a complessivi Euro 20.141,82, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso tale decisione ricorre la B., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il M.I.U.R..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (articolato in tre distinti capi) si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 189, comma 3 del Trattato CEE, e delle Direttive medici N. 76/363/CEE 75/362 e 82/76/CEE” nonchè “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e ss.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale” nonchè “delle Direttive comunitarie n. 75/363 e 82/76 CEE”.

I primi due motivi del ricorso (articolati in distinti capitoli) sono logicamente connessi, costituiscono sostanzialmente una censura unitaria, e possono essere quindi esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

Secondo la ricorrente, il danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie avrebbe dovuto essere liquidato in suo favore con il riconoscimento della remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991 e non sulla base del minore importo di cui alla L. n. 370 del 1999.

Orbene, la B., secondo quanto essa stessa dichiara nel ricorso, ha frequentato un corso di specializzazione (in Otorinolaringoiatria) iniziato in anni accademici anteriori al 1991/92 (precisamente dal 1984 al 1987), dunque non soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991.

Il danno conseguente al mancato riconoscimento dell’equa remunerazione dovuta per la frequenza del suddetto corso di specializzazione è stato quindi correttamente liquidato dalla corte di appello sulla base delle previsioni di cui alla L. n. 370 del 1999, in conformità ai principi di diritto ormai costantemente affermati da questa Corte (e che il ricorso non contiene argomenti idonei a indurre a rimeditare), secondo cui “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004).

Tutte le censure di cui ai motivi di ricorso in esame sono dunque inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

2. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3” ed in particolare “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1”, “violazione dell’art. 112 c.p.c.” e “violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2”.

La ricorrente censura il capo della decisione impugnata relativo alla regolamentazione delle spese di lite, integralmente compensate dalla corte di appello.

Sostiene che non vi erano i presupposti per la compensazione, non sussistendo reciproca soccombenza delle parti (dovendo considerarsi invece essa attrice integralmente vittoriosa) nè un’istanza della parte convenuta in tal senso; aggiunge che, comunque, la compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata dalla corte di appello.

Il motivo è manifestamente infondato, sotto ogni profilo.

In primo luogo, atteso che la domanda dell’attrice era stata accolta solo in parte, certamente nella specie si è determinata una ipotesi di parziale soccombenza reciproca delle parti, che di per sè sola giustifica certamente la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. ad es.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018, Rv. 648893 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018, Rv. 650435 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 – 03; Sez. 6 3, Ordinanza n. 1268 del 21/01/2020, Rv. 656590 – 01). Quanto appena chiarito ha carattere assorbente.

Va peraltro evidenziato che è irrilevante, in proposito, la mancanza di una esplicita richiesta di compensazione delle spese di lite da parte dell’amministrazione convenuta, dovendo in proposito il giudice provvedere in ogni caso di ufficio, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (solo la richiesta di compensazione delle spese processuali proveniente dalla parte vittoriosa, impone del resto al giudice, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., di disporre in sua conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione: cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24560 del 31/10/2013, Rv. 628219 – 01), il che esclude la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infine, anche per completezza espositiva, è opportuno osservare che (benchè la controversia abbia avuto inizio nel 2002 e dunque fosse soggetta all’art. 92 c.p.c. nella sua formulazione originaria, anteriore alle modifiche introdotte a partire dal 2005, secondo cui la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta da giudice per giusti motivi, senza che fosse necessario indicarli espressamente e specificamente), la corte di appello ha adeguatamente illustrato i giusti motivi a fondamento della disposta compensazione, ravvisandoli nella evoluzione giurisprudenziale avvenuta con riguardo alla materia oggetto della controversia (evoluzione peraltro notoria, trattandosi di materia in cui vi è stata a lungo incertezza in giurisprudenza e si sono susseguiti diversi mutamenti di orientamenti interpretativi, anche in sede di legittimità).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorren-te, liquidandole in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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