Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28442 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15477-2013 proposto da:

C.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio degli avvocati MICHELE DAMIANI

e FABIO MARIA SARRA, che lo rappresentano e difendono giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ASIREG – ENTE CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA

DI REGGIO CALABRIA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 20/11/2012 r.g.n. 846/2006 + 1.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, accogliendo l’appello principale proposto dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria, ha riformato le sentenze di primo grado e rigettato la domanda (subordinata) proposta dal rag. C.D. diretta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica Q2 con decorrenza 19 aprile 1999, dichiarando assorbito l’appello incidentale avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica dirigenziale.

2. Il C., dipendente del Consorzio ASI con inquadramento in categoria Q1, in forza presso l’Ufficio Ragioneria e Bilancio, era stato distaccato, con ordine di servizio 14 gennaio 1999 sottoscritto dal Direttore generale, presso una società partecipata del Consorzio, la SVI.PRO.RE., dove aveva prestato servizio come responsabile amministrativo dal 18 gennaio 1999 al 3 settembre 2001 quando, a seguito di delibera del Comitato direttivo del Consorzio, l’Ente datoriale lo aveva reintegrato all’interno della struttura aziendale.

3. Il ricorrente aveva adito il Giudice del lavoro deducendo di avere svolto, durante il periodo del distacco presso la predetta società partecipata, mansioni superiori rispetto a quelle proprie del suo inquadramento e aveva chiesto il riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 c.c.

4. La domanda subordinata era stata accolta dal G.d.L di Reggio Calabria (sentenze n. 956/06 e n. 2328/10), che aveva condannato il Consorzio al pagamento, rispettivamente, della somma di Euro 20.933,26 (periodo 2001/2003), a titolo di differenze retributive tra la posizione Q1 e la posizione Q2 e di risarcimento dei danni, e di Euro 36.220,00 (periodo 2003/2006), a titolo di ulteriori differenze retributive.

5. La Corte territoriale, riformando entrambe le sentenze di primo grado, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Consorzio ASI di Reggio Calabria, ha motivato – in sintesi – come segue: la differenza tra i livelli Q1 e Q2 è data dalla “grande complessità di strutture tecnico organizzative” in cui viene svolta l’attività lavorativa da parte di chi appartiene alla seconda posizione, nonchè dalla “particolare importanza e strategicità” di tale attività “in relazione ai fini dei consorzi ed enti”; la prima locuzione, in quanto riferita alla struttura aziendale, non può essere desunta dal fatto che il ricorrente avesse curato l’Amministrazione dell’intera società partecipata, poichè nessuna particolare complessità è ravvisabile con riguardo alla società SVI.PRO.RE., società controllata che consta solo del Presidente, di un promoter e di un segretario e non ha altri dipendenti, ma solo alcuni collaboratori esterni; le prestazioni rese dal C., consistenti nello svolgere funzioni di responsabile dei collaboratori e di segretario del consiglio di amministrazione, sono inquadrabili, in assenza di elementi di segno contrario, nell’ambito le mansioni tipiche della categoria Q, posizione economica Q1, alla quale il ricorrente apparteneva già prima del distacco; infatti, il C. svolgeva attività di referente dei collaboratori (circa otto persone esterne alla struttura), provvedeva ad impartire direttive e a distribuire i carichi di lavoro, proponendo progetti ed assegnando gli obiettivi da perseguire; il distacco era avvenuto affinchè il ricorrente provvedesse alla tenuta della contabilità della società controllata, ivi compresa l’elaborazione di un bilancio di previsione; durante il distacco rispondeva del suo operato al Presidente.

6. Per la cassazione di tale sentenza il C. propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste la ASIREG con controricorso, seguito da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 13, dell’art. 2103 c.c., del CCNL 13 luglio 2000, art. 25, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè vizio di motivazione in ordine a fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), si censura la sentenza per non avere debitamente considerato che il distacco era avvenuto affinchè il rag. C. assumesse, presso la SVI.PRO.RE., società per azioni a capitale pubblico, l’incarico di responsabile amministrativo (e dunque una posizione apicale), chiamato a rispondere direttamente al Presidente e preposto a impartire direttive in via esclusiva a otto collaboratori esterni, addetti a sette servizi. Si sostiene che l’assunzione della veste di responsabile amministrativo è equiparabile a quella dell’amministratore unico di un’impresa, mentre alcun rilievo poteva avere il confronto con il Consorzio appellante, ritenuto dalla Corte di appello struttura di gran lunga più complessa della società. Si argomenta che è errata l’interpretazione della locuzione “grande complessità” di cui all’art. 24 del CCNL di settore, che non è riferibile alle dimensioni dell’apparato, ossia alle strutture tecnico-organizzative della società amministrata, ma alle funzioni professionali e scientifiche del prestatore e dunque al livello di esperienza e di professionalità richiesta al preposto.

2. Il ricorso è privo di fondamento.

3. Il contratto collettivo di settore (Consorzi ed enti di sviluppo industriale), all’art. 24 (recante le declaratorie di categoria e di posizione economica, dopo aver previsto che “I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi degli Enti e sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, ottimizzazione e integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative. Il trattamento economico dell’area quadri è quella della Categoria “C2” a cui viene sommata la specifica indennità prevista nelle posizioni economiche “Q1” e “Q2”, così definisce le posizioni economiche Q1 Q2: “POSIZIONE ECONOMICA Q1: 6^ appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più settori diversificati con ampio grado di discrezionalità e decisionalità con dipendenza funzionale diretta dalla Dirigenza, le funzioni sono strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e sono della massima importanza per i risultati degli Enti. POSIZIONE ECONOMICA Q2: Vi appartiene il personale che, in possesso delle caratteristiche professionali del parametro “Q1”, abbia maturato una consolidata e specifica esperienza e la esercita in ambienti e contesti che richiedano funzioni professionali e scientifiche di grande complessità di strutture tecnico-organizzative, elevata variabilità e particolare importanza e strategicità in relazione ai fini degli Enti.

4. Tanto premesso, va osservato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato (Cass. n. 19507 del 2014, nonchè Cass. n. 6335 del 2014, 18946 del 2014).

5. Il ricorso, oltre a svolgere considerazioni di ordine fattuale, dirette ad avvalorare il contenuto qualitativo della mansioni e così tendenti ad una rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede, si incentra sull’interpretazione della complessiva espressione “funzioni professionali e scientifiche di grande complessità di strutture tecnico-organizzative”, all’interno della quale la locuzione “grande complessità” di cui all’art. 24 del CCNL di settore sarebbe riferibile non già alle dimensioni dell’apparato, ossia alle strutture tecnico-organizzative della società amministrata, ma alle funzioni professionali e scientifiche del prestatore e dunque al livello di esperienza e di professionalità richiesta al preposto.

6. Al riguardo, va osservato che, seppure dal punto di vista sintattico la locuzione “di grande complessità” è posta in relazione diretta alle “funzioni professionali e scientifiche” del preposto, l’entità della struttura amministrata non costituisce un elemento estraneo alla costruzione della frase: la declaratoria della posizione Q2 richiede che la “consolidata e specifica esperienza” venga esercitata “in ambienti e contesti” che richiedano “funzioni professionali e scientifiche di grande complessità” e tale unitaria composizione lessicale è, a sua volta, posta in relazione alle “strutture tecnico-organizzative”. Pertanto, l’interpretazione complessiva del contesto normativo non conduce ad escludere, tanto più in difetto di elementi di segno diverso, la verifica dell’entità organizzativa della struttura amministrata.

7. La Corte di appello, con accertamento di fatto immune da vizi logici, ha escluso nella specie l’integrazione dei presupposti costitutivi del diritto alla superiore qualifica, stante la limitata entità organizzativa della società amministrata, la sostanziale assenza di personale subordinato e l’esercizio di un potere di controllo su un limitato numero di collaboratori esterni. D’altra parte, gravava sul ricorrente indicare, in difetto di elementi di complessità desumibili dalla struttura amministrata, in quale modo dovesse altrimenti ravvisarsi la complessità delle funzioni svolte.

8. Al riguardo, poichè anche il personale inquadrato in posizione Q1 gode, nello svolgimento delle funzioni cui è preposto, di un “ampio grado di discrezionalità e decisionalità con dipendenza funzionale diretta dalla Dirigenza” e le sue funzioni sono “strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e sono della massima importanza per i risultati degli Enti”, correttamente la sentenza ha ritenuto non risolutiva, ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, la circostanza che il Curatolo rispondesse del proprio operato direttamente al Presidente della società, nè l’ampiezza dell’autonomia e della discrezionalità nello svolgimento delle funzioni di responsabile amministrativo della società controllata dal Consorzio.

9. Per il resto, la Corte territoriale ha osservato il cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore; tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. n. 18943 del 2016, n. 20272 del 2010).

10. Nella specie, la Corte territoriale si è attenuta ai principi espressi da questa Corte in quanto, sulla base di una corretta interpretazione delle declaratorie contrattuali, ha sussunto le funzioni svolte dal ricorrente – come ricostruite in istruttoria – nell’alveo del livello Q1.

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

12. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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