Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28442 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12029/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;
– ricorrenti –
e contro
IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1061/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 03/05/2013, R.G.N. 127/2012.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 3 maggio 2013, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva l’opposizione proposta da Impianti Tecnologici S.r.l. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. nonchè di Equitalia Sud S.p.A. avverso la cartella esattoriale relativa al credito maturato in relazione ad omissioni contributive dovute all’indebita fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistenti le situazioni di fatto in relazione alle quali l’INPS aveva disconosciuto il diritto della Società alla fruizione degli sgravi previsti in relazione a nuove assunzioni effettuate dal 1.1.2002 ad incremento effettivo delle unità lavorative realmente occupate al 31.12.2001, situazioni date dal non essere l’azienda di nuova costituzione, esercitando la stessa una parte dell’attività in precedenza facente capo alla Ates Costruzioni S.r.l. alle cui dipendenze aveva operato il personale assunto, al quale erano stati applicati gli sgravi, escludendo la ricorrenza delle stesse anche in relazione all’inconfigurabilità nella specie di un trasferimento di azienda tra la Impianti Tecnologici S.r.l. e la Ates Costruzioni S.r.l. che, viceversa la Corte territoriale assume presupposto nel verbale dell’INPS e la loro rilevanza con riferimento all’ipotesi del controllo societario, non essendo stata quell’ipotesi esplicitamente invocata dall’Istituto;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6 e art. 2112 c.c., imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziato in ordine alla sussistenza del diritto allo sgravio contributivo in questione con esclusivo riferimento all’inconfigurabilità nella specie di un trasferimento di azienda tra la Impianti Tecnologici S.r.l. e la Ates Costruzioni S.r.l. quando invece, in coerenza con le invocate disposizioni, si era eccepito che la Impianti Tecnologici S.r.l. non poteva considerarsi di nuova costituzione, avendo svolto esclusivamente una parte dell’attività esercitata dalla preesistente Ates S.r.l., avendo operato in misura pressochè integrale per conto della Ates S.r.l., avendo impiegato esclusivamente i quattro lavoratori assunti dalla Ates S.r.l.;
che il motivo deve ritenersi infondato, non trovando conferma nella motivazione dell’impugnata sentenza l’assunto dell’Istituto ricorrente per cui la sussistenza del diritto allo sgravio sarebbe stata affermata dalla Corte territoriale sulla base della ritenuta insussistenza di un trasferimento di azienda, avendo la Corte territoriale puntualmente esaminato e valutato come elementi di fatto idonei a comprovare la “novità” della Impianti Tecnologici SA. la distinzione delle rispettive soggettività giuridiche e dei rispettivi patrimoni, la diversità tra le due Società di sede sociale, oggetto sociale, attività in concreto esercitata e attrezzature utilizzate, la diversità delle mansioni esercitate presso la Impianti Tecnologici S.r.l. degli ex dipendenti della Ates S.r.l. e dei soggetti che a questi impartivano direttive sul lavoro da svolgere, l’inesistenza dei presupposti per arguire un sostanziale controllo dell’una impresa sull’altra, rilievi su cui l’Istituto ricorrente non solleva alcuna censura;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza pronuncia sulle spese per non aver la Società intimata svolto difesa alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019