Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28440 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7968-2013 proposto da:

FONDO SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE GIA’

DIPENDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,

INSERITO NEL RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE

FINANZE, DISTACCATO E POI TRASFERITO ALL’E.T.I. S.P.A., O AD ALTRA

SOCIETA’ DA ESSA DERIVANTE C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

GIUSEPPE GENTILE, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI N. 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MESSINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA BALDI, giusta delega

in atti;

– BAT – BRITISH AMERICAN TOBACCO – S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER

NIUTTA e MARCELLO DE LUCA TAMAJO, che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

ATISALE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 698/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/07/2012, r.g.n. 1370/2010.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da M.D., aveva condannato l’Inps ed il Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito del personale già dipendente dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a pagare il trattamento previsto dal D.Lgs. n. 283 del 1988;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che: per “società derivata” di cui al D.M. n. 88 del 2002 deve intendersi la società che abbia avuto origine dalle vicende fattuali che hanno interessato i passaggi dall’AAMS ad ETI, poi ad ETI spa e, infine, ad ATISALE; quest’ultima costituita nell’agosto 2002 era il frutto del trasferimento dì un ramo di azienda di ETI spa, che ne aveva detenuto il controllo sino al 2003; che essendo le prestazioni dovute dal Fondo destinate ai dipendenti, quali la appellata, transitati in società “derivate” da ETI (e successivamente da ETI spa) era irrilevante la titolarità azionaria della ATISALE alla attualità; d’altra parte, quest’ultima in occasione della denuncia degli esuberi di personale non aveva fatto ricorso alle procedure di licenziamento collettivo ma aveva fruito della possibilità di utilizzare la speciale procedura, prevista dal D.M. n. 88 del 2002, di collocazione presso una P.A., prevista dal D.M.; era del pari irrilevante (“neutra”) la circostanza che ATISALE non fosse tenuta ad alimentare il Fondo, perchè questo è stato istituito per le complesse vicende di ristrutturazione e di trasformazione della AAMS; era del pari irrilevante la circostanza che la lavoratrice fosse stata immessa nei ruoli della P.A., essendo questa possibilità prevista dalla legge “in via alternativa all’accesso dal Fondo a libera scelta dell’avente diritto”;

3. avverso questa sentenza il Fondo per il Sostegno del Reddito del Personale già dipendente dell’AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento” del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI spa o ad altra società da essa derivante (anche Fondo, di seguito), ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso l’INPS, BAT – British American Tobacco spa e M.D.; Atisale spa è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, art. 4 e del D.M. n. 88 del 2002, artt. 2,5,6 e 7; sostiene che:

5. ai sensi del D.M. n. 88 del 2002, art. 5 sono destinatari delle prestazioni del Fondo soltanto i lavoratori dichiarati in esubero nell’ambito del programma di ristrutturazione e di riorganizzazione di ETI spa e che tra questi lavoratori non rientrava la M., in relazione alla quale la dichiarazione di esubero era avvenuta nell’ambito della riorganizzazione della società Atisale spa;

6. che il D.M. n. 88 del 2002 ha carattere meramente ricognitivo degli accordi raggiunti tra la ETI e le OOSS, accordi ai quali era rimasta estranea la Atisale spa, ai cui dipendenti era stata garantita la possibilità di essere ricollocati presso la P.A. ai sensi del D.Lgs. n. 283 del 1988, art. 4, comma 4;

7. le prestazioni del Fondo sono finanziate dal datore di lavoro sicchè le prestazioni possono essere erogate solo se vi sia stata una preventiva copertura finanziaria che Atisale spa non aveva fornito;

8. il D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4 attribuisce ai lavoratori già alle dipendenze dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato trasferito all’ETI e alle società derivate soltanto il diritto al ricollocamento presso la P.A. e non anche alle prestazioni previste dal Fondo;

9. il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni che seguono;

10. il D.Lgs. n. 283 del 1998 ha istituito (art. 1) l’Ente Tabacchi Italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o, comunque, attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (anche AAMS, di seguito), prevedendo altresì la trasformazione dell’ente in società per azioni;

11. l’art. 4, comma 1 citato D.Lgs. ha stabilito che il personale già appartenente all’AAMS (e addetto alle attività di cui all’art. 1, comma 2) “è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’Ente nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all’ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all’art. 2, comma 2”;

12. il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo viene trasformato che “risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi (poi estesi a “nove anni successivi”, in base alla modifica introdotta con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 98) alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell’amministrazione finanziaria…e in quelli di altre pubbliche amministrazioni.. A tal fine, all’atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale…., ferma restando l’appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all’atto della trasformazione” (art. 4, comma 4), con applicazione (comma 5) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 35 e 35-bis come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

13. al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, (art. 4, comma 6);

14. l’art. 2, comma 28 della innanzi richiamata L. n. 662 del 1996 aveva previsto che in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sarebbero state definite “in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”;

15. in attuazione di siffatta previsione è intervenuto il D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che ha attribuito (art. 1) ai contratti collettivi nazionali la definizione di tali criteri e dei principi direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali;

16. successivamente il D.I. 18 febbraio 2002, n. 88 (GU n. 107 del 9.5.2002, ha approvato il Regolamento relativo all’istituzione del “Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante”;

17. il Fondo ha lo scopo “di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui al D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, art. 4, comma 6, già appartenenti all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all’ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato D.Lgs. n. 283 del 1998, e che risultino in esubero nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28” (art. 2 D.M. citato);

18. Il richiamato D.M. n. 88 del 2002, art. 5 individuate le prestazioni erogate dal Fondo (assegni straordinari in forma rateale per il sostegno al reddito, versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori “ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all’esodo”, bonus di ingresso al Fondo, bonus da corrispondersi all’atto della maturazione del trattamento pensionistico, assegno straordinario in unica soluzione in favore dei lavoratori che intendano intraprendere un’attività autonoma o cooperativistica), precisa (comma 2) che all’intervento delle Fondo saranno ammessi soltanto “i soggetti di cui all’art. 2, i quali siano stati dichiarati in esubero nell’ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell’ETI S.p.a., in osservanza del D.Lgs. n. 283 del 1998”;

19. l’art. 7 statuisce (comma 1), a sua volta, che l’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonchè degli accordi citati in premessa, “comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso” e prevede (c. 2) che “l’accesso alle prestazioni del Fondo comporterà, per i lavoratori interessati, la tacita rinuncia a chiedere la riammissione in servizio all’ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4”;

20. il versamento della contribuzione dovuta alla gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di sostegno del reddito è temporalmente limitato al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza nel Fondo (art. 9, comma 7);

21. l’art. 10 D.M innanzi citato, pur ammettendo la compatibilità degli assegni straordinari, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dall’interessato, ragguagliata ad anno, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ne prevede (comma 2) la riduzione nei casi in cui “il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite” e al 4 c. impone al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, “di dare tempestiva comunicazione all’ETI S.p.a. e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o dell’attività, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata” e sanziona la violazione di tale obbligo con la decadenza dalla prestazione;

22. il dato testuale, chiaro ed inequivoco, delle norme di legge e di fonte regolamentare innanzi richiamate, in una alla “ratio” che le ispira, consentono di pervenire ai seguenti approdi interpretativi:

23. il D.Lgs. n. 293 del 1988, art. 4 nel disporre al comma 1 che il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo viene trasformato…, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi (poi, come innanzi osservato, estesi a nove anni successivi) alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso nei ruoli dell’amministrazione finanziaria…e in quelli di altre pubbliche amministrazioni e nello stabilire al successivo c. 6 che “Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28″, deve essere interpretato nel senso che l’intervento delle misure di sostegno al reddito e all’occupazione è limitato ai soli casi in cui alla dichiarazione di esubero segua la perdita del posto di lavoro e che tali misure non operano nelle ipotesi nelle quali il lavoratore sia ricollocato nei ruoli della P.A.;

24. il dato testuale, nei termini innanzi ricostruiti, è coerente con l’intento del legislatore di assicurare al personale in esubero, ormai alle dipendenze di un soggetto privato e per questo esposto alle procedure di licenziamento proprie del rapporto di lavoro privato (Cass. 8536/2012) il ricollocamento a domanda nella P.A.; e tanto per un arco temporale di significativa entità (nove anni successivi alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 98);

25. d’altra parte, le forme di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nei settori sprovvisti del sistema di ammortizzatori previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28 hanno ragion d’essere solo a tutela dei lavoratori privi di occupazione, in via temporanea o definitiva;

26. a non diverse conclusioni conduce l’esegesi delle disposizioni contenute nel D.M. n. 88 del 2002, intervenuto nel solco tracciato dalla richiamata L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28 e del D.M. n. 477 del 1997;

27. il dato letterale e sistematico delle disposizioni contenute nel citato D.M. n. 88 del 2002 richiamate nei punti 17-21 di questa sentenza attesta in modo chiaro e inequivoco che le prestazioni erogate dal Fondo spettano soltanto ai lavoratori dichiarati in esubero, nell’ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell’ETI S.p.a. o delle società da questo derivate, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto, che abbiano conseguito la corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso e che abbiano tacitamente rinunciato a chiedere la riammissione in servizio all’ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4”;

28. sono al riguardo significativi i riferimenti: agli “esuberi” (art. 2), alla “risoluzione del rapporto di lavoro” ed alla “conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso” (art. 7, comma 1), alla “tacita rinuncia” a “chiedere la riammissione in servizio all’ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4”, (art. 7, comma 2), alla limitazione temporale al periodo compreso tra la cessazione del rapporto e la maturazione dei requisiti minimi per la maturazione alla pensione di anzianità o di vecchiaia (art. 9, comma 7), al regime di compatibilità relativa tra gli assegni di sostegno al reddito erogati dal Fondo (art. 10);

29. sulla scorta delle considerazioni svolte vanno affermati i seguenti principi di diritto:

30. “il D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, art. 4 va interpretato nel senso che le misure di sostegno al reddito previste da tale disposizione sono applicabili alle sole ipotesi in cui alla dichiarazione di esubero segua la perdita del posto di lavoro e non anche alle ipotesi nelle quali il lavoratore sia ricollocato nei ruoli della P.A.”;

31. “il D.M. n. 88 del 2002, artt. 2,5,7,9 e 10 vanno interpretati nel senso che alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito del personale già dipendente dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono ammessi i lavoratori, dichiarati in esubero nell’ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell’ETI S.p.a. o delle società da questo derivate, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto, che abbiano conseguito la corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso e che abbiano tacitamente rinunciato a chiedere la riammissione in servizio all’ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4”;

32. la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi affermati perchè non si è interrogata e non ha indagato in ordine alla contestuale risoluzione del rapporto di lavoro della M. con Atisale spa, alla corresponsione del trattamento correlato alla cessazione del rapporto, alla tacita rinuncia della lavoratrice a chiedere la riammissione in servizio all’ETI S.p.a. ovvero alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 4, comma 4;

33. le censure correlate alla dedotta estraneità della Atisale spa agli accordi sindacali recepiti nel D.M. n. 88 del 2002sono infondate in quanto non si confrontano con la statuizione con la quale la Corte territoriale ha accertato che a detta società era stato trasferito il ramo di azienda dell’Eti spa, che ne aveva detenuto il controllo fino al febbraio 2003;

34. il ricorso, pertanto, va accolto nei termini innanzi esposti e la sentenza impugnata va cassata;

35. la causa va rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale dovrà fare applicazione dei principi di diritto di cui ai punti 30 e 31 di questa sentenza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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