Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2844 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2844 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 19244-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4502

BELISARII BRUNELLA,

elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA N.48, presso lo studio
dell’avvocato

MARIA

MATILDE

CIONINI,

che

la

Data pubblicazione: 06/02/2018

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA
TORTORELLA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 77/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 09/02/2012 R.G.N.

1434/2010.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.2.2012, la Corte d’appello dell’Aquila
ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l’appello proposto dall’INPS
avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pescara l’aveva condannato a
pagare a Brunella Belisarii la pensione d’inabilità civile;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS,

che Brunella Belisarii ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 10, comma 6, d.l. n. 203/2005 (conv. con I. n.
248/2005), in relazione agli artt. 417, 285 e 170 c.p.c., per avere la
Corte di merito ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado
all’Avvocatura dell’INPS valesse a far decorrere il termine breve
d’impugnazione, nonostante che in prime cure l’INPS fosse costituito
mediante propri funzionari;
che parte controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità
dell’odierna impugnazione sul rilievo che la sentenza gravata
risulterebbe depositata il 26.1.2012 (data dell’udienza di discussione) o,
al più tardi, il 2.2.2012, data del timbro apposto in alto a sinistra sulla
sua prima pagina, onde tardivo dovrebbe considerarsi il ricorso per
cassazione, affidato per la notifica solo in data 7.8.2012;
che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, ai
sensi dell’art. 327, comma 1°, c.p.c., rileva esclusivamente
l’attestazione di deposito apposta in calce alla sentenza, espressa in
modo completo e sottoscritta dal cancelliere a norma dell’art. 133,
comma 2°, c.p.c., non avendo invece alcun valore, in quanto non idonea
ad integrare un’attestazione di cancelleria, la diversa data risultante
dalla mera apposizione, a margine della prima pagina della stessa
sentenza, di un timbro cronologico privo di indicazione della sua
provenienza e non corredato da alcuna sottoscrizione (Cass. n. 12986
del 2016);
che, nella specie, il timbro apposto sulla prima pagina della sentenza
non è corredato da alcuna sottoscrizione del cancelliere, onde, ai fini
della verifica della tempestività del ricorso, può attribuirsi rilievo
unicamente alla data di pubblicazione della sentenza, attestata in data

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deducendo un motivo di censura;

9.2.2012 mediante timbro apposto in calce ad essa e corredato della
sottoscrizione del cancelliere;
che, proprio per ciò, la fattispecie in esame non è riconducibile a quella
dell’esistenza di due distinte attestazioni, l’una di deposito e l’altra di
pubblicazione, riferibili entrambe al cancelliere e recanti date successive,

deposito e quello di pubblicazione della sentenza risultino
impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due
diverse date, il giudice, ai fini della verifica della tempestività
dell’impugnazione, deve accertare quando la sentenza sia divenuta
conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo
inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero
identificativo (Cass. S.U. n. 18569 del 2016);
che, alla stregua delle suesposte considerazioni, l’odierno ricorso deve
senz’altro ritenersi tempestivo;
che, nel merito, esso è anche fondato, avendo questa Corte consolidato
il principio secondo cui l’art. 10, comma 6, d.l. n. 203/2005, cit., nel
prevedere che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali
concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap
e la disabilità debbano essere notificati all’INPS, attribuisce ai funzionari
delegati alla difesa processuale dell’ente tutte le capacità connesse alla
qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della
sentenza ex art. 170, comma 3 0 , c.p.c., ai fini del decorso del termine di
impugnazione ex art. 325 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. nn. 21698 del
2014, 18154 del 2016, 20687 del 2017);
che pertanto ha errato la Corte di merito a ritenere che la notifica
effettuata all’Avvocatura dell’INPS di Pescara, invece che ai funzionari
che avevano assunto la difesa dell’Istituto in primo grado, fosse idonea a
consentire il decorso del termine breve per impugnare;
che conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte
d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.

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per la quale sola vale il principio secondo cui, qualora il momento di

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.11.2017.

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