Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2844 del 06/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2844 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASCIOTTI Alessandro, rappresentato e difeso, in forza
di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Franco Bizzarri, elettivamente domiciliato nello studio
dell’Avv. Beatrice Aureli in Roma, via Romeo Romei, n.
27;
– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 06/02/2013

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Firenze in data 1 ° settembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 10 gennaio 2013 dal Consigliere relatore

udito l’Avv. Franco Bizzarri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Firenze, con decreto in data 1 0 settembre 2011, ha rigettato la domanda
di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, proposta da Alessandro Casciotti per l’eccessiva
durata di un processo penale per il reato di violenza
privata, svoltosi a suo carico dinanzi al Tribunale di
Perugia;
che la Corte d’appello premesso che, nella generalità dei casi, l’ingiustificato ritardo nella definizione della procedura è fonte di stress psicofisico, cagionato dall’attesa della pronuncia – ha rilevato che
nella specie il ritardo si è risolto in un indiretto
vantaggio per l’imputato, giacché il Tribunale ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, sicché il
protrarsi del processo ha costituito uno specifico interesse della parte;

-2

Dott. Alberto Giusti;

che per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello il Casciotti ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 marzo 2012, sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero della giustizia non ha re-

Considerato

che il Collegio ha deliberato

l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89
del 2001;
che il motivo è infondato;
che, in tema di equa riparazione ai sensi della
legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria,
della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice,
una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve
ritenere sussistente il danno non patrimoniale, a meno

sistito con controricorso.

che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez.
VI-1, 23 novembre 2011, n. 24696);

dando del proprio convincimento una motivazione logicamente adeguata ed Immune da vizi giuridici – che il Casciotti non ha subito alcun danno dalla pendenza del
procedimento penale, essendosi anzi questa risolta a
vantaggio dello stesso imputato, in conseguenza della
maturazione dei termini di prescrizione per il reato a
lui addebitato, a cui lo stesso non ha rinunciato;
che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è convalidato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, la quale, con la sentenza della II Sezione 6
marzo 2012 resa nel caso Gagliano Giorgi e. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre 2012, ha escluso la
configurabilità di pregiudizi importanti derivanti dalla
durata eccessiva del procedimento in considerazione della significativa riduzione della pena ottenuta in appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di prescrizione per il reato, a cui
l’imputato non aveva rinunciato (cfr. Cass., Sez. Il, 4
dicembre 2012, n. 21700);
che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– 4 –

che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto –

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in
questa sede.
PER QUESTI MOTIVI

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 gennaio 2013.

La Corte rigetta il ricorso.

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