Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2844 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30985-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Forlì, via Matteotti 115,

presso lo studio dell’avv. ROSARIA TASSINARI, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A., cittadino del (OMISSIS), patrocinato dall’avv. Tassinari, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 7.10.2019, avverso la sentenza n. 795 del 2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 11.3.2019, con la quale la corte d’appello ha rigettato le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dal ricorrente.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Dalla sommaria esposizione della vicenda contenuta nel ricorso si evince che il ricorrente è stato spinto alla fuga dal padre, perchè questi si era esposto alle prepotenze della mafia locale che si era impadronita di alcuni suoi appartamenti, avendo introdotto una azione giudiziaria a difesa della sua proprietà. Il padre aveva voluto mettere in salvo in questo modo il suo unico figlio maschio che non avesse problemi di salute, affinchè questi in futuro potesse occuparsi anche economicamente della famiglia, atteso che i due fratelli del ricorrente erano sordomuti.

La corte d’appello ha ritenuto in assoluto poco verosimile che il padre abbia spinto a lasciare il paese l’unico figlio in grado di lavorare per contribuire alle esigenze della famiglia, e ha evidenziato che egli neppure alleghi di essere fuggito per sottrarsi a persecuzioni personali e quindi che non alleghi neppure, a fondamento delle sue domande, la configurabilità di alcuna delle ipotesi suscettibili a fungere da presupposto per la protezione internazionale.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non aver la corte d’appello applicato il principio dell’onere della prova attenuato e per non aver valutato la sua credibilità alla stregua dei parametri fissati dalla legge. Sostiene che la corte si è arrestata alla valutazione della rilevanza meramente privata del movente della fuga, senza approfondire la situazione sociopolitica del paese di provenienza e senza verificare se per quei fatti alla base della fuga, nel paese di provenienza, esista o meno la possibilità di ottenere la tutela della polizia.

Il motivo è infondato. La sentenza evidenzia, prima ancora del rilievo meramente privato della vicenda, la sussistenza di plurime contraddizioni nel racconto, di fronte alle quali il ricorrente non è stato in grado di fornire convincenti chiarimenti: il fatto che sia privo di documenti mentre avrebbe con sè, forse in copia, i documenti dei fratelli, la scelta di far indebitare pesantemente la sua famiglia facendosi prestare il denaro necessario da una zia per fuggire, mentre sarebbe stato l’unico in grado di lavorare per mantenere la famiglia, la esclusione del ricorso alla polizia che in altro frangente, per sua stessa ammissione, l’aveva aiutato.

La sentenza ha quindi escluso, rispettando i parametri di valutazione contenuti nell’art. 3, che il racconto del ricorrente fosse attendibile.

Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c) per non avere il tribunale (è più volte ripetuto nel ricorso il riferimento al tribunale, probabilmente frutto di un errore materiale, forse dovuto ad un riutilizzo di un testo preesistente), rectius la corte d’appello, ritenuta la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente, derivante dalla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di provenienza.

Il motivo è inammissibile.

Esso denuncia il mancato riferimento a COI aggiornate ma non si confronta affatto con i passi della sentenza impugnata, riproducendo invece direttamente una serie di informazioni sulla situazione politica attuale del (OMISSIS), quasi che la Corte di legittimità fosse chiamata a riformulare essa stessa il giudizio sulla base di un più aggiornato dossier di informazioni. Peraltro la sentenza, di marzo 2019, fa riferimento ad informazioni tratte da fonti ufficiali del 2017, e quindi non eccessivamente risalenti, a fronte delle quali in mancanza di una precisa allegazione indicante fonti successive ma pur sempre precedenti alla data della decisione dalle quali risultassero dati significativamente divergenti, risulta irrilevante che essa si sia fondata su informazioni non tratte dalle più recenti fonti acquisibili (v. Cass. n. 22769 del 2020: “In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.”).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 196 del 1998, art. 5, comma 6 per non aver la corte esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria. Afferma di aver intrapreso e documentato (anche se non specifica quando, come, e a mezzo di quali documenti) il percorso di integrazione compiuto in Italia, nell’ambito del quale si era procurato anche un lavoro.

Il motivo è inammissibile perchè, come del resto tutto il ricorso, eccessivamente generico. Il ricorrente non chiarisce bene neppure da quale parte del (OMISSIS) provenga; l’illustrazione del motivo, inoltre, si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui, in questo giudizio di legittimità, il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sarebbe esaminabile dalla Corte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008; Cass. n. 23452 del 2017).

La corte d’appello peraltro effettua il giudizio di comparazione, precisando che il ricorrente non ha documentato alcunchè circa una sua eventuale integrazione, che afferma che sia stata dedotta solo genericamente e in astratto.

Il ricorrente come detto non documenta con sufficiente precisione che i documenti ai quali fa riferimento fossero stati effettivamente prodotti almeno in appello, e che la corte di merito non li abbia considerati.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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