Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2844 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22491-2015 proposto da:

P.A., G.M., M.A.,

G.P., L.M.A., rappresentati e difesi dall’avvocato

ISABELLA CASALES MANGANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26 giugno 2014 presso la Corte d’appello di Catania i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio ex L. n. 89 del 2001 promosso prima davanti alla Corte d’Appello di Palermo e poi riassunto davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta. Con decreto dell’8 luglio 2014 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Catania accoglieva le domande, liquidando l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascun ricorrente. All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di Catania, con decreto del 17 febbraio 2015, pur ritenendo parzialmente fondate le doglianze, confermava la misura dell’indennizzo fissata nel provvedimento opposto, dovendosi aggiungere agli originari sette mesi di durata non ragionevole stimati dal consigliere delegato, ulteriori dieci mesi per la durata finale complessiva di un anno e cinque mesi, comportante, tuttavia, lo stesso importo indennitario già liquidato.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, mentre il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, e l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione per la durata di un anno del giudizio presupposto in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale di questione di legittimità sollevata in diversa causa ma avente oggetto rilevante per quello. I ricorrenti assumono che quel termine non andasse detratto e che il giudice doveva valutare la necessità di sollevare la questione. Dopo l’originaria introduzione il 27 ottobre 2009 del giudizio presupposto davanti alla Corte d’Appello di Palermo, dichiaratasi incompetente, il ricorso in riassunzione davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta era stato depositato il 15 settembre 2010, l’udienza di discussione davanti alla stessa era stata fissata il 12 gennaio 2012 e la questione di costituzionalità, rimessa alla Corte Costituzionale il 20 aprile 2011, era stata comunque decisa il 10 maggio 2012, mentre il procedimento veniva definito dalla Corte di Caltanissetta soltanto il 6 maggio 2013.

Il motivo di ricorso è fondato.

Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo presupposto, la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa sollevata da altro giudice, non comporta l’automatica esclusione del tempo (nella specie ritenuto ragionevole nel limite di un anno) maturato per i rinvii disposti nell’attesa della risoluzione dell’incidente di costituzionalità, nè giustifica altrimenti un’implicita affermazione di complessità della fattispecie (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3096 del 11/02/2014).

Il ricorso va dunque accolto e il decreto impugnato va cassato.

Dovendosi determinare la durata complessiva ragionevole di un processo ex lege n. 89 del 2011 nel termine di un anno per grado di giudizio (Corte Costituzionale 19 febbraio 2016, n. 36; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 16857 del 09/08/2016), può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto. Va quindi considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta pari a un anno e sette mesi (durata complessiva dal settembre 2010 al maggio 2013), ed individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 500,00 per ciascuno degli anni (o frazione di anno superiore al semestre) di ritardo il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, sicchè a ciascuno dei ricorrenti deve riconoscersi l’indennizzo complessivo di Euro 1.000,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda. I ricorrenti hanno altresì diritto alla rifusione delle spese del giudizio di merito e del giudizio legittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Isabella Casales Mangano, che ha dichiarato di averle anticipate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti P.A., G.M., M.A., G.P., L.M.A., della somma, di Euro 1.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in favore dell’avvocato Isabella Casales Mangano, che ha dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA