Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28439 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28439 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 8710-2010 proposto da:
NAZZARI PAOLO C.F. NZZPLA66S26K175M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAROLLO FULVIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3132

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 19/12/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI, FABBI RAFFAELA, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 171/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 23/12/2009 R.G.N. 584/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2010 la Corte d’appello di Venezia
ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 4 luglio 2005 che
aveva rigettato il ricorso proposto da Nazzari Paolo inteso ad ottenere il
riconoscimento del proprio diritto alla rendita per infortunio plurimo sul
delle relative somme con riferimento a tre infortuni subiti: in data 29
settembre 1994, mentre si trovava in una cava della Sercecchi Cave s.n.c.
aiutando un geometra incaricato di fare dei rilievi per la costruzione di una
strada, scivolava sull’erba bagnata cadendo e subendo una sublussazione
della spalla destra riconosciuta ed indennizzata dall’INAIL senza tuttavia il
riconoscimento di postumi permanenti; il 24 luglio 1998, lavorando alle
dipendenze della Zancan Francesco Costruzioni, togliendo con un martello
un chiodo da una trave di legno, ad arto elevato ed esercitando trazione
verso il basso e posteriormente, con movimento di rotazione del polso e
della spalla, si rompeva il martello e l’arto superiore finiva la corsa
posteriormente in iperflessione posteriore della spalla; in data 13 marzo
2001, mentre utilizzava il badile, con il braccio in tensione, per muovere ed
ammorbidire la malta nel cassone, subiva un’ulteriore sublussazione alla
medesima spalla destra. La Corte territoriale ha motivato tale decisione di
rigetto considerando che, in ordine al primo episodio, non era stata neppure
formulata alcuna censura sulla decisione impugnata, in ordine al secondo
episodio non era stata riscontrata un’invalidità permanente, mentre l’unica
contestazione riguardava il mancato riconoscimento di una causa esterna
violenta quale presupposto della domanda di corresponsione della rendita
da inabilità; anche per il terzo episodio è stata ritenuta decisiva l’assenza di
una causa violenta che può determinare una patologia riconducibile
all’infortunio in un arco di tempo molto breve, mentre la patologia
denunciata era riconducibile ad una patologia preesistente.

lavoro e la conseguente condanna dell’INAIL al pagamento in suo favore

Il Nazzari propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad
un unico articolato motivo.
Resiste l’INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

80,132 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 384 cod. proc. civ., e
dell’art. 41 cop. pen., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia circa

la natura di causa violenta
dell’evento generatore degli infortuni dezà:gte; errata applicazione della
normativa circa gli infortuni cosiddetti “policroni”; errata interpretazione
dell’atto di appello. In particolare si deduce che erroneamente sarebbe stato
affermato che non vi sarebbe stata opposizione avverso le risultanze della
CTU svolta in primo grado in relazione al primo infortunio subito. Inoltre i
tre infortuni ricadrebbero nell’ipotesi dei cosiddetti danni “policroni” e
devono essere considerati unitariamente ai fini della determinazione
dell’eventuale rendita. Inoltre la predisposizione morbosa non escluderebbe
il nesso causale, e la Corte territoriale non avrebbe considerato
correttamente la causa violenta ai fini della determinazione del rapporto di
causalità, avendo limitato la propria analisi ai caratteri di efficienza causale,
esteriorità, rapidità e concentrazione, non considerando il contributo
causale anche di un’ impegno lavorativo non caratterizzato da un
particolare sforzo.
Il ricorso è infondato. Elemento decisivo ai fini del rigetto della domanda è
stato l’accertamento medico legale che è stato posto a fondamento della
decisione impugnata. Pur ammettendosi la configurabilità, nel caso in
questione, di un infortunio “policrono”, va tuttavia considerato che, ai fini
dell’accoglimento della domanda della rendita per cui è causa, difetta il
requisito medico legale della permanenza dell’invalidità nella misura

Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2,

necessaria per il riconoscimento della rendita richiesta. Risulta, quindi
irrilevante la contestazione relativa al mancato riconoscimento di invalidità
a seguito del primo dei tre infortuni denunciati. Parimente vano è il
richiamo svolto dal ricorrente ad un eventuale errore della consulenza
tecnica posta a fondamento della decisione, che ha ritenuto necessario, ai

assente nelle fattispecie in esame, in quanto ciò che rileva, è l’invalidità
permanente che non è stata ritenuta sussistente. Il ricorso, pertanto, si
risolve in una contestazione sulle circostanza di fatto, inammissibile in
questa sede di legittimità. A tale riguardo si ricorda il costante
orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio in materia
d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che
abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è
ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza
medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti
strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per
la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la
censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in
un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con
riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (per tutte Cass. 3
febbraio 2012 n. 1652).
Nulla si dispone sulle spese in quanto il giudizio è stato introdotto prima
dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,
cifo-

contenuto nell’art. 42 punto 11 del D.L. n. 269 del 2003, ggzondertni nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali i limita ai cittadini
aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di
condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, e che non si
applica ai procedimenti – incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo
provvedimento legislativo.

-92

fini della configurabilità dell’infortunio sul lavoro, la causa violenza,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2013.

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