Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28438 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 838/2015 proposto da:

PROVINCIA DI ORISTANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSIMI 154, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTU, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente – principale –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI

85, presso lo studio dell’avvocato SILVIO LECCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO MEREU;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 180/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 242/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano, ha ridotto da Euro 107.897,29 ad Euro 22.570,05 l’importo con cui la provincia di Oristano era stata condannata al risarcimento del danno in favore di C.P. per abusivo ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato tra le parti.

2. La sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte della Provincia di Oristano, con cinque motivi, resistiti da controricorso del C., corredato altresì da un motivo di ricorso incidentale.

3. Successivamente le parti hanno depositato atto di transazione tra loro intercorso, insistendo concordemente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il raggiungimento di una conciliazione tra le parti sulla misura economica del diritto risarcitorio rivendicato giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2. Nella transazione le parti hanno già regolato ogni questione rispetto alle spese legali dei gradi di merito, mentre rispetto al giudizio di legittimità le ragioni sopravvenute che sorreggono la decisione giustificano la compensazione integrale di esse.

3. Vale poi il principio per cui “in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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