Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28437 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28437 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 20731-2008 proposto da:
CENNI ALESSANDRO C.F. CNNLSN74E04F839F, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo
studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentato
e difeso dall’avvocato DI PALMA VINCENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
3036

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
E

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 19/12/2013

studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5256/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

6211/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 20 agosto
2007, confermava la sentenza del locale Tribunale con cui venne
respinta la domanda, proposta dal Cenni, diretta ad accertare
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro del
12.12.01, intercorso con la società Poste Italiane ai sensi dell’art.

conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un
più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche
derivanti da innovazioni tecnologiche owero conseguenti
all’introduzione e\o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o
servizi”.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore,
affidato a tre motivi.
Resiste la società Poste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con i primi tre motivi il Cenni denuncia la violazione della L. n.
230\62 e dell’art.23 della L. n. 56\87, nonché dell’art. 25 del c.c.n.l.
per i dipendenti postali del 2001, oltre ad un vizio di motivazione
circa l’osservanza della procedura di consultazione sindacale
prevista dalla norma contrattuale collettiva.
Lamenta che l’apposizione del termine al contratto era illegittima in
quanto quest’ultimo era stato stipulato in base al citato art. 25 del
c.c.n.l. 11.1.01 che risultava in contrasto con le norme di legge
invocate, da cui doveva evincersi che la durata indeterminata del
rapporto rimaneva la regola e non l’eccezione; che la società non
aveva assolto all’onere di provare le effettive esigenze poste a
fondamento dell’assunzione, né l’esperimento della consultazione
sindacale ivi prevista.
2- I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.

25 del c.c.n.l. 11.1.01, per “esigenze di carattere straordinario

Premessa indispensabile ai fini della decisione è il corretto
inquadramento della portata della innovazione normativa introdotta
dall’art.23 della L.n.56/1987.
Maturata nel processo di revisione dell’atteggiamento di sfavore
con cui il contratto di lavoro a tempo determinato era guardato
nella L.n.230/1962, in funzione della esigenza da un lato di

favorire l’occupazione soprattutto giovanile, la disposizione in
questione contiene una delega piena — dimostrata dalla mancata
indicazione di particolari limitazioni o condizioni oggettive al di fuori
della fissazione di una percentuale massima all’interno della forza
lavoro occupata (cd. tetti)— alla contrattazione collettiva stipulata
con le oo.ss. maggiormente rappresentative di individuare nuove (e
dunque anche diverse rispetto a quelle di cui all’arti L.n230\62)
ipotesi nella quali consentire il ricorso al lavoro a termine.
In questo senso la disposizione è stata interpretata da questa
Suprema Corte, definitivamente chiarendo che la delega ai
contraenti collettivi di cui alla L.n.56\87 costituisce una “delega in
bianco” (Cass. sez.un.2 marzo 2006 n.4588), legittimando così le
varie clausole contrattuali collettive prevedenti le ipotesi di
assunzione a termine da parte della società Poste Italiane, sia pur
nel rispetto, ove sussistente, del limite temporale di efficacia
previsto dalle parti sociali (Cass.9 giugno 2006 n.13458, Cass.20
gennaio 2006 n.1074, Cass.3 febbraio 2006 n.2345, Cass. 2 marzo
2006 n.4603).
3- Deve pertanto escludersi l’illegittimità dell’apposizione del
termine per la mancata o carente dimostrazione del nesso di
causalità tra le esigenze riorganizzative e la singola assunzione a
termine: tali limiti potrebbero solo evincersi dalla applicazione
integrale della L.n.230\62, cui le parti sociali erano invece
autorizzate a derogare (cfr., per tutte, Cass. n. 20608\07).
Ed invero, pur considerando l’occasione temporanea di lavoro come
una sorta di requisito implicito comune a tutte le ipotesi previste

garantire la competitività di particolari settori produttivi dall’altra di

dalla legge n.230, tale principio non può trovare applicazione nei
riguardi delle occasioni di lavoro a termine individuate dai
contraenti collettivi in base alla L.56/1987.
Questa Corte ha più volte chiarito (ex multis, Cass. 13 luglio 2010
n. 16424), che in materia di assunzioni a termine del personale
postale, l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del

dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue
per un verso che i contratti a termine stipulati successivamente a
tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria di cui
all’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 – che aveva previsto il
mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del
suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del
1987- e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo,
senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni
per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale
soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti
collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito
temporale concordato dalle parti.
Per altro verso ne consegue la legittimità dei contratti a termine
stipulati ex art. 25 entro il 31 dicembre 2001.
Ed invero, proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle
parti sociali, che consente come visto di prevedere nuove ipotesi
legate alla presenza solo di determinati requisiti soggettivi da parte
dei lavoratori da assumere (e quindi per definizione senza necessità
di un nesso tra il singolo contratto ed una specifica esigenza
temporanea), porta a ritenere che sia stata in generale ammessa la
possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle
assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire
sufficiente garanzia di legalità la valutazione operata da parti sociali
particolarmente qualificate e l’imposizione di un tetto percentuale
alle assunzioni.

personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31

4- L’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede quale ipotesi
legittimante l’assunzione a termine ai sensi dell’art. 23 L.n.56\87, la
presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche owero conseguenti all’introduzione e\o

Con riferimento alla clausola contrattuale in questione, questa Corte
ha più volte affermato che essa, convenuta in sede collettiva
nell’ambito della menzionata delega in bianco accordata alle oo.ss.
dall’art. 23 L.n.56\87, ben poteva, come del resto ritenuto da
questa Corte per la precedente e sostanzialmente analoga disciplina
contrattuale, legittimare l’assunzione a termine per tale causale,
non soffrendo neppure di alcun limite temporale: il contratto a
termine in esame è stato infatti stipulato sulla base della
menzionata disciplina collettiva del gennaio 2001 e pienamente
entro i limiti temporali di vigenza della stessa, Cass. 20 aprile 2006
n. 9245, Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608.
Questa Corte ha in tali pronunce ribadito che le parti sociali, nel
determinare oggettive, seppur nuove e non ancorate a nessun
elemento di temporaneità, ipotesi di assunzione a termine, abbiano
agito del tutto legittimamente, escludendo, ancora una volta, la
necessità di dimostrare l’esistenza di un preciso nesso causale tra la
singola assunzione e le condizioni legittimanti l’assunzione.
5- Prevedendo poi la citata norma contrattuale una successiva
procedura di confronto sindacale a livello nazionale ed a livello
regionale, questa Corte ha ritenuto che essa sia stata
sufficientemente espletata con l’accordo del 18 gennaio 2001, col
quale le parti sociali hanno convenuto che i processi di
riorganizzazione de quibus sarebbero stati fronteggiati con il ricorso
ai contratti a tempo determinato, esprimendo chiaramente che il
confronto doveva ritenersi concluso con la constatazione della
necessità, nel contesto aziendale richiamato, del ricorso a tale

sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”

strumento contrattuale (Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. n.
6717\11).
6- Il ricorso deve dunque rigettarsi.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in E.100,00 per
esborsi, E.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle

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