Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28437 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. III, 14/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28165-2019 proposto da:

H.D., elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina

Margherita 30, presso l’avv. LIVIO NERI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO SEZ MONZA BRIANZA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, H.D., è cittadino del (OMISSIS). Racconta di essere fuggito da quel Paese per una vicenda di carattere personale: egli lavorava come pastore alle dipendenze di un ricco signore, fino a quando quest’ultimo lo ha accusato del furto di parte del bestiame, intimandogli di restituire il maltolto. Il ricorrente, che dichiara di non essere stato lui l’autore del reato, ha riferito di essersi rivolto alla polizia per denunciare il furto e per essere aiutato nel ritrovamento del bestiame, ma di non aver trovato affidamento nelle forze dell’ordine, che, anzi, hanno preteso denaro in cambio di collaborazione. Il ricorrente, pressato dalle minacce del suo datore di lavoro, ha dunque deciso di fuggire con i pochi soldi forniti dalla madre.

La Commissione territoriale ha respinto le sue richieste, ed allo stesso modo ha deciso il Tribunale di Milano.

H.D. ricorre con quattro motivi.

Non v’è costituzione con controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ritiene credibile la vicenda narrata dal ricorrente, e tuttavia assume che si tratta di una situazione personale che si esaurisce nel suo ambito, e non manifesta ragioni di persecuzione o comunque non rientra tra i casi in cui lo straniero corre pericolo per via della situazione complessiva del paese.

2.-Questa ratio è contestata con quattro motivi di ricorso, che riguardano i capi di sentenza relativi alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e successive modifiche.

Secondo il ricorrente il Tribunale ha errato nel considerare come meramente privata la vicenda che ha indotto alla fuga, e non ha verificato se comunque da quella vicenda il ricorrente potesse ricavare protezione dalle forze dell’ordine o se invece queste ultime si sono rifiutate di fornire aiuto, circostanza questa espressamente prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Questo primo motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 5 prevede che “Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono… soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.”.

Andava dunque verificato se effettivamente la protezione richiesta dal ricorrente, il cui racconto è ritenuto credibile, è stata effettivamente rifiutata dalle autorità locali, come riferito espressamente dal ricorrente, ossia se esiste nel (OMISSIS) una situazione di diffusa corruzione delle forze dell’ordine o comunque una situazione tale da far si che chi subisce un torto è esposto alla minaccia privata e non può contare sulla tutela da parte delle istituzioni.

p.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia sempre violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 sotto un diverso profilo: quello dell’accertamento di un conflitto armato generalizzato. Il ricorrente ritiene che il Tribunale ha errato nell’escludere pericoli nella regione di provenienza, pur ammettendo l’esistenza di conflitti nel (OMISSIS), ed ha compiuto una valutazione dunque della situazione della sola regione di provenienza sulla base di indicazioni fornite da un Direttiva Europea non attuata.

Questo motivo è infondato: infatti, al di là del recepimento della direttiva, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007 si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE di non escludere dalla protezione il richiedente straniero, quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia limitato a determinate regioni o aree del Paese di origine e appaia ragionevolmente possibile il trasferimento in altre regioni o aree sicure, sicchè per valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre avere riguardo alla zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, avuto riguardo alla sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali, mentre qualora il predetto abbia vissuto in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo che privilegi il territorio di maggiore radicamento al momento dell’eventuale rimpatrio (Cass. 8230/2020; Cass. 18540/2019).

p.-Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto rilevante e controverso, ossia l’omessa valutazione della situazione creatasi nel paese di origine a causa della vicenda personale che lo ha visto protagonista; circostanza che fonda anche il quarto motivo di ricorso che denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, attribuendo alla corte di merito di non avere adeguatamente valutato la situazione di vulnerabilità ed in particolare la situazione familiare e lavorativa del ricorrente in Italia, comparandola con quella in cui si verrebbe a trovare se rimpatriato.

I motivi sono infondati.

E’ noto che in tema di protezione umanitaria, la peculiare natura dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. Un. 29459/2019). La corte ha compiuto questa valutazione, ma soprattutto il ricorrente non allega nel ricorso gli elementi che proverebbero la sua integrazione in Italia, limitandosi a generici riferimenti alle attività formative e lavorative effettuate durante il periodo di accoglienza (ma non dice quali) (p. 8). Va dunque accolto il primo motivo, rigettati gli altri.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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