Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28437 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22334/2014 proposto da:

ASL DI CHIETI ora AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) – LANCIANO –

VASTO – CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 12, presso lo studio

dell’avvocato LICIA D’AMICO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BARBARA D’ANGELOSANTE;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PEZZOPANE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO COLAGRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/05/2014 R.G.N. 736/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO COLAGRANDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, riformando la sentenza di rigetto pronunciata dal Tribunale di Chieti, ha accolto la domanda con la quale B.G. aveva chiesto dichiarasi il proprio diritto all’assunzione come dietista presso la Asl di Chieti, ora Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

In fatto è accaduto che la B., qualificatasi come idonea non vincitrice nel concorso definito con graduatoria approvata il 29.12.1993, con provvedimento pubblicato il 31.12.1993, avesse ricevuto, il 1.10.1998, richiesta di disponibilità, da parte della Asl, per l’assunzione.

Avuta risposta positiva, la Asl, con nota del 19.11.1998 aveva però comunicato di non poter più utilizzare la graduatoria del menzionato concorso, in quanto ciò era impedito dal disposto della L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 12, che consentiva di utilizzare fino al 31.12.1998 soltanto le graduatorie approvate successivamente al 31.12.1993.

La Corte territoriale riteneva che, per valutare l’utilizzabilità della graduatoria, si dovesse riguardo non al momento della sua approvazione, ma a quello in cui la medesima era divenuta efficace, per il decorso dei termini dalla data di pubblicazione.

Pertanto, poichè tali termini erano maturati il 10.1.1994, il limite di cui alla norma richiamata dalla Asl non sussisteva e doveva riconoscersi il diritto rivendicato dalla ricorrente.

2. La Asl (OMISSIS) di Lanciano-Vasto-Chieti ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito dalla B. con controricorso, poi illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico articolato motivo svolto dalla Asl contiene due ordini di censure, attinenti alla violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 12 (primo profilo) ed all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla possibilità di utilizzazione fino al 31 dicembre 1998, per la copertura dei posti vacanti, delle graduatorie dei concorsi pubblici, per il S.S.N., approvate successivamente al 31 dicembre 1993 (secondo profilo).

La ricorrente, premetteva che quella di procedere allo scorrimento delle graduatorie è una mera facoltà e non un obbligo per la P.A., mentre d’altra parte la comunicazione tendente ad acquisire la disponibilità della candidata risultata utilmente posizionata non era idonea a far scaturire diritti soggettivi all’assunzione, come anche nessun vincolo allo scorrimento era stato assunto in sede di bando di concorso, nè tantomeno vi era stata assunzione di altro personale per la posizione lavorativa in questione.

Ciò posto la Asl sosteneva di avere agito senza alcuna discrezionalità, in quanto lo scorrimento era stato vietato per le graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 1993 e ciò a prescindere dalla data di efficacia dell’atto di approvazione.

2. Il motivo è fondato.

3. Preliminarmente va escluso che possa accogliersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente rispetto al profilo, sostanzialmente assorbente, della violazione della L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 12.

Infatti non può dirsi che si tratti di censura generica, come sostiene la B., in quanto, seppure con modalità assolutamente sintetiche, il motivo, rubricato con riferimento alla violazione dell’art. 39, comma 12 cit., adduce che per le graduatorie “approvate prima del 31.12.1993” vi era “divieto di utilizzabilità”, “a prescindere dalla data di efficace dell’atto di approvazione”.

Il che esprime chiaramente la critica di diritto rispetto all’assunto fondante della sentenza di secondo grado, secondo la quale viceversa, il momento dirimente era quello in cui l’atto di approvazione poteva produrre i propri effetti in conseguenza

4. Dal punto di vista normativo la L. n. 662 del 1996, art. 1, in vigore dal 1.1.1997, prevedeva al comma 47, che “le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale restano in vigore per tutto il 1997”.

E’ poi sopravvenuto la L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 12, entrato in vigore il 1.1.1998, che ha sostituito il predetto comma 47, stabilendo che “per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998”.

Dal concatenarsi delle due norme e delle rispettive vigenze si evince che le graduatorie approvate fino al 31.12.1993, per effetto dell’originario comma 47, sono rimaste in vigore fino al 31.12.1997, mentre quelle approvate dopo il 31.12.1993, per effetto della formulazione sopravvenuta, sono state utilizzabili fino al 31.12.1998.

Il significato di “approvazione” di una graduatoria è inequivoco si riferisce all’adozione del corrispondente atto, mentre esso nulla ha a che vedere con l’efficacia che il medesimo provvedimento consegue al maturare dei relativi presupposti, tra cui il decorso del termine a tal fine previsto successivamente alla sua pubblicazione.

La perfezione dell’atto dipende infatti dalla adozione dello stesso nelle forme prescritte dalla legge, mentre gli incombenti attinenti alla sua efficacia rilevano solo al fine di consentire al medesimo di produrre gli effetti giuridici necessari all’incedere del procedimento in cui esso si inserisce o di cui costituisce conclusione.

Il riferimento della legge all'”approvazione” delle graduatorie rimanda dunque al fatto storico dell’adozione di tale atto (che nel caso di specie risale pacificamente al 29.12.1993) e non certo al momento in cui esso vi stata la sua pubblicazione (31.12.1993) o esso è divenuto efficace (10.1.1994).

Anche perchè, a voler indagare anche la ratio della normativa, essa ha il fine di evitare che, tra l’atto finale del concorso e l’utilizzazione della graduatoria potesse intercorrere un lasso di tempo più lungo di quello stabilito in tal modo dal legislatore, sicchè quello che conta è la datazione dell’approvazione e non il momento in cui essa poteva realizzare gli effetti giuridici suoi propri e di cui si è detto.

Mentre, per rispondere ad un argomento difensivo sviluppato dalla B., la legge discrezionalmente ha fissato come dirimente la data dell’atto di approvazione, sicchè non può avere rilievo il fatto, peraltro del tutto ipotetico, che possano avere mantenuto efficacia, nonostante la normativa sopravvenuta, graduatorie di concorsi le cui prove fossero state svolte prima di quella in cui è stato svolta la selezione riguardante la B., per il solo fatto che la relativa approvazione si fosse avuta dopo il 31.12.1993.

La scelta del legislatore ha privilegiato l’univocità e certezza della data di approvazione, mentre il riferimento alla data delle selezioni avrebbe finito per prospettare ulteriori distinzioni nell’individuazione del momento dirimente, a seconda del tipo di verifica (esami, titoli, titoli ed esame etc,.), con ulteriori variabili e possibili ragioni di incertezza.

L’impostazione unitaria ed uniformante del legislatore non può dunque dirsi irrazionale e pertanto non ricorrono in alcun modo i presupposti per anche solo ipotizzare la proposizione di un giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost..

Senza contare che la scelta del legislatore di escludere in ogni caso la protrazione di efficacia per le graduatorie approvate prima della data da esso fissata appare in sè insindacabile ed insuperabile, sicchè la questione dovrebbe piuttosto considerare la necessità di arretrare gli effetti preclusivi per i concorsi le cui selezioni fossero avvenute prima della medesima data, pur se seguiti da approvazione successiva ad essa, e non viceversa, profilo però che non gioverebbe alla ricorrente e che comunque è estraneo al presente giudizio.

5. In definitiva l’interpretazione adottata dal giudice di secondo grado non può essere condivisa, in quanto essa comporta violazione dell’art. 39, comma 12, cit..

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinchè definisca la controversia in osservanza del principio sopra espresso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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