Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28436 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29828/2007 proposto da:

T.V. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARPAGNANO Domenico

Savio, RIZZI CARMINE, CAPACCHIONE BIAGIO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO WINNER’S SPORTING FOOTWEAR S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1032/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo

motivo; assorbimento del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 luglio 1995, T.V., assumendo di avere lavorato alle dipendenze della Winners’s Sporting Footwear s.p.a. dal (OMISSIS), data della dichiarazione di fallimento della società, e di vantare un ulteriore credito per paghe non corrisposte negli ultimi tre mesi di lavoro (settembre – novembre (OMISSIS)), pari a L. 4.703.688, oltre quelli già ammessi in via ordinaria nello stato passivo e gli altri per i quali pendeva giudizio di opposizione, chiedeva in via tardiva l’ammissione al passivo in via privilegiata di tale ulteriore credito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva il Curatore fallimentare, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente già avanzato richiesta di insinuazione in via ordinaria per i crediti di lavoro maturati nell’ambito dello stesso rapporto contrattuale con la fallita, regolarmente ammessi allo stato passivo ormai esecutivo, e, nel merito, eccepiva la totale infondatezza della pretesa per assoluta carenza di prove.

Con sentenza n. 401 del 27/1/2004, il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile la domanda tardiva di insinuazione e compensava tra le parti le spese di causa.

Proponeva appello il T.; la Curatela si costituiva, contestando le argomentazioni dell’appellante e proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 15/11/2006, ha respinto l’impugnazione principale nonchè l’incidentale e condannato l’appellante a rifondere al Fallimento le spese del grado.

Con il primo motivo, il T. aveva dedotto che la società in bonis aveva avviato per tutti i dipendenti la procedura amministrativa per il conseguimento della C.I.G.S., che avrebbe dovuto coprire tre mesi, che poi erano stati gli ultimi del rapporto di lavoro, e che la dichiarazione di fallimento era intervenuta prima della decisione del Ministero del Lavoro, sì che il lavoratore, non essendo in grado di stabilire lo stesso ammontare delle somme spettanti (se l’intera retribuzione o la sola integrazione), oltre al titolo ed al soggetto tenuto al pagamento(il Fallimento o l’Inps), si era limitato ad avanzare domanda di insinuazione in via ordinaria per i soli crediti maturati prima dell’ultimo trimestre lavorativo.

Secondo l’appellante, la limitata efficacia endofallimentare dell’approvazione dello stato passivo non impediva al creditore di frazionare il diritto di partecipazione al concorso, attesa la diversità della domanda di insinuazione tardiva per titolo e petitum.

La Corte territoriale, a riguardo, ha evidenziato che l’ammissione in via ordinaria ed in via tardiva costituiscono fasi del medesimo accertamento, con la conseguenza che le decisioni assunte in relazione all’istanza di insinuazione tempestiva acquistano efficacia di giudicato interno per cui un credito, per essere ammesso in via tardiva, deve essere diverso, per causa petendi e petitum, rispetto a quello fatto valere con l’insinuazione ordinaria.

Infondato, secondo la Corte del merito, è l’assunto secondo il quale il rapporto di lavoro con la società fallita non costituisce causa petendi della nuova pretesa creditoria, argomentata dall’appellante con riferimento alla pronuncia del S.C. 3311/1994, che si riferisce alla diversa questione della individuazione dell’ambito delle controversie di lavoro; infondata è altresì la deduzione che ogni indennità lavoristica nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro “integra un possibile petitum”.

La Corte barese ha ritenuto di condividere l’ulteriore affermazione del Tribunale, in relazione all’assenza di novità della (nuova) domanda proposta in via tardiva, e quindi inammissibile per il precedente giudicato, ritenendo che il riferimento alle ultime tre mensilità era certamente deducibile con la prima domanda ed avrebbe inciso sull’ammontare dell’indennità di fine rapporto, che la procedura per l’ammissione alla C.I.G.S. e l’incertezza del suo esito non avevano fatto venir meno nè sospeso il diritto del lavoratore alla retribuzione mensile nè esonerato la datrice di lavoro dalla corresponsione degli emolumenti, stante la natura costitutiva del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Propone ricorso il T. sulla base di sette motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101 e degli artt. 12, 99, 112 c.p.c., prospettando l’ammissibilità della domanda tardiva in quanto “nuova” per diversità di causa petendi (primo motivo) e di petitum (secondo motivo).

Secondo il ricorrente, per causa petendi idonea ad identificare la domanda devono intendersi non le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa, ma l’insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a fondamento della richiesta, e per i diritti eterodeterminati sono rilevanti il singolo fatto costitutivo e il dato temporale dello stesso; in dottrina si distingue il rapporto complesso o fondamentale dal rapporto giuridico in senso stretto.

Ogni indennità lavoristica nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro integra un possibile petitum, nè la domanda tardiva nel caso costituisce la maggiorazione del medesimo petitum già chiesto in sede di insinuazione tempestiva; erroneamente la Corte del merito ha accomunato, sotto il profilo del petitum, il t.f.r. e le ultime tre mensilità, sottoponendo la domanda tardiva di ammissione al passivo di queste ultime alla preclusione del dedotto e deducibile in riferimento alla richiesta già fatta del t.f.r., che, invece, è diverso dalle paghe mensili per natura, funzione e disciplina; il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile non influisce nella individuazione dei limiti oggettivi del giudicato, ma trova applicazione nell’ambito della stessa causa petendi e petitum;

infine, la Corte del merito non ha considerato le giustificazioni della tardiva iniziativa, dovuta ai fatti sopravvenuti della procedura amministrativa.

1.2.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 96, 97 e 101 e degli artt. 34, 99, 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., sotto il profilo dei limiti oggettivi della preclusione fallimentare ovvero del c.d. giudicato interno o endofallimentare.

Deve essere esclusa l’efficacia extrafallimentare del decreto del G.D. in sede di verificazione dei crediti, valendo l’efficacia preclusiva al solo interno della procedura concorsuale; la Corte barese ha confuso concetti e funzione di giudicato e preclusione endofallimentare ed ha male applicato i principi del giudicato implicito.

1.3.- Con il quarto ed il quinto motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione e/o travisamento dei fatti circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla individuazione della causa petendi (quarto motivo) e del petitum, nonchè del dedotto e deducibile (quinto motivo) della domanda di insinuazione passiva, non ricostruiti in concreto dal Giudice del merito.

1.4.- Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente e/o apparente motivazione e/o travisamento dei fatti circa fatto controverso e decisivo, relativamente alla individuazione dell’ambito della preclusione derivante dalla precedente domanda proposta dall’istante nel fallimento, senza avere analizzato in concreto i confini oggettivi della precedente ammissione al passivo;

detta ammissione, per sua natura, funzione e struttura, si propone per singoli crediti e singole pretese e non per un intero rapporto contrattuale e per tutti i suoi effetti.

1.5.- Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa e/o insufficiente motivazione e/o contraddittoria e/o travisamento dei fatti, circa fatto controverso e decisivo, relativamente al regolamento delle spese: evidente è la contraddittorietà tra i motivi addotti dal Tribunale per la compensazione e la condanna alle spese per il secondo grado.

2.1.- I primi sei motivi di ricorso, strettamente correlati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati, per quanto di seguito esposto.

E’ principio consolidato che “l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria” (così da ultimo la pronuncia 21241 del 2010, ed in senso conforme le precedenti 24049/2006, 7661/2006, 2476/2003, 13590/2001, 751/1997).

Sulla base di detto principio, è stata esclusa l’ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima causa petendi (così Cass. 2476/03); è stata peraltro ritenuta non preclusa la successiva domanda, nel caso in cui il petitum esigibile non era stato richiesto per intero con l’insinuazione tempestiva, per un impedimento giuridico o di fatto (così Cass. 10783/1999), ovvero nel caso in cui i necessari presupposti fattuali erano maturati solo successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo (così Cass. 22013/2007).

Si pone pertanto la questione della individuazione della novità della domanda relativa alle ultime tre mensilità, rispetto alla precedente relativa alle varie voci di crediti di lavoro, ivi compreso il t.f.r..

La giurisprudenza della Corte si è pronunciata sul punto nelle sentenze 4950/2007 e 20534/2011, ritenendo che il creditore può proporre una domanda tardiva per altri crediti, che non siano stati comunque oggetto di precedenti giudizi, anche se fondati sul medesimo rapporto, ma aventi diverso titolo e diverso oggetto; specificamente, nel caso in cui con la prima domanda la lavoratrice aveva chiesto il t.f.r., e nella successiva l’ammissione al passivo per crediti diversi(differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), la pronuncia 4950/2007 ha riscontrato l’ assoluta diversità nei due giudizi sia del petitum che della causa petendi, rilevando che “si è in presenza di una domanda nuova quando la stessa è fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto – come è dato riscontrare nella presente fattispecie – oggetto sostanziale dell’azione, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza”.

La Corte è altresì pervenuta ad affermare che, nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, ove siano in contestazione più pretese retributive identiche, ma riferite a periodi diversi, il giudicato, che si formi su una di tali controversie, fa stato nelle altre, limitatamente all’esistenza del rapporto di lavoro che risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un diverso periodo di lavoro (così Cass. 19720/2007 e conformi le successive 3230/2001 e 5108/2002); tale principio, che amplia la già ritenuta diversità delle singole voci di credito nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro per diversità degli elementi costitutivi, trova il suo fondamento nella individuazione della causa petendi non nel rapporto di lavoro ex se, come ritenuto dalla Corte barese, ma nei singoli fatti rilevanti nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro.

La Corte del merito ha ritenuto altresì l’inammissibilità, stante il giudicato formatosi a seguito dell’ammissione al passivo, atteso che tra le voci richieste con la domanda tempestiva vi era il trattamento di fine rapporto, che presuppone “l’esatta individuazione degli emolumenti retributivi da porre a base del calcolo, ex art. 2120 c.c.” ed altresì ritenendo che il riferimento alle tre ultime mensilità, già deducibile in sede di domanda tempestiva, doveva ritenersi preclusa per il principio per cui il giudicato endofallimentare copre il dedotto ed il deducibile.

Detta argomentazione non può essere condivisa.

E’ affermazione costante che può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio (così tra le ultime, le pronunce 15508/2011, 14055/07, 11493/04, 11236/04, 3412/03).

Alla stregua di detto principio, è agevole rilevare l’erroneità del richiamo alla preclusione del giudicato implicito, vista la diversità per fatti costitutivi e petitum tra la domanda del t.f.r.

e quella relativa alle ultime tre mensilità, nè può ritenersi nel caso che la pronuncia del Giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto (evenienza nella quale effettivamente si potrebbe porre la questione della preclusione da giudicato implicito, non potendosi rivalutare detto fatto in sede di successiva domanda), atteso che non viene sostenuto nella stessa decisione impugnata che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto sino alla data del fallimento, e quindi anche quella per la quale sono state richieste le ultime tre mensilità, per cui il Giudice delegato non può che essersi pronunciato sui limiti della domanda stessa.

3.1.- Conclusivamente, i motivi vanno accolti, da ciò conseguendo l’assorbimento del settimo motivo in punto spese, atteso che dovrà procedersi a nuova decisione.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, essendo necessari accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa va rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione per la decisione sul merito, e che dovrà provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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