Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28436 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28436 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20843-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

3023

contro

RAFFI SIMONA C.F. RFF5MN72H623832U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA,195, presso lo

Data pubblicazione: 19/12/2013

studio

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 672/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TOSI
PAOLO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione.

di GENOVA, depositata il 08/08/2007 R.G.N. 1394/2006;

R.G. 20843/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 370/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, in
accoglimento della domanda proposta da Simona Raffi nei confronti della

lavoro intercorso tra le parti dal 1-10-2001 al 31-1-2002, ex art. 25 ceni 2001, e
condannava la società al risarcimento dei danni, pari alle retribuzioni maturate
dal 4-8-2005 alla pronuncia della sentenza.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda.
L’appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata 18-8-2007,
respingeva l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due
motivi.
La Raffi ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art.
23 1. n. 56/1987 e dell’art. 25 del ceni del 2001, nonché degli artt. 1362 e ss.
c.c. e 420 e 421 c.p.c., in sostanza lamenta che erroneamente la Corte di merito
ha subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla
dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del
singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo
specifico ufficio di applicazione, pur non avendo le parti collettive previsto
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s.p.a. Poste Italiane dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di

alcunché al riguardo, nell’ambito della “delega in bianco” ad esse conferita ex
art. 23 1. 56/87.
La ricorrente lamenta, poi, il mancato esercizio dei poteri istruttori

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d’ufficio da parte dei giudici del merito, al riguardo, e deduce che, comunque,

legittimanti l’assunzione a termine ex art. 25 ceni 2001, alcun onere probatorio
incombeva su di essa società.
Il motivo è fondato.
Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del
ceni del 2001, in data anteriore al d. lgs. 368/2001 (pubblicato sulla G.U. del 910-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto
applicazione l’art. 11 comma 3 del citato decreto, in virtù del quale “I contratti
individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a
dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.
In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre
2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha
cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine
apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma
contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che l’art. 23 della legge
28 febbraio 1987 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la
possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1
della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis
del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 15
marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del
rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei
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in assenza di specifiche contestazioni sulla sussistenza in fatto delle situazioni

sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di
contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio
ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo
2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti

contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, secondo comma, del c.c.n.l. 11
gennaio 2001.
In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal
citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati
alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a
quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a
termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze
riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente
“soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità
del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei
loro diritti.
Premesso, poi, che l’art. 25, secondo comma, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001
prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a
termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni
tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove
tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione
dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della
disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna
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sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di

autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a
termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i
singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.
Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi

legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi
ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui
alla legge n. 230 del 1962.
Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto
individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate
nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n. 6988), né occorreva la
prova di un collegamento concreto tra l’assunzione del singolo lavoratore e le
esigenze di carattere straordinario richiamate, con riferimento alla specificità di
uffici e di mansioni (v. fra le altre Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 30-3-2010
n. 7656).
Pertanto, va accolto il primo motivo, così risultando assorbito il secondo
riguardante la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito,
conseguente alla affermazione dell’illegittimità del termine.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, considerato che le
questioni ulteriori relative alla dedotta illegittimità del termine (come
evidenziato in controricorso) non sono state affrontate dai giudici di merito in
quanto assorbite.
Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Torino,
provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche sulle spese
di legittimità.
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accolta dalla Corte di Appello fondata sull’erroneo presupposto che il

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino.
Roma 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

Owc,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella CO,LE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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