Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28436 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11573/2016 proposto da:

LEMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, 16, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE SAUCHELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PETRILLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 820/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/03/2016 r.g.n. 93/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO PETRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 820/2016 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da B.G., aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al detto lavoratore in data 3 luglio 2010 dalla Car Touring s.r.l. e condannato quest’ultima società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre accessori, alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 7.500,00 quanto ai compensi professionali.

1.1. La statuizione di conferma, per quel che ancora rileva, è stata fondata sulla carenza di prova della effettività delle ragioni poste a base del recesso datoriale, indicate nella grave crisi economica attraversata dalla società, deponendo le emergenze probatorie nel senso della pretestuosità dell’intimato licenziamento e dell’assenza di nesso di causalità tra la soppressione del posto di lavoro del dipendente e le ragioni organizzative e produttive indicate dal datore di lavoro. In ordine alla eccepita insussistenza del requisito dimensionale per la tutela reale il giudice di appello ha ritenuto l’assunto privo di riscontro probatorio non potendo la circostanza evincersi dal documento prodotto dalla società costituito da un semplice foglio di carta, privo di ufficialità, contenente l’elenco dei dipendenti in forza alla Car Touring.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso LEMI s.r.l. quale incorporante Car Touring s.r.l., sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733 c.c., nonchè dell’art. 414 c.p.c. e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il requisito dimensionale al fine del riconoscimento della tutela reale. Sostiene che, a differenza di quanto affermato in sentenza, la mancata integrazione del requisito dimensionale risultava sia dalle deposizioni dei testi escussi i quali avevano tutti confermato lo schema di organico aziendale prodotto dalla società in prime cure, sia dalla stessa ammissione, di valenza confessoria, formulata dal B. nel ricorso di primo grado.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 414 c.p.c. e della cit. L. n. 300 del 1970, art. 18, censurando la sentenza di appello per omesso rilievo del carattere pacifico dell’insussistenza del requisito dimensionale desumibile dalle ammissioni formulate nell’originaria domanda; tale comportamento vincolava il giudice di merito nel senso di escludere qualsiasi controllo probatorio sul fatto, atteso il carattere “pacifico” dello stesso.

3. Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti censurando la sentenza impugnata per avere omesso l’esame, nell’ambito del secondo motivo di appello, del fatto – incontestato – che il ricorrente avesse esposto nell’atto introduttivo che i dipendenti fossero pari a 15 all’epoca del licenziamento; tale circostanza assumeva valenza decisiva in relazione alla tutela applicabile.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla visura camerale aggiornata prodotta in sede di appello. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non provata l’assenza del requisito dimensionale sul rilievo della inidoneità a tal fine del documento prodotto dalla società rappresentato dal prospetto dell’organico aziendale in quanto il dato poteva essere provato mediante produzione di visura camerale. Evidenzia che in tal modo era stato omesso l’esame della visura camerale del 7.9.2010 allegata all’istanza di sospensione ex art. 431 c.p.c., depositata in data 10.12.2014, doc. 6, dalla quale si evinceva che la media dei dipendenti della società era pari a 15;

5 Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3,L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 30 e dell’art. 41 Cost.. Richiamato il principio secondo il quale la costruzione e la modifica dell’organigramma aziendale, la distribuzione delle mansioni fra i dipendenti e la soppressione di specifiche figure professionali costituiscono manifestazioni della libertà di iniziativa economica privata dell’imprenditore, tutelata dall’art. 41 Cost. e che il sindacato giurisdizionale può concernere solo la effettività della scelta datoriale senza investire le ragioni di opportunità e congruità della stessa, ha osservato che nel caso di specie era pacifica la effettività della soppressione della posizione lavorativa del ricorrente mentre gravava sul lavoratore l’onere di allegare circostanza idonee ad attestare la possibilità di reimpiego. Assume che in contrasto con tali principi il giudice di merito si era ingerito nelle scelte gestionali della società e non aveva considerato che la soppressione del posto di lavoro era giustificata dalla situazione di crisi economica in cui versava la società attestata dalle emergenze in atti.

6. Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., cit. L. n. 604 del 1966, art. 3,L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 30 e dell’art. 41 Cost., censurando la sentenza impugnata sul rilievo che la impossibilità di diversa utile ricollocazione lavorativa risultava attestata dalle emergenze in atti e che il lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, non aveva allegato la esistenza di posizioni aziendali nelle quali avrebbe potuto essere utilmente collocato.

7. Ragioni di ordine logico giuridico, collegate al rilievo dirimente connesso all’eventuale accoglimento delle stesse, impongono l’esame con carattere di priorità delle censure articolate con i motivi quinto e sesto, trattati congiuntamente per evidente connessione.

7.1. Si premette che il giudice di appello ha fondato la valutazione di illegittimità del licenziamento sul carattere pretestuoso dello stesso e sulla carenza di nesso di causalità tra la soppressione del posto di lavoro del dipendente e le ragioni organizzative e produttive indicate dal datore di lavoro. A tal fine ha evidenziato che il B., assunto nel maggio 2010 con la qualifica di impiegato, dopo circa un mese, sulla base di un accordo intervenuto tra la Car Touring s.r.l. e altra società Car Abbigliamento s.r.l., era stato distaccato dalla prima alla seconda società per un solo mese e che il distacco era destinato a fare fronte a un asserito eccesso di personale verificatosi presso Car Touring. Ha ritenuto tale accordo fittizio, “se non singolare”, nel senso che il distacco, per un solo mese, non poteva essere considerato risolutivo rispetto alla circostanza, priva di qualsiasi supporto documentale, di una crisi improvvisa e sopravvenuta rispetto alla situazione dell’anno 2009. Sulla base delle caratteristiche fattuali della vicenda, e cioè assunzione seguita, dopo appena un mese, dal distacco presso altra società, seguito, poco dopo, dal licenziamento, assenza di riscontri all’assunto del sopravvenire improvviso della crisi economica, il giudice di appello ha ritenuto l’intimato licenziamento privo del nesso di causalità con la dedotta situazione di crisi e rimarcato che neppure era stata offerta prova di una diversa utile ricollocazione lavorativa del dipendente licenziato. Tali essendo le ragioni alla base del decisum risulta innanzitutto da escludere che il giudice di appello abbia esteso il proprio sindacato, in violazione dell’art. 41 Cost. e della L. n. 183 del 2010, art. 30, a profili attinenti al merito delle scelte datoriali. Il controllo giurisdizionale è stato infatti limitato alla verifica del nesso di causalità tra la soppressione del posto del dipendente e le ragioni di crisi aziendale alla base del recesso datoriale, ritenute non provate nel loro carattere improvviso e sopravvenuto all’assunzione del dipendente. Tale accertamento non risulta inficiato dalle deduzioni della società ricorrente in ordine alla esistenza, entità ed effettività della crisi aziendale ed al carattere sopravvenuto della stessa, per l’assorbente rilievo che le circostanze richiamate a supporto probatorio di una diversa ricostruzione della situazione di crisi economica non sono evocate nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che pone a carico della parte l’onere di indicare in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento alla base delle censure articolate e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le altre, v. tra le altre, Cass. 12/12/2014 n. 26174, Cass. Sez. U. 3/11/2012 n. 22726, Cass. Sez. U. 11/4/2012 n. 5698, Cass. 7/2/2011 n. 2966).

8. L’esame del sesto motivo di ricorso risulta assorbito dalla inammissibilità del quinto motivo atteso che, da un punto di vista logico e giuridico, un problema di “repechage” può porsi solo in presenza di un accertamento, comunque, di effettività delle ragioni indicate dalla parte datoriale a fondamento del giustificato motivo di licenziamento laddove la sentenza impugnata ha ritenuto, con affermazione non validamente censurata, che era rimasto indimostrato il nesso di causalita tra le ragioni alla base del recesso datoriale e la soppressione del posto di lavoro nel quale il B. era stato assunto solo pochi mesi prima del licenziamento ial quale.

9. I motivi primo, secondo e terzo, esaminati congiuntamente in quanto tutti attinenti alla valutazione del requisito dimensionale con riferimento alla pretesa valenza confessoria dell’affermazione formulata nel ricorso di primo grado sono inammissibili. Il giudice di appello, al quale la questione era stata devoluta con specifico motivo di gravame, ha dimostrato di escludere implicitamente la valenza confessoria dell’affermazione contenuta nel ricorso introduttivo relativa al numero dei dipendenti laddove ha considerato controversa e non pacifica la questione relativa alla sussistenza del requisito dimensionale.

9.1. Ciò posto la denunzia di violazione di norme di diritto formulata con il primo motivo di ricorso è inammissibile; la specifica questione della valenza confessoria della dichiarazione contenuta nel ricorso di primo grado non è stata, infatti, affrontata dal giudice di appello; trova quindi applicazione il principio secondo il quale qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 1435 del 2013, n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006 (v. tra le altre, Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540). Parte ricorrente non si è attenuta a tale prescrizione posto che non ha chiarito, riproducendo i pertinenti brani dei propri scritti difensivi, se ed in che termini la questione della valenza confessoria delle affermazioni formulate nel ricorso introduttivo con riferimento al requisito dimensionale della società datrice – questione giuridica implicante accertamento di fatto – era stata posta nel giudizio di primo grado ed in quello di appello.

10. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia omesso rilievo della non contestazione dell’assenza del requisito dimensionale, non è sorretto, come prescritto, dalla indicazione della sede e del modo con il quale tale allegazione sia stata ritenuta pacifica (v. tra le altre Cass. 12/10/2017 n. 24062; Cass. 18/07/2007 n. 5961). Parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione omette di riprodurre il contenuto degli atti del giudizio di merito alla stregua dei quali doveva ritenersi formata la non contestazione sulla circostanza dell’assenza del requisito dimensionale prescritto al fine della tutela reale, circostanza implicitamente esclusa dal giudice di merito laddove ha rilevato il mancato assolvimento degli oneri probatori a riguardo ricadenti sulla parte datoriale

11. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso da respingere per il rilievo assorbente del difetto di decisività del fatto, del quale si denunzia l’omesso esame, costituito dalla allegazione formulata nel ricorso introduttivo relativa al numero dei dipendenti – pari a quindici – impiegati dalla società al momento del licenziamento del B., atteso che, non avendo la odierna ricorrente allegato che il ricorso era stato sottoscritto anche dal lavoratore, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo il quale le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem” non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento (Cass. 21/4/2010 n. 9453 in motivazione, Cass. 5/5/2003 n. 6750).

12. Il quarto motivo è inammissibile non avendo parte ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, proceduto alla riproduzione o trascrizione del documento del cui omesso esame si duole rappresentato dalla visura catastale aggiornata allegata all’istanza di sospensione.

13. A tanto consegue il rigetto del ricorso.

14. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

15. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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