Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28435 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. III, 14/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29497/2019 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO,

29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

22/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.K., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per morivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dalla Nigeria per sottrarsi all’eredità del padre che voleva che prendesse il posto nella venerazione degli idoli.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Milano, che con ordinanza n. 6732 del 22 agosto 2019 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia E.K. ricorre per cassazione con 3 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, comma 4. Mancata audizione in Tribunale. Denuncia che il giudice del merito ha contestato l’attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, perchè troppo generiche e contraddittorie, ma, nonostante la richiesta da parte del difensore del ricorrente, non ha ritenuto necessario procedere con un’audizione dello stesso, che di contro avrebbe potuto probabilmente chiarire i dubbi sui punti contestati nel decreto opposto. E’ stata negata la possibilità al ricorrente di chiarire le motivazioni della richiesta di Protezione internazionale non avendo potuto lo stesso conferire direttamente con il giudice.

Il motivo è fondato.

La motivazione del Tribunale è effettivamente contraddittoria in quanto da un lato riporta in modo dettagliato i motivi, riferiti dal ricorrente che lo avevano indotto ad espatriare (cfr. pag. 2 e 3 del decreto impugnato) e dall’altro ritiene non credibile il racconto perchè generico. A fronte di una dettagliata narrazione del ricorrente, corredata di fotografie, in merito al culto degli idoli da parte della setta di cui faceva parte il padre di E. il giudice del merito avrebbe dovuto accogliere la richiesta di audizione al fine di fornire tutti i chiarimenti necessari per la decisione.

Ne consegue che il principio tradizionale, cui il collegio intende dare continuità, deve essere in parte qua specificato nel senso che, al fine di ritenere legittimamente predicabile un vero e proprio obbligo di audizione da parte del giudice, è necessario che, in sede di udienza di comparizione ovvero attraverso gli scritti difensivi tempestivamente depositati, il richiedente asilo, oltre ad allegare le circostanze che intende riferire all’organo giurisdizionale, evidenzi specificamente i motivi per i quali la nuova audizione di renderebbe necessaria (motivi quali la non corretta traduzione delle dichiarazioni da parte dell’interprete, la necessità di fornire chiarimenti indispensabili al fine di dar conto delle apparenti contraddizioni emerse in sede di audizione e poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza da parte della Commissione territoriale, l’omissione di fatti decisivi al fine di valutare la credibilità del racconto, l’omessa formulazione, da parte dei componenti della Commissione, di domande altrettanto decisive perchè funzionali ad una miglior comprensione e valutazione del contenuto dell’audizione stessa).

Tali fatti sono stati evidenziati nel motivo di ricorso.

Nella specie, il Tribunale, sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedete in sede amministrativa e del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio dove sono stati allegati fatti per cui si rendeva necessario l’audizione del ricorrente, avrebbe dovuto procedere ad una nuova audizione.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, non avendo, il giudice di primo grado, compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservazione degli obblighi di cooperazione istruttorie incombenti sull’autorità giurisdizionale.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il tribunale di Milano, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ha compiuto alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente, sia alle condizioni del suo paese d’origine. Nè il Tribunale ha ritenuto di procedere con un’audizione del ricorrente che poteva chiarire meglio i punti critici che hanno condotto E. in Italia e che sono ora il fondamento del suo timore di fare il rientro in patria. Infatti, una compiuta valutazione della vita privata e familiare del richiedente in Italia comparata alla situazione personale che gli ha vissuto prima della partenza (totale stato di povertà e indigenza, violenze subite e subende) nella quale si ritroverebbe a vivere nel caso di rimpatrio, evidenzia la sussistenza dei seri motivi di carattere umanitario atte ad integrare una condizione di vulnerabilità.

Il secondo e terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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