Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28434 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28434 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 20518-2010 proposto da:
MALANDRA SERGIO C.F. MLNSRG73P02C632E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo
studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2993

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 19/12/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI, FAVATA EMILIA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2009 della CORTE D’APPELLO

1512/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega FAVATA
EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 09/12/2009 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.12.2009, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva il gravame
proposto dall’Inali ed, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava la domanda di
Malandra Sergio intesa ad ottenere l’indennizzo per danno biologico derivante
dall’infortunio occorso al predetto il 3.10.2003, riconosciuto dal Tribunale di Chieti nella
misura del 6%. Rilevava la Corte del merito che il C.t.u., all’esito dell’accertamento

multiple lombari con ernie discali che avevano reso necessari due interventi di discolisi nel
2005 e nel 2007 e che tale patologia preesisteva almeno da cinque anni con i caratteri
della cronicità ed aveva aggiunto che l’esordio clinico della patologia era stato improvviso
ed era coinciso con l’infortunio, consistito in un blocco lombare insorto nel tentativo di
sollevare un termosifone. Il consulente officiato aveva, poi, escluso l’origine post
traumatica degli esiti invalidanti in quanto le lesioni discali erano preesistenti all’evento
lesivo ed aveva anche evidenziato come la riacutizzazione della malattia, accusata nel
2005, a distanza di due anni dall’evento lesivo, non poteva essere riconosciuta come
ulteriore invalidità temporanea, ma fosse inquadrabile come malattia comune senza
postumi permanenti.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Malandra con due motivi.
Resiste, con controricorso, l’INAIL, che illustra le proprie difese nella memoria depositata
ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Malandra denunzia violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2
del D.P.R. 1124/1965, nonché di ogni altra norma e principio in tema di nesso di causalità
tra attività lavorativa ed infortunio sul lavoro, ex art. 360, n. 3, c.p.c., richiamando le
conclusioni delle c.t.u. di primo e secondo grado, la seconda delle quali aveva escluso
l’origine post traumatica della malattia in quanto le lesioni discali erano preesistenti
all’evento lesivo. Osserva che la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale
tra sforzo ed evento infortunistico in relazione anche al principio di equivalenza causale di
cui all’art. 41 c.p., secondo il quale il concorso di altre cause non elide il rapporto di

1

espletato, aveva evidenziato che il Malandra, idraulico, risultava affetto da discopatie

causalità, e che un ruolo di concausa debba attribuirsi anche ad una minima accelerazione
di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto
indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nell’esecuzione della prestazione
lavorativa. Aggiunge il ricorrente che la patologia preesistente, anzi, può rilevare in senso
contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose
e giustificare il nesso tra attività lavorativa ed infortunio e che la causa violenta può
vincere un resistenza propria della prestazione o dell’ambiente di lavoro. Peraltro, l’INAIL
aveva riconosciuto sussistente l’infortunio sul lavoro avendo liquidato la indennità per
inabilità temporanea, derivante dalla stessa patologia, dal 7.10.2003 al 13.11.2003.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente motivazione circa un
fatto decisivo, ovvero un punto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360,
n. 5, c.p.c., sostenendo che la patologia preesisteva da vari anni, almeno cinque, rispetto
alla relazione peritale del febbraio 2009 e non da vari anni rispetto all’epoca dell’infortunio,
avvenuto nell’ottobre 2003 e che il C.t.u., pur avendo rilevato che l’esordio della malattia
era coinciso con l’evento del 3.10.2003 e che la prima TC del rachide era stata eseguita
nel novembre 2003, quindi dopo l’infortunio, ha ritenuto erroneamente che la patologia
fosse già in atto al momento dello stesso. Non ha considerato, poi, che l’INAIL, per lo
stesso infortunio, aveva riconosciuto la sussistenza di invalidità temporanea, ritenendo
l’infortunio causato o, quanto meno, occasionato dall’attività lavorativa e liquidando la
relativa indennità.
Il ricorso è infondato.
La sentenza di appello ha recepito nella propria motivazione la consulenza tecnica di
ufficio, onde alla stessa va fatto riferimento al fine di valutare la presunta violazione dei
principi in tema di nesso causale, di indennizzabilità di un infortunio e di preesistenza di
condizioni di salute compromesse. Il consulente tecnico officiato in seconde cure ha
evidenziato che il distretto interessato dallo sforzo presentava una importante condizione
cronico-degenerativa, costituita da lesione di natura degenerativa progressiva del disco
intervertebrale su base costituzionale, evidenziatasi in discopatie multiple lombari, (in
relazione alle quali vi era stata una risoluzione clinica incompleta anche dopo la terapia

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consistere anche in uno sforzo che, se pure non straordinario o eccezionale, sia diretto a

discolitica), onde lo sforzo lavorativo compiuto dal Malandra in data 3.10.2003 non ha
indotto ulteriori alterazioni oltre a quelle già presenti, che sono state reputate cause
sufficienti al realizzarsi di ernie discali.
L’episodio denunciato (sforzo compiuto nel sollevamento di un termosifone) al massimo
rappresenta un “momento rivelatore” e la riacutizzazione di una malattia già presente

In definitiva, lo sforzo posto in essere ha soltanto “slatentizzato” la patologia già in atto e
non vale pertanto a sostenerne l’origine post traumatica, stante l’ ascrivibilità della
condizione nosologica a malattia comune.
Dalle considerazioni e dalle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio di secondo
grado, recepite integralmente nella pronunzia oggetto della presente impugnazione.
emerge, in sintesi che il presunto “sforzo” denunciato dal Malandra non ha costituito causa
efficiente, né concausa, né causa scatenante dello stato morboso per cui è processo,
avendo lo stesso al più rappresentato l’occasione per la manifestazione o
“slatentizzazione” di una patologia preesistente.
Tale accertamento in fatto, compiuto con adeguata motivazione e senza violare alcuno dei
canoni in tema di nesso causale, non appare soggetto a censura in sede di legittimità.
Nella specie, il consulente tecnico – e quindi il giudice di merito — ha accertato che lo
sforzo denunciato dal lavoratore non è stato causa unica della malattia, né concausa,
perché la preesistenza di una condizione ampiamente compromessa costituisce causa
sufficiente dell’invalidità.
Deve essere disatteso anche il rilievo prospettato nel secondo motivo come vizio
motivazionale, relativo al riscontro diagnostico e clinico della patologia solo a distanza di
un mese dall’evento e successivamente allo stesso, posto che è stato adeguatamente
chiarito come dalla TC praticata fosse emerso un quadro degenerativo ampiamente
risalente per il quadro clinico riscontrato, incompatibile con conclusioni difformi da quelle
adottate.

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giustifica soltanto la rendita temporanea che al Malandra pure è stata riconosciuta.

Alla stregua di tali considerazioni e valutata la diversa natura della invalidità temporanea
riconosciuta dall’istituto, di indubbia valenza assistenziale, che non incide ai fini della
valutazione del nesso causale, della qualificazione del fatto e della indennizzabilità delle
invalidità denunciate, deve pervenirsi alla reiezione del ricorso, dovendo ritenersi
correttamente applicati al caso di specie i principi che regolano la materia (cfr., per un
caso simile, Cass. 24.5.2010 n. 12597).

ragione dell’alternanza delle decisioni assunte nella fase di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Le spese del presente giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, in

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