Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28434 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. III, 14/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 14/12/2020), n.28434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29701/2019 proposto da:

C.Y., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 408/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.Y., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal paese temendo per la propria vita. Raccontò che nel (OMISSIS) ci fu un tentativo di colpo di Stato in Gambia cui partecipò il padre del richiedente, un ufficiale dell’esercito gambiano. In seguito all’insuccesso, la polizia decise di arrestare i partecipanti del complotto, ma non trovando il padre del richiedente, decise di voler arrestare quest’ultimo al suo posto. Avvertito del pericolo e appresi i metodi feroci e disumani della polizia decise di fuggire e giungere in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento C.Y. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dinanzi il Tribunale di Torino, che con ordinanza del 27 aprile 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente non credibile;

b) la domanda di protezione internazionale comunque infondata perchè il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione;

c) la domanda di protezione sussidiaria infondata, perchè nel Paese di provenienza del richiedente era assente un conflitto armato o violenza indiscriminata;

d) la domanda di protezione umanitaria infondata poichè l’istante non aveva provato nè allegato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quella posta a fondamento delle domande di protezione maggiore, di per sè dimostrativa di una situazione di vulnerabilità;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 408/2019, pubblicata il 04/03/2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da C.Y. con ricorso fondato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si duole della mancata valutazione da parte dei giudici di merito di fonti aggiornate e specifiche riguardo la situazione in atto in Nigeria, contesto non analizzabile secondo i canoni tipici delle società più evolute cui i giudici di merito che invece avrebbero utilizzato i giudici di merito.

Il motivo è infondato.

Il presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lett. c), è quello della minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata scaturente da una situazione di conflitto armato interno o internazionale, minaccia che può, sia pur eccezionalmente, rilevare non in relazione alla situazione personale quando il livello di violazione dei diritti umani raggiunge un livello così elevato che il rischio risulta in re ipsa (c.c. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12, Diakitè, punto 10.3). Ne deriva, sul piano strettamente logico, prima ancor che cronologico, che l’accertamento di tale situazione deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente. Nel caso di specie i giudici di merito hanno osservato i principi ricordati, rispettando il dovere di cooperazione istruttoria a prescindere dal negativo giudizio di credibilità del richiedente, recependo informazioni sulle condizioni oggettiva del paese di provenienza tramite il rapporto di Amnesty International 2017-2018, dunque fonte ufficiale e aggiornata, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale risulta un progresso sociale e normativo in Gambia, in seguito alle elezioni del 2016.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. I giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato la condizione di vulnerabilità del richiedente al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile. La valutazione circa la condizione di vulnerabilità del richiedente è un accertamento di fatto, in quanto tale rientra nel giudizio sovrano del giudice di merito e non è sindacabile in questa sede se non sotto il profilo motivazionale. Ebbene nel caso di specie la Corte d’appello ha convenientemente motivato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria ritenendo inesistenti i presupposti applicativi ritenendo che “non sussiste alcuna ragione umanitaria in forza del quale l’appellante non potrebbe tornare nel suo paese, l’argomentazione meramente semplificativa e scarsamente oggettiva della difesa dell’appellante che ravvede l’impossibilità di un sensibile cambiamento in Cambia dopo un prolungato periodo di crisi politica, resta confinato nell’ambito delle supposizioni prive di manforte rispetto ai necessari presupposti di legge”. Per quanto detto si ritiene inammissibile il motivo, in quanto richiede una rivalutazione di fatto non eseguibile in questa sede.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

6.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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