Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28434 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. I, 07/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 07/11/2018), n.28434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26373/2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno

n. 10/b, presso lo studio dell’avvocato Laviensi Maria,

rappresentato e difeso dall’avvocato Petrucci Ameriga, procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale di Crotone;

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

pubblicata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 3 aprile 2017, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di M.S., dichiaratosi cittadino nigeriano di religione cattolica proveniente dall’Imo State, avverso il provvedimento che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel presentare la domanda l’odierno ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese dopo essersi rifiutato, in quanto cristiano, di essere il nuovo custode del “feticcio” adorato dalla sua comunità. A seguito di tale rifiuto aveva trovato la madre morta, uccisa da un pitone e, dopo essere fuggito a (OMISSIS), nel nord del Paese, era stato investito da un’automobile. In entrambi i casi il sacerdote del “feticcio” gli aveva detto che era stato punito per il suo rifiuto ad assolvere al ruolo a cui era stato designato ed egli, temendo ulteriori ripercussioni, era fuggito in Italia.

La Corte di appello escludeva la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, avendo ritenuto non credibile il ricorrente.

Avverso questa sentenza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Si dà atto che in data 4/10/2018 è stato emanato il D.L. n. 113 (pubblicato su G.U. n. 231 del 5/10/2018), che ha apportato modifiche al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) dei cui effetti, ove rilevanti ai fini della decisione si darà conto in sede di esame dei motivi.

2. Il ricorso è articolato in tre motivi, proposti ciascuno congiuntamente come doglianza per violazione di legge e per vizio motivazionale, con i quali si denuncia: 1) il diniego della protezione internazionale (stato di rifugiato); 2) il diniego della protezione sussidiaria; 3) il diniego della protezione umanitaria.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Nello svolgimento dei motivi il ricorrente si sofferma (fol. 21 del ricorso) sulla valutazione di non credibilità del ricorrente rispetto ai fatti narrati, criticando la statuizione assunta dalla Corte territoriale in proposito.

Lo scrutinio di tale profilo di doglianza risulta preliminare sotto il profilo logico, sulla considerazione che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018).

Invero, posto che – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – la Corte territoriale ha escluso la credibilità del ricorrente sulla scorta della ravvisata scarna evidenza degli elementi forniti e non ha ravvisato una “scarsa credibilità” come sostenuto nel ricorso, la

censura mira, inammissibilmente, ad una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, ai quali esso è riservato, circa la incoerenza e implausibilità del racconto del richiedente la protezione, che è stato compiuto, tenuto conto del carattere della vicenda narrata, sulla base delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata (pag. 11/12) con cui si è dato conto della assoluta non rispondenza del racconto ad alcuno dei parametri normativamente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

4. Il principio di cooperazione istruttoria, previsto per l’accertamento delle condizioni sociali e di sicurezza del paese di provenienza, presuppone che la domanda del richiedente la protezione sia ritenuta credibile dall’autorità amministrativa e, in seconda battuta, dall’autorità giudiziaria. Infatti, le dichiarazioni del richiedente la protezione sono considerate veritiere “se l’autorità competente il decidere sulla domanda ritiene che (…): c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili”, come risulta chiaramente dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e il D.Lgs. n. 95 del 2008, art. 8.

Pertanto, gli altri profili di doglianza, riguardanti la valutazione dei presupposti della protezione richiesta, non sono scrutinabili in questa sede per carenza di interesse perchè non potrebbero comunque portare alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe fondata sulla rilevata inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione.

5. La disamina del ricorso, risultato inammissibile, non ha richiesto l’esame delle disposizioni normative modificate dal D.L. n. 113 del 2018.

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente stato ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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