Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28434 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5112/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLO ABLONDI, LUCIA SILVAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/02/2013 R.G.N. 67/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Bologna accolse l’opposizione proposta da G.D. avverso la cartella esattoriale per l’omesso pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della stessa cartella;

proposta impugnazione dall’Inps, la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 19.2.2013) ha rigettato il gravame dopo aver rilevato che gli elementi probatori raccolti nel corso dell’accertamento ispettivo, sulla base dei quali era stata disposta l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, impedivano, in realtà, di ritenere integrati i requisiti necessari ai fini della predetta iscrizione con riferimento al periodo contestato.

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, cui resiste G.D. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Inps denunzia con un solo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

2. in particolare, l’Inps, dopo aver premesso che il controricorrente era già iscritto alla Gestione Separata per lo svolgimento dei suoi compiti di socio-amministratore, contesta quanto affermato dalla Corte di merito in ordine al fatto che l’attività espletata dal medesimo non sostanziasse il requisito di cui della L. n. 662 del 1996, comma 203, lett. c), ai fini della sua iscrizione alla gestione commercianti, assumendo, al contrario, che il G. aveva svolto per la società “Negozi Funetta” a r.l. vere e proprie prestazioni d’opera, sia pure di carattere direttivo, coi caratteri dell’abitualità e della prevalenza, atte a giustificare la suddetta iscrizione per tutto il periodo in contestazione;

3. il ricorso è infondato, atteso che non risolve il problema di fondo rappresentato dall’affermazione della Corte territoriale secondo la quale difettava, nella fattispecie, la prova del presupposto impositivo, non avendo l’Inps dimostrato i fatti costitutivi del suo preteso diritto, in quanto l’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti era avvenuta sulla base di dichiarazioni raccolte in sede di accertamento ispettivo che impedivano di ritenere integrati i requisiti normativi necessari ad una tale iscrizione;

4. invero, con motivazione adeguata ed esente da vizi di ordine logico-giuridico, come tale sottratta ai rilievi di legittimità, la Corte di merito ha evidenziato che in base ai dati raccolti era emerso che la concreta attività sociale, consistente nella gestione di un negozio, fosse attuata, in misura stabile e prevalente, attraverso personale dipendente addetto in via esclusiva alla vendita, e come rispetto a tale attività l’apporto del G., che si occupava dei rapporti coi fornitori, con le banche, col personale, oltre che della funzionalità degli impianti, non solo fosse espressione precipua del suo ruolo di amministratore, ma pur negli aspetti più prettamente operativi (partecipazione all’attività di vendita), risultasse minoritaria rispetto agli altri regolari, costanti e preponderanti fattori produttivi;

5. in effetti è bene ricordare che la L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia), prevede l’obbligo dell’iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: “a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l’imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge…”;

6. l’art. 1 è stato poi oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l’obbligo dell’iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall’ammontare del volume di affari dell’impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stata sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”.

7. con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell’attività;

8. non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell’attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società;

9. in altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”;

10. in definitiva, la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio di fatto che sfugge ai rilievi di legittimità – quale quello della riscontrata mancanza di prova, da parte dell’Inps, del presupposto impositivo – non merita alcuna censura perchè conforme al principio di diritto sopra richiamato;

11. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono, infine, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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