Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28432 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28432 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 29831-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIATIGEEE515529190

g5,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2990

avvocati MAURO RICCI, PATTERI ANTONELLA, PULLI
CLEMENTINA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ZAGA GIUSEPPE C.F. ZGAGPP62H14C463S, elettivamente

Data pubblicazione: 19/12/2013

domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;

resistente con mandato

di GENOVA, depositata il 23/06/2010 R.G.N. 472/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito l’Avvocato TRIVELLINI RAFFAELE per delega
CONCETTI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

avverso la sentenza n. 467/2010 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 21/5 — 28/9/2010 la Corte d’appello di Genova ha rigettato
l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Savona che l’aveva condannato a rivalutare a Zaga Giuseppe
l’anzianità contributiva ai sensi dell’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003

l’applicazione del coefficiente 1,5 in relazione al periodo lavorativo svolto da
quest’ultimo all’interno dello stabilimento ACNA di Cengio, quale dipendente di
società che avevano stipulato con la medesima ACNA s.p.a contratti d’appalto per
mansioni di varia tipologia.
Nel respingere l’impugnazione dell’Inps i giudici d’appello hanno spiegato che la
“ratio legis” perseguita attraverso la norma di cui all’art. 3, comma 133, della legge

n. 350/2003 era stata quella di beneficiare tutti quei lavoratori che avevano
operato in vario modo e misura in un ambiente come quello dell’ACNA di Cengio
ove era presente il rischio chimico derivante dalla presenza di cloro, nitro ed
ammine.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che affida l’impugnazione
a due motivi.
Resiste l’intimato per il tramite del proprio difensore, il quale deposita note
d’udienza.
L’Inps deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 3,
comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’istituto ricorrente censura
l’impugnata sentenza assumendo che erroneamente è stato accertato il diritto di
Zaga Giuseppe alla rivalutazione contributiva nonostante che il medesimo non
avesse svolto attività di lavoro dipendente all’interno dello stabilimento Acna di
Cengio, bensì quella di coadiuvante di impresa.

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e dell’art.13, commi settimo ed ottavo, della legge n. 257 del 1992, mediante

Il ricorrente sostiene che la legge n. 350/2003 non conia una nuova tipologia di
beneficio previdenziale, ma estende semplicemente il meccanismo di tutela già
previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 in favore dei lavoratori
esposti all’amianto anche ai lavoratori dello stabilimento dell’ex ACNA di Cengio,

legge n. 257/1992 vale solo per lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente,
tanto che nella disciplina delle relative modalità di finanziamento è menzionato
l’apposito “Fondo pensioni lavoratori dipendenti”, ne consegue che anche in ordine
alla tutela riconducibile all’art. 3 della legge n. 350/2003 non è ipotizzabile una
estensione di operatività oltre l’ambito del lavoro dipendente.
Il motivo è inammissibile.
Si osserva, infatti, che attraverso tale censura è sottoposta all’esame di questo
collegio una questione del tutto nuova che non emerge dalla lettura dell’impugnata
sentenza e che presuppone, inoltre, un accertamento di fatto che non risulta
essere stato posto al vaglio dei giudici di merito e che non è consentito espletare
nella presente sede di legittimità.
Oltretutto, la stessa difesa dell’ente previdenziale, nel tentare invano di giustificare
la tesi che non si tratterebbe di una questione nuova, non può fare a meno di
premettere, nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., che la stessa non era stata
proposta in appello, aggiungendo, con una ricostruzione non condivisibile in
quanto basata su una mera supposizione, che la linea difensiva adottata in sede di
gravame era da intendere come comprensiva di quella sostenuta con l’attuale
motivo di censura.
2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 3,
comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la difesa dell’Inps censura
l’impugnata sentenza in ordine alla decisione dei giudici d’appello di annoverare
nella platea dei destinatari del beneficio previdenziale di cui alla predetta norma,
non solo i lavoratori dipendenti della ex ACNA s.p.a. adibiti allo stabilimento di

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per cui, essendo pacifico che la tutela previdenziale approntata dall’art. 13 della

Cengio, ma anche quei lavoratori che avevano frequentato tale stabilimento in
quanto dipendenti di imprese stipulanti contratti di appalto con la ACNA per lo
svolgimento di servizi di varia natura.
Ritiene l’Inps che la norma in esame sia da intendere, nella sua interpretazione

dell’ACNA, quale impresa i cui dipendenti erano soggetti al rischio morbigeno
prodotto dal cloro, dal nitro e dall’ammine, tanto più che ove il legislatore avesse
voluto estendere la tutela ad ogni lavoratore che avesse a qualsiasi titolo svolto
attività professionale nella realtà industriale di tale impresa avrebbe adoperato la
disposizione riferendola a coloro che avevano lavorato nello stabilimento di
Cengio.
Aggiunge la difesa dell’ente che, ai fini del riconoscimento del beneficio
previdenziale della rivalutazione del periodo contributivo, solo per l’esposizione
all’amianto, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, il legislatore ha
inteso prescindere da ogni considerazione in ordine alla soggettività della realtà
produttiva nella quale la stessa esposizione si è verificata.
Il ricorrente conclude affermando che la natura eccezionale del beneficio
pensionistico in esame, comportante un aumento figurativo dell’anzianità
contributiva indipendentemente dagli anni di esposizione ai summenzionati agenti
chimici dannosi, dovrebbe indurre l’interprete ad una esegesi rigorosa della norma
di cui trattasi in relazione all’esatta individuazione dei destinatari del predetto
beneficio.
Il motivo è infondato.
Invero, la disposizione di cui all’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 24
dicembre 2003 stabilisce quanto segue: ” l benefici previdenziali di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello

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letterale, come riferita ai soli lavoratori dipendenti della nominata società, cioè

stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a
decorrere dal 2004.”
Orbene, questa Corte ha avuto già modo di occuparsi della questione in esame
(Cass. Sez. 6 — Lavoro, Ordinanza n. 10773 del 27/6/2012), precisando che “il

2003 ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello
stabilimento ex Acna di Cengio spetta anche a coloro che, senza essere
dipendenti di Acna, hanno lavorato in quel luogo, comandati da imprese esterne,
giacché la legge si riferisce ai “lavoratori”, non ai dipendenti, e allo “stabilimento”
Acna, non alla società Acna, in conformità, del resto, alla “ratio” di agevolare
indistintamente coloro che sono stati esposti al rischio morbigeno, accelerando,
nei confronti di tutti, la maturazione dei requisiti di pensionamento.”
Osserva, questo collegio che non vi è motivo di discostarsi da tale orientamento
posto che la rivalutazione contributiva in esame è stata ricollegata dal legislatore
ad un rischio di esposizione, quale quello derivante dai suddetti agenti chimici,
particolarmente grave, tanto che il beneficio in questione non è stato sottoposto,
come quello concernente l’amianto, né alla ricorrenza di un periodo minimo di
esposizione alle sostanze nocive, né al superamento di una determinata soglia di
tale esposizione, per cui non vi è ragione alcuna per ritenere esclusi dal
conseguimento del diritto alla predetta rivalutazione contributiva coloro che
avevano lavorato nello stabilimento di Cengio in qualità di dipendenti di imprese
esterne, dal momento che anch’essi erano stati sottoposti al medesimo rischio.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La novità della questione trattata ed il formarsi di recente del suddetto
orientamento giurisprudenziale inducono la Corte a ritenere compensate tra le
parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

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beneficio previdenziale riconosciuto dall’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

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