Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28431 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 14/12/2020), n.28431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27324/2019 R.G., proposto da:

B.R., in proprio e quale rappresentante legale della

IRETIS S.P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Morini e

dall’avv. Alessandra Micali, con domicilio eletto in Roma, Via

Balzani n. 6.

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, in persona del Sindaco metropolitano

p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Scaglia e dall’avv.

Valentina Manzione, con domicilio in Genova, Piazzale Mazzini n. 2.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 228/2019,

depositata in data 15.2.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.11.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 228/2019, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.R. e dalla Iretis s.p.a. avverso la decisione con cui il tribunale aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza n. 52/A, emessa dalla Provincia di Genova per violazione del D.Lgs. n. 205 del 2006, artt. 101 e 133, in riferimento agli scarichi dell’impianto di trattamento dei reflui urbani sito nel Comune di Moneglia.

Il Giudice distrettuale, dopo aver premesso che l’opposizione era stata proposta nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 e che in primo grado era stato applicato il rito delle controversie di lavoro, ha rilevato che l’appello era stato introdotto con citazione notificata in data 5.6.2013 e depositata in data 12.3.2013, oltre il termine di sei mesi dalla data in cui la causa era stata definita con lettura della sentenza in udienza (4.12.2013), osservando che il vizio derivante dalla proposizione dell’impugnazione con citazione, anzichè con ricorso, poteva esser sanato, per raggiungimento dello scopo, solo ove l’atto d’appello fosse stato depositato nel termine di legge.

La cassazione della sentenza è chiesta da B.R. e dalla Iretis s.p.a. sulla base di un unico motivo di ricorso.

La Città Metropolitana di Genova resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 40 c.p.c., comma 5, e degli artt. 156,159,426,427 e 439 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Secondo i ricorrenti, nei giudizi di impugnazione soggetti al rito lavoro, la forma del ricorso non è imposta a pena di nullità e, ove l’appello sia proposto con citazione, la notifica, effettuata nel termine per impugnare, sarebbe idonea ad impedire qualsivoglia decadenza, essendo idonea al raggiungimento dello scopo. In ogni caso, l’ammissibilità dell’impugnazione doveva essere valutata in base alla scelta del rito operata dalla parte, come già affermato da questa Corte in tema di riassunzione del processo a seguito di interruzione.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il giudizio di opposizione è stato proposto nel pieno vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, e già in primo grado era stato applicato il rito lavoro.

In data 4.12.2012, il tribunale aveva definito il giudizio, dando lettura della sentenza contestuale (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) e, quindi, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorreva dalla data dell’udienza, poichè la lettura della decisione equivale alla pubblicazione (Cass. 14724/2018; Cass. 13617/2017).

La citazione di appello è stata notificata in data 5.6.2013, ma è stata depositata solo in data 12.6.2013 e, quindi, tardivamente, poichè l’appello in materia di sanzioni amministrative deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria del giudice nel rispetto del termine di decadenza (artt. 325 c.p.c. e ss.), con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., sicchè, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. 22564/2016; Cass. 1020/2017; Cass. 19298/2017; Cass. 17666/2018).

Non è conferente il richiamo ai precedenti delle sezioni unite in tema di riassunzione della causa interrotta. La sostanziale fungibilità processuale tra citazione e ricorso si giustifica, in tali ipotesi, alla luce della specificità della riassunzione ex artt. 302 c.p.c. e ss., che ha lo scopo di riattivare un processo già incardinato.

La medesima soluzione non è praticabile per l’appello, in cui le ragioni dell’impugnazione determinano la necessità di una nuova edictio actionis di cui il giudice debba prendere conoscenza nelle forme prescritte dal codice di rito (cfr., in motivazione: Cass. s.u. 27183/2007, par. 6).

Inoltre, poichè il giudizio si era svolto in primo grado secondo il rito delle controversie di lavoro, l’appellante non poteva proporre l’impugnazione nelle forme del rito ordinario senza incorrere in alcuna decadenza.

Una tale opzione condurrebbe ad estendere al giudizio di impugnazione il particolare meccanismo di previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, commi 1 e 5, secondo cui, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto sulla semplificazione dei riti, il giudice deve disporre il mutamento del rito con ordinanza e, in tal caso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme anche le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le suddette disposizioni processuali.

Difatti, l’art. 4 è collocato nel contesto di una disposizione che prevede, al comma 2, che la conversione del rito venga pronunciata “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti”, e quindi la norma si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, non anche ove l’errore sia caduto sulle modalità di proposizione dell’appello, essendosi correttamente svolto il primo grado nelle forme prescritte (Cass. 17192/2016; Cass. 13815/2016; Cass. 4103/2017; Cass. 11937/2017; Cass. 12133/2017; Cass. 19298/2017).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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