Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28430 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28430 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 14878-2009 proposto da:
SOCIETA’ EDILIZIA LPL DI PULIGHEDDU FRANCESCO &
BURRI GIANFRANCO IGNAZIO S.N.C. P.I. 00902740919, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHISIMAIO 29,
presso lo studio dell’avvocato BARRACCA TAMARA,
2013
2987

rappresentata e difesa dall’avvocato SPANU ALBERTO,
giusta delega in atti;
– ricorrent£ contro

SOCIETA’

REALE

MUTUA

DI

ASSICURAZIONI

P.I.

Data pubblicazione: 19/12/2013

00902170018, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato
INCANNO’ GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SANNA GIAMPIETRO, giusta delega in

– controri corrente
nonchè contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589;
– intimato –

avverso la sentenza n. 390/2008 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il
13/06/2008 R.G.N. 86/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
SERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

atti;

Svolgimento del processo
La società Edilizia LPL di Puligheddu e Burrai s.n.c. propose appello avverso la
sentenza del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, che l’aveva
ritenuta responsabile dell’infortunio occorso al dipendente Sonis Mariano il
30/10/98, a seguito di azione di regresso esercitata nei suoi confronti dall’Inali,

Assicurazione dalla quale pretendeva esser garantita.
L’adita Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 4 – 13 giugno 2008, accolse
l’impugnazione e rigettò la domanda proposta dall’hai!, dichiarando che nulla era
dovuto dalla società appellante all’istituto assicuratore per il suddetto infortunio e
compensò integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società “Edilizia LPL”
che affida l’impugnazione ad un solo motivo. Resiste con controricorso la società
Reale Mutua di AssicurazionE, mentre rimane solo intimato
Le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con un solo motivo, proposto per violazione del principio di corrispondenza fra il
chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ed in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c., la società Edilizia LPL di Puligheddu Francesco e Burrai Gianfranco Ignazio
s.n.c. si duole dell’omessa pronunzia della Corte cagliaritana sulla domanda di
condanna della società “Reale Mutua di Assicurazione” al pagamento delle spese
legali da essa ricorrente sostenute in primo grado per resistere all’azione del
dipendente danneggiato Sonis Mariano.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello, nel compensare integralmente fra
tutte le parti le spese dei due gradi di giudizio, ha finito per non pronunziarsi sulla
condanna della predetta società assicuratrice al rimborso delle spese di prime
cure ai sensi dell’art. 1917, comma 3, cod. civ., domanda, questa, motivata dalla
necessità per essa ricorrente di aver dovuto resistere all’azione di rivalsa dell’Inail
per far accertare che non era stata provata la sua responsabilità in ordine
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citando nel giudizio di gravame sia l’Inail che la società Reale Mutua di

all’infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente Sonis Mariano, il quale
aveva azionato la relativa domanda risarcitoria.
Pertanto, la ricorrente chiede di accertarsi che la domanda formulata
dall’assicurata ai sensi dell’art. 1917, comma 3, cod. civ. per ottenere la

resistere all’azione del danneggiato è diversa ed autonoma rispetto a quella di cui
all’art. 1917, comma 1, cod. civ. proposta dalla medesima assicurata al fine di
essere tenuta indenne dalla società assicuratrice di tutto quanto, in conseguenza
del fatto accaduto nel periodo di vigenza della copertura assicurativa, deve
pagarsi al terzo danneggiato.
Il motivo è infondato.
Osserva, invero, la Corte che non vi è dubbio sul fatto che nell’assicurazione per la
responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata
dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è
svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in
quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza
dell’obbligo di indennizzo, sicché l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di
lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell’art. 1917 cod. civ. (v. in
tal senso Cass. Sez. 3 n. 5300 del 28/2/2008).
Si è, infatti, già avuto modo di affermare in passato (Cass. Sez. 3 n. 6340 del
26/6/1998) che “il regime dell’assicurazione della responsabilità civile contenuto
nell’art. 1917 cod. civ. – non modificato, per quanto attiene al rapporto tra
assicurato e assicuratore, dall’art. 18 della legge sulla assicurazione della R.C.A.
24 dicembre 1969 n. 990, che ha attribuito al danneggiato l’azione diretta contro
l’assicuratore – regola da un lato (comma primo) la rifusione da parte
dell’assicuratore di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e
quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso
debbano essergli rimborsate dall’assicurato, dall’altro (comma terzo) il rimborso da

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statuizione di condanna dell’assicuratrice al pagamento delle spese sostenute per

parte dell’assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall’assicurato
per resistere all’azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni
oggettivamente distinte, l’adempimento di esse può essere domandato
dall’assicurato sia congiuntamente con l’unica domanda giudiziale, sia

altresì, che l’assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare in
causa l’assicuratore (art. 1917 comma quarto) chiedendone la condanna anche
soltanto all’obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo
giudizio l’adempimento dell’obbligazione accessoria.”
Tuttavia, nella fattispecie la ricorrente ha depositato per la prima volta la nota
relativa alle spese di cui chiede il rimborso solo in data 18 giugno 2008, cioè
successivamente alla data di pubblicazione della sentenza d’appello risalente al
13 giugno del 2008, così come si ricava dalla lettura dell’elenco degli atti inserito in
calce al ricorso. In tal modo risulta, però, violato il divieto di deposito di documenti
nuovi nel giudizio di legittimità di cui al primo comma dell’art. 372 cod. proc. civ.,
per cui l’inammissibilità di una tale produzione documentale, posta a base
dell’unico motivo di impugnazione, non può che condurre al rigetto dello stesso
ricorso.
Tale norma stabilisce, infatti, che non è ammesso il deposito di atti e documenti
non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la
nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente società e
vanno liquidate, come da dispositivo, in favore della società Reale Mutua di
Assicurazione.
Non va, invece, emessa alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Inail che
nel presente giudizio è rimasto solo intimato.
P.Q.M.

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disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi. Ciò comporta,

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio
nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni nella misura di € 2500,00 per
compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Nulla
per le spese nei confronti dell’Inali.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

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