Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28430 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 14/12/2020), n.28430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23143/2019 R.G., proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Villeado Craia,

con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670, presso

l’avv. Maria Chiara Morabito.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– resistente –

avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del Tribunale di

Macerata, depositata in data 13.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.11.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avv. P.F. ha adito il tribunale di Macerata per ottenere la liquidazione del compenso per l’attività di difesa d’ufficio svolta nell’ambito di un giudizio penale a carico di M.A..

Il Giudice monocratico di Macerata ha respinto la domanda con decreto del 20.7.2018, confermato all’esito dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Il tribunale, pur dando atto che il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della parte ed aveva proceduto alla notifica del precetto e al pignoramento presso terzi, risultato infruttuoso, ha negato il diritto al compenso, rilevando che non era comprovato che la parte non fosse titolare di consistenze immobiliari, dato che il difensore aveva inoltrato all’Agenzia delle entrate una richiesta del tutto generica.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da P.F. con ricorso basato su un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia si è costituto ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che le attività svolte dal ricorrente, dirette al recupero in via esecutiva del credito professionale, erano del tutto idonee a soddisfare le condizioni per richiedere la liquidazione del compenso per la difesa di ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, dopo aver patrocinato in sede penale quale difensore d’ufficio, ha inviato alla parte la nota specifica delle proprie competenze e ha notificato l’atto di precetto, procedendo successivamente al pignoramento presso terzi, esitato nella dichiarazione negativa di credito.

Di tanto ha dato atto anche il giudice di merito, che ha – però giudicato insufficienti le attività di recupero del credito.

A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

La previsione configura un sistema di anticipazione del compenso spettante al difensore d’ufficio, riconoscendo all’erario il diritto di recuperare dalla parte gli importi versati al difensore. Questi è comunque tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, dovendo tale attività apparire seria ed idonea ad ottenere il versamento del dovuto da parte del cliente (Cass. 8359/2020; Cass. 11720/2019; Cass. 3673/2019; Cass. 7067/2018).

Ciò premesso, va osservato che, a differenza di quanto sostenuto nella proposta del relatore, la domanda del ricorrente è stata legittimamente respinta sulla scorta della ritenuta insufficienza, nello specifico, dello sforzo compiuto dal difensore nel coltivare la richiesta di pagamento e l’esecuzione del titolo giudiziale, non potendo ritenersi prelusa al giudice di merito la possibilità di valutare se l’attività di recupero concretamente svolta sia idonea a soddisfare le condizioni richieste dall’art. 116 t.u.s.g., o se non sia stata adeguatamente coltivata.

L’apprezzamento espresso in proposito dal tribunale, siccome scaturito dalla specificità del caso esaminato, resta incensurabile in cassazione sotto i profili denunciati in ricorso.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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