Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28430 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 05/11/2019), n.28430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 31169-2018 proposto da:

GRECO FRANCESO difensore di N.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

B.D., B.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 20722/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 13/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con la ordinanza della Sezione Seconda del 13 agosto 2018 n. 20722, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, pronunciata tra B.D. e F. e N.G., erede testamentario di C.A., che in accoglimento della domanda riconvenzionale aveva revocato la donazione per ingratitudine, spiegata dalla de cuius, il N. ha avanzato istanza di correzione nella parte in cui, per mero errore materiale, sono stati indicati nell’intestazione del provvedimento quali procuratori e difensori costituiti di N.G. gli avvocati Capuzzo Franco e Fante Silvia, piuttosto che l’avvocato Greco Francesco.

Gli intimati B. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso del rigetto dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata all’avvocato del ricorrente.

Osserva il Collegio che sebbene secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr.ex multis: Cass. Sez.Un. 16037 del 2010; Cass. Sez. Un. 16415 del 2018), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale.

Secondo l’indicazione dell’istante, nell’ordinanza de qua sarebbe stato commesso l’errore materiale consistito nell’indicazione di difensore errato rispetto al ricorrente individuato negli avvocati Franco Capuzzo e Silvia Fante piuttosto che l’avvocato Francesco Greco.

Va considerato che, effettivamente, nell’intestazione dell’ordinanza non compare l’indicazione del difensore del controricorrente, costituito nella qualità di erede testamentario della de cuius C., pacificamente rappresentato dall’avvocato Francesco Greco, e domiciliato presso lo studio dell’avvocato Paolo Grimaldi, come riportato nel controricorso.

Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. n. 572 del 2019).

Pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale in precedenza effettivamente rilevato, disponendo quanto precisato in dispositivo.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale peraltro gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, dispone la chiesta correzione materiale, nei senso che là dove nell’intestazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 20722/2018, depositata il 13 agosto 2018, si legge ” N.G., rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Capuzzo e Silvia Fante “, deve leggersi ” N.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Greco”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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