Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2843 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2843 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 16893-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ANTONINO
SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4501

contro

CAVE VALLE TANARO S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 316/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 06/02/2018

di TORINO, depositata il 21/03/2011 R.G.N. 352/2010.

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RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.3.2011, la Corte d’appello di Torino
ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato
l’INPS a restituire a Cave Valle del Tanaro s.r.I., il 90% dei contributi
versati nel triennio 1994-1997, ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003;
che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS,

che l’azienda non ha svolto in questa sede attività difensiva, nemmeno a
seguito della rinnovazione della notifica all’incorporante C.M. Strade
s.r.I., disposta giusta ordinanza interlocutoria n. 4668 del 2017;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 9,
comma 17, I. n. 289/2002, 4, comma 90, I. n. 350/2003, e 3-quater,
comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), per avere la Corte
di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato
istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di
aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario;
che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv.
con I. n. 17/2007) per non avere la Corte territoriale ritenuto la
decadenza dal diritto al rimborso nonostante che la domanda ex art. 4,
comma 90, I. n. 350/2003, fosse pervenuta all’INPS solo in data
2.8.2007;
che l’esame di tale ultimo motivo, involgendo la possibilità per l’azienda
di accedere al beneficio secondo le disposizioni del diritto interno, è
logicamente preliminare rispetto al primo, in cui viceversa si controverte
della compatibilità con il diritto comunitario del beneficio che sia stato
eventualmente riconosciuto;
che questa Corte ha al riguardo già posto il principio secondo cui, al fine
di verificare l’osservanza del termine di decadenza fissato per l’istanza di
sgravio dei soggetti danneggiati dall’alluvione del Piemonte del 1994,
vale il principio secondo il quale, nell’ambito dei rapporti con la p.a.,
l’istanza è tempestiva qualora venga presentata all’ufficio postale per la
spedizione entro il termine, non rilevando che essa sia pervenuta

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articolando due motivi di censura;

all’ente dopo la scadenza del termine medesimo (Cass. n. 10768 del
2012);
che nella specie è documentale che la domanda sia stata presentata in
data 30.7.2007 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 9), onde nessuna
censura merita la sentenza impugnata, solo dovendosene integrare in tal
senso la motivazione;

reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui le agevolazioni
previste ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, pur realizzando, secondo
la decisione della Commissione Europea n. 195/2016 del 14.8.2015,
aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere
ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del
regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della
deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del
2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 21897 del 2016 e
19032 del 2017);
che, peraltro, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la
Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della
Commissione circa la compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la
concessione ancorché l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie)
istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d.
standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento
degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C199/06);
che, tenuto conto che la citata decisione della Commissione europea
costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda
possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass.
n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;
P. Q. M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.11.2017.

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che, con riguardo al primo motivo, va ribadito il principio già

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