Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2843 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21325-2015 proposto da:

Avv. D.G.A., difeso da se stesso, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio

dell’avvocato MARCO GARDIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 71/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositato il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il difensore.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto 26.3.2015 la Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato, salvo che per la parte relativa alle spese, l’opposizione proposta da D.G.A. contro il decreto del giudice designato che aveva accolto solo in parte la domanda di equa riparazione da lui proposta iure hereditatis e iure proprio in relazione alla durata di un giudizio divisionale svoltosi dal 1982 al 2013 davanti al Tribunale di Pescara, nel quale erano state convenute le sue danti causa (la madre D.I.M. e la zia D.I.O.) poi decedute in corso di lite.

Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato, per quanto ancora interessa in questa sede:

– che l’indennizzo all’erede della parte deceduta in corso di causa spetta, iure proprio, solo per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio;

– che corretta appariva l’aggiunta di un ulteriore anno di durata ragionevole in considerazione del numero delle parti, delle difficoltà catastali insorte e della riunione con altro giudizio;

– che appariva corretto il calcolo del tempo perso per i rinvii su istanza di parte;

– che non risultava dimostrato un danno patrimoniale cagionato dalla durata del giudizio;

– che l’indennizzo riconosciuto era più che congruo perchè superiore al valore pro quota del compendio immobiliare;

– che andavano riconosciute le spese di rilascio copie in ragione di due terzi, liquidate in tale proporzione in Euro 31,88, con compensazione per il restante terzo.

2 Per la cassazione di tale decreto il D.G. ricorre con 30 motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso a cui resiste il ricorrente con successivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall’esame del ricorso incidentale con cui il Ministero, denunzia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 sostenendo la tesi della inapplicabilità della sospensione feriale al termine semestrale fissato dalla legge per la proposizione del ricorso, il che comporterebbe, a suo dire, la decadenza.

La censura è infondata, ma non perchè nuova (circostanza su cui insiste il ricorrente): trattasi infatti di questione rilevabile di ufficio e perfino in sede di legittimità (v. Sez. 1, Sentenza n. 13287 del 07/06/2006 Rv. 591920; Sez. 1, Sentenza n. 19976 del 2009 non massimata).

L’infondatezza del ricorso incidentale discende invece dal principio secondo cui, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (v. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 5423 del 18/03/2016 Rv. 639423; Sez. 1, Sentenza n. 5895 del 11/03/2009 Rv. 607200; Sez. 1, Ordinanza n. 22242 del 2010 non massimata).

Di conseguenza, considerando nel caso in esame come dies a quo per il calcolo del termine la data del 14.2.2013 indicata dallo stesso Ministero (decreto di esecutività del progetto divisionale), si rivela certamente tempestiva la proposizione della domanda di equa riparazione con atto depositato il 20.9.2013, se si aggiungono i 46 giorni di sospensione del periodo feriale.

1.1 Passando all’esame del ricorso principale, con un primo gruppo di motivi (1, 3, 4) si lamenta, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU, artt. 24, 111 e 117 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 171 e 290 e ss. nonchè art. 303 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c.; violazione dei principi in materia di equa riparazione, rimproverandosi alla Corte d’appello (primo motivo) di non avere fatto buon governo del principio secondo cui la durata non ragionevole del giudizio è apprestata indistintamente a tutti quelli che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali, evidentemente, anche la parte non costituita in giudizio.

Il terzo motivo denunzia violazione di norme di diritto in materia di motivazione delle sentenze (e cita una serie di disposizioni che si assumono violate), violazione di varie norme costituzionali e codicistiche (pure indicate) rimproverandosi alla Corte di appello l’omessa considerazione della regola enunciata nei precedenti motivi.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame del fatto decisivo (sempre riferendosi alla medesima regola).

2 Con un altro gruppo di motivi (il secondo, il sesto e il quindicesimo) il ricorrente denunzia vizi della motivazione sotto il profilo della illogicità, incongruenza, incoerenza e contraddittorietà con riferimento alla posizione dei soggetti comunque coinvolti nel giudizio, al calcolo del quantum e alla determinazione del ritardo indennizzabile.

3 Con altro gruppo di censure (motivi n. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12) il D.G. deduce plurime violazioni di legge, di principi anche costituzionali e di Trattati nonchè omesso esame di fatti decisivi: si contesta il meccanismo di calcolo della durata ragionevole del processo presupposto, sostenendosi che doveva tenersi conto nella determinazione dell’indennizzo anche del periodo di durata ragionevole (piuttosto che detrarlo) e rilevandosi, comunque, che erroneamente è stata stabilita una durata ragionevole di anni quattro invece di tre, posto che la giustificazione adottata per dilatare di un anno il periodo triennale si rivela contraddittoria, in considerazione della “media ddficoltà della causa” presupposta che – a dire del ricorrente – sarebbe stata riscontrata dal primo giudice.

4 Con un ulteriore gruppo di censure (motivi n. 13, 14, 16) si deduce ancora plurime violazioni di norme e principi: si contesta innanzitutto la detrazione dei vari periodi, evidenziandosi ripetutamente che la Corte d’Appello avrebbe in tal modo determinato un ritardo indennizzabile in misura tale da far risultare quest’ultimo di durata addirittura inferiore a quella della somma dei soli periodi nei quali si erano verificate le più evidenti e macroscopiche disfunzioni dell’apparato giudiziario. Si contesta poi il mancato computo, ai fini del periodo indennizzabile, dei periodi di tempo, tra un’udienza e l’altra, superiori ai quindici giorni prescritti dall’art. 81 disp. att. c.p.c..

5 Col gruppo di motivi che va dal 17 al 19, denunziandosi plurime violazioni di legge, il ricorrente si duole del rigetto della domanda di indennizzo sotto il profilo del danno patrimoniale (per degrado subito dall’immobile, vendita a prezzo ribassato, maggiori spese legali affrontate).

6 Con i motivi n. 20, 21 e 22 il ricorrente denunzia plurime violazioni di norme di legge e principi censurandosi la Corte d’Appello per avere ritenuto congruo l’indennizzo liquidato in considerazione dell’ammontare, pro quota, del prezzo di vendita del compenso immobiliare.

Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame di quest’ultimo gruppo di censure, che si rivelano prive di fondamento.

La L. n. 89 del 2001, art. 2 bis al comma 3 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) stabilisce che “la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”.

Come già rilevato più volte da questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito (tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 16086 del 08/07/2009 Rv. 608931).

Il giudice di merito ha accertato che il valore di vendita pro quota del compendio immobiliare era pari ad Euro 2.760,00 e pertanto ha ritenuto più che congruo l’indennizzo liquidato al ricorrente (v. pag. 9 decreto impugnato): tale decisione è giuridicamente corretta perchè al ricorrente erano stati liquidati importi ben maggiori a titolo di equa riparazione (il decreto impugnato a pag. 3 dà atto di un indennizzo liquidato dal consigliere delegato in misura di Euro 6.950,00 per danno non patrimoniale quale erede di D.I.O. e Euro 5.402,00 quale erede di D.I.M.).

Le critiche mosse con i tre motivi in esame non si confrontano nè con la citata disposizione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3 nè con la giurisprudenza europea sopra richiamata e dunque non colgono la specifica ed autonoma ratio decidendi, del tutto idonea a sorreggere da sola la decisione.

Di qui il rigetto del predetto gruppo di censure.

7 Orbene, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 (Rv. 621882; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852).

8 In applicazione del citato principio, vanno conseguentemente dichiarati inammissibili, per difetto di interesse, tutti gli altri motivi, ad eccezione dell’ultimo gruppo (motivi dal n. 23 al n. 30) riguardante la pronuncia sulle spese.

Con riferimento a tale ultimo gruppo di motivi, che denunzia plurime violazioni di legge, (motivi 23, 24, 27, 28) omesso esame di fatti decisivi (25, 29) e nullità della sentenza (26 e 30), il ricorrente si duole della liquidazione al di sotto dei limiti tariffari.

Queste censure sono prive di fondamento.

L’opposizione è stata accolta dalla Corte d’Appello in minima parte e limitatamente alle spese della fase monitoria (ma solo con il riconoscimento di modestissime somme a titolo di esborsi, e pur sempre nell’ottica di una soccombenza parziale del Ministero per 2/3 e compensazione per la restante frazione), confermandosi, nel resto, l’impugnato decreto (v. penultima pagina decreto impugnato e dispositivo).

La soccombenza del Ministero all’esito della lite era dunque solo parziale e la regolamentazione complessiva nella misura disposta dalla Corte d’Appello si è risolta anch’essa di fatto nel riconoscimento di una compensazione parziale per il residuo, non essendo previsto da nessuna norma che tale tecnica di regolamentazione debba necessariamente esprimersi attraverso il necessario richiamo a frazioni dell’intero.

Da ciò consegue che non si pone alcun problema di liquidazione al di sotto dei minimi tariffari proprio perchè la condanna alle spese è stata di fatto disposta solo in parte, secondo un criterio di soccombenza parziale, mentre la compensazione per il residuo è stata implicitamente, operata attraverso un sistema diverso da quello del ricorso a frazioni dell’intero.

In conclusione, anche il ricorso principale va respinto con compensazione delle spese in considerazione dell’esito della lite.

PQM

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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