Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28428 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2976/2009 proposto da:

P.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso l’avvocato CAMPANELLI Giuseppe,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso l’avvocato BRUNO PIERFRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DINELLI

MASSIMILIANO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1524/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CAMPANELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BRUNO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di separazione giudiziale tra P.P. e I.F., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 19-9/22- 10-2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 11-5-2007, riduceva l’assegno a favore della P. ad Euro 175,00.

Ricorre per cassazione la P., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, lo I..

La P. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, là dove essa riduce l’assegno di mantenimento a suo favore, a far data dalla decisione, “in vista della dovuta, graduale ripresa da parte della moglie dell’attività lavorativa”.

Così come espressa, la motivazione pare insufficiente e contraddittoria: da un lato si ammette la disparità di posizioni economiche tra le parti, dall’altro, sulla base di un’apparente, mero auspicio circa la ripresa del lavoro, da parte della P., si riduce l’importo dell’assegno a suo favore.

La determinazione di assegno (così come il suo importo) “fotografa” una condizione attuale di disparità di posizioni economiche dei coniugi, tale da impedire all’avente diritto di godere del tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale (per tutte, Cass. n. 6698 del 2009).

I futuri elementi di novità rispetto a tale situazione potranno eventualmente essere fatti valere in un diverso procedimento di modifica delle condizioni di separazione.

Va pertanto accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che dovrà attenersi a quanto sopra indicato, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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