Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28427 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. III, 15/10/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 15/10/2021), n.28427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29974/2019 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MARUCCINI 14,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA LUCARELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a sette motivi, I.D., cittadino del Gambia, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Campobasso, comunicato il 29 agosto 2019, di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Commissione territoriale di Salerno – sez. Campobasso, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Gambia per aver avuto rapporti sessuali con una ragazza quattordicenne, in conseguenza dei quali maturava il risentimento della di lei famiglia e quindi l’arresto del padre di esso richiedente, che non sarebbe stato rilasciato fino al suo rientro in Gambia, dovendo altrimenti scontare la pena al suo posto) non era credibile, in quanto incongruente e inverosimile, peraltro vigendo in Gambia il principio della personalità della pena; b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (tra cui, AI 2017/2018, USDOS 2019), una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il richiedente non era affetto da stati patologici di rilievo, né palesando una specifica vulnerabilità tale che il rientro nel paese di origine lo avrebbe esposto “a situazioni umanitarie di particolare complessità”.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata la “violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 113 del 2018 e del D.Lgs. n. 25 del 2008”, per avere il Tribunale applicato retroattivamente il citato D.L. n. 113 del 2018, nonché mancato di disporre l’audizione di esso richiedente pur essendo stato il racconto ritenuto non attendibile, senza alcun approfondimento istruttorio.

2. – Con secondo mezzo è dedotta la “omessa motivazione della illegittimità della negazione del patrocinio a spese dello Stato in caso di soccombenza del ricorrente”, non potendo trovare applicazione il D.L. n. 113 del 2018.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata “insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. e n.: nullità dell’atto amministrativo (ossia il provvedimento della Commissione territoriale competente) L. n. 241 del 1990, ex art. 21 septies, per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e artt. 24 e 97 Cost.”.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata “omessa motivazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4 e dell’art. 97 Cost.” per essere il provvedimento della Commissione territoriale competente emesso in contrasto con le norme sulle modalità di nomina e di composizione delle singole Commissioni.

5. – Con il quinto mezzo è dedotta “violazione, falsa applicazione e omissione dei motivi di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato”, per non aver il Tribunale considerato la situazione di persecuzione patita da esso richiedente e il rischio di essere incarcerato per violenza commessa in danno di una ragazza.

6. – Con il sesto mezzo è prospettata “omissione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), commi 4, 5 e art. 19”, non avendo il Tribunale provveduto ad un esame individualizzato della vicenda di esso richiedente.

7. – Con il settimo mezzo è denunciata “omessa motivazione e falsa applicazione per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, per non aver il Tribunale indagato sulle condizioni in Gambia del sistema giudiziario e carcerario, nonché di violazione dei diritti umani sia in relazione alla protezione sussidiaria, che a quella umanitaria.

8. – Il primo motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

In primo luogo, con esso è solo genericamente postulata, senza alcun aggancio alla decisione impugnata, l’applicazione in via retroattiva del D.L. n. 113 del 2018, che non emerge dal decreto del Tribunale.

Inoltre, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa.

Il ricorrente assume in modo contraddittorio di non esser stato ascoltato, là dove poi dà atto che il giudice delegato avrebbe provveduto ad interrogarlo (p. 11 del ricorso); né, comunque, si dà contezza in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e di localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6) dei chiarimenti, correzioni, delucidazioni richieste in sede giurisdizionale.

Quanto, poi, alle doglianze sulla decisione di inattendibilità del racconto, esse sono orientate a criticare piuttosto un profilo di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, quale denuncia comunque inammissibile alla luce della vigente, e applicabile ratione temporis, formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. – Il terzo e quarto motivo sono inammissibili.

In tema di protezione internazionale, oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass., n. 7385/2017, Cass. n. 17318/2019, Cass. n. 20492/2020); conseguenze, queste, che il ricorrente non ha affatto specificato.

10. – Il quinto e sesto motivo sono inammissibili.

La decisione sulla ritenuta inattendibilità del racconto del richiedente, non più suscettibile di essere messa in discussione all’esito dello scrutinio che precede, rende inammissibili anche le censure in punto di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (su cui si concentrano in sostanza le doglianze del ricorrente), che hanno come presupposto l’attendibilità del narrato quanto alla vicenda personale del richiedente siccome suscettibile di essere sussunta nelle fattispecie legali di protezione richieste.

11. – Il settimo motivo è fondato solo per quanto di ragione.

E’ inammissibile, per le stesse ragioni di cui al p. 10, che precede, là dove le censure investono il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

E’ fondato in riferimento alle censure che attengono al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).

Nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

12. – Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del settimo mezzo che comporta la cassazione del decreto impugnato e, dunque, una nuova delibazione del ricorso.

4. – Va, dunque, accolto il settimo motivo per quanto di ragione, dichiarati assorbito il secondo motivo e inammissibili i restanti motivi, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il settimo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbito il secondo motivo e inammissibili i restanti motivi di ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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