Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28427 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. I, 07/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15417/2015 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Antonio Bosio n.2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 68/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

pubblicata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Massimo Luconi che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 15417/2015, pronunciata in un giudizio promosso dalla Banca Agricola Mantovana spa (poi incorporatasi nella Banca Monte dei Paschi di Siena spa), nei confronti dei coniugi G.L. e di A.M. (genitori di G.I., socio della NTC Nuove Tecnologie Chimiche spa e fideiussore, dal 2004, in relazione a rapporto di conto corrente ed ad un conto anticipi, intestati alla società), per sentire accertare e dichiarare il non riconoscimento, nell’ordinamento nazionale, del trust, della durata di anni quaranta, costituito, con atto pubblico del settembre del 2005, da G.I., su tutti i beni immobili di sua proprietà, a favore del fratello M., con nomina di amministratori-trustee dei genitori G.- A., e la conseguente inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di trasferimento, ai genitori, del diritto di proprietà sugli immobili, nonchè, nei confronti dei coniugi N.J., N.A.M., al fine di sentire revocare, ex art. 2901 c.c., l’atto di compravendita, del novembre 2005, di uno degli immobili conferiti nel trust, atto intervenuto tra i coniugi G.- A., nominati trustee alcuni mesi prima, ed i coniugi N.- N. – è stata, in parte, riformata la decisione di primo grado, con la quale erano state accolte le domande attoree, previa riqualificazione della convenzione relativa al Trust come “donazione indiretta”, atto revocabile ex art.2901 c.c. e, nella specie, inopponibile alla creditrice.

La Corte distrettuale, in accoglimento parziale del gravame principale dei coniugi G.- A. ed in accoglimento di quello incidentale dei coniugi senegalesi N.- N., ha respinto la domanda di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita immobiliare, per difetto di adeguata prova in ordine al requisito della scientia fraudis in capo agli acquirenti a titolo oneroso del bene, essendo elementi insufficienti il prezzo, inferiore a quello di mercato (Euro 100.000, a fronte di Euro 187.000,00), in difetto di prova che il prezzo indicato nell’atto fosse quello effettivamente pagato, e l’acquisto da Trust subito dopo il suo conferimento, a fronte dell’assenza di pregressi contatti tra i coniugi senegalesi ed G.I. e dell’individuazione e dell’acquisto del bene a seguito di trattative condotte da agenzia immobiliare.

Avverso la suddetta sentenza, la Banca Monte dei Paschi di Siena propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di A.M., N.J., N.A.M., G.L., G.I., Michele G. (i quali non hanno svolto attività difensiva). All’udienza del 23/02/2018, la causa è stata rinviata a N.R., stante la proclamazione dell’astensione dall’udienza da parte dell’OCS. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2901 c.c., comma 2, nonchè degli artt. 2727,2729,2740 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello valutato in modo “atomistico” e non unitario gli indizi acquisiti, quanto alla scientia fraudis degli acquirenti a titolo oneroso l’immobile conferito nel trust; con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, quindi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2901 c.c., comma 1 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto non provato, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, con certezza, che fosse stato effettivamente pagato il prezzo dichiarato dagli stessi acquirenti nell’atto di compravendita revocando, così invertendo l’onere della prova del pagamento di un prezzo superiore a quello pattuito nel contratto, che di regola grava sul compratore.

2. La prima censura è infondata.

Costituisce uno degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l’idoneità dell’atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, prova che può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 9367/2006; Cass. 5359/2009; Cass.3676/2011).

Peraltro, nella specie, anche se in sentenza non risulta affrontata tale questione, si verte in ipotesi di revocatorie consecutive, del primo atto dispositivo, avente ad oggetto costituzione del trust, all’origine della catena dei trasferimenti, tra il debitore ed i familiari, e del successivo atto di compravendita, concluso dai coniugi senegalesi, terzi subacquirenti, con gli aventi causa del debitore, ragione questa per cui, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2901 c.c., l’accoglimento di quest’ultima revocatoria ordinaria presupponeva l’accertamento della malafede dei subacquirenti consistente nella consapevolezza della revocabilità del trasferimento intervenuto tra il debitore G.I. ed i loro danti causa (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27230; Cass. 6 agosto 2010, n. 18370; Cass. 19918/2017).

Vero che, in tema di prova presuntiva, questa Corte ha già chiarito (Cass. 9108/2012; conf. Cass. 9059/2018), che “il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”, cosicchè risulta “censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento”.

Tuttavia, nella specie, la Corte distrettuale ha correttamente proceduto proprio ad un esame del complesso degli indizi, valutati nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, e quindi ha esaminato, sempre insieme, gli unici elementi “anomali” rispetto ad un atto di compravendita di immobile offerto in vendita tramite un’agenzia immobiliare, il prezzo del contratto, inferiore a quello di mercato, e l’acquisto da un trust a distanza di alcuni mesi dal conferimento del bene, escludendone l’idoneità a fondare il requisito della scientia fraudis dei terzi subacquirenti.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi.

I giudici di appello, non vertendosi in un giudizio avente ad oggetto la simulazione del contratto di compravendita, non hanno affermato che la banca, terzo rispetto al contratto revocando, avrebbe dovuto dimostrare che fosse stato effettivamente pagato il prezzo dichiarato dagli stessi acquirenti nell’atto di compravendita, ma hanno ritenuto non sufficiente il solo elemento indiziario del prezzo inferiore a quello di mercato, peraltro in difetto di certezza in ordine alla corrispondenza di quello pattuito nell’atto a quello effettivamente erogato dagli acquirenti, a fondare una prova presuntiva ex art.2729 c.c. della scientia fraudis dei sub-acquirenti, a fronte degli altri elementi emersi (la non conoscenza pregressa tra le parti, in particolare tra i coniugi senegalesi ed G.I., l’individuazione del bene e le trattative condotte da agenzia immobiliare, l’essere stato l’immobile da tempo messo in vendita tramite agenzia immobiliare).

4. Per tutto quanto sopra esposto va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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