Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28427 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 05/11/2019), n.28427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17632-2017 proposto da:

BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato

MATTIA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO MARCONI,

PAOLO UCCELLI;

– ricorrente –

contro

A.G., C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AURELIA 641, presso lo studio dell’avvocato FABIO DE

STEFANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

A.M., A.F., AL.FA., V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 629/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 169/2010, rigettava la domanda principale proposta dalla Banca Carige s.p.a. – creditrice dei coniugi A.G. – C.C. della complessiva somma di Euro 24.661,77 in forza di decreto ingiuntivo – nei confronti oltre che dei debitori, anche di A.M., A.F., Al.Fa. e V.F., di simulazione assoluta dell’atto di vendita della nuda proprietà di due immobili di Grosseto stipulato il 20.03.2006, fra i coniugi A.- C., quali alienanti, ed i figli A.M., F. e F. e della nuora V.F., quali acquirenti, nonchè quella subordinata ex art. 2901 c.c., dell’atto suddetto.

In virtù di appello interposto dalla Banca Carige s.p.a., la Corte di appello di Genova, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 570/2011, rigettava il gravame, e confermava la sentenza di primo grado, affermando che nella specie dalla documentazione prodotta risultava che il denaro mutuato dalla Banca Popolare Italiana ai figli della coppia A.- C. era stato utilizzato per l’estinzione del suddetto debito e dunque costituiva il corrispettivo della compravendita, per cui non aveva alcun interesse ad agire.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, la Banca Carige propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

A.G. e C.C.A. resistono con controricorso, rimaste intimate le altre parti.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

In particolare, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello, confermando la sentenza di primo grado senza esaminare le lamentate violazioni di cui agli artt. 2727 c.c. (primo motivo di appello) e art. 2729 c.c., comma 1 e 2, (secondo e terzo motivo di appello).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2727 c.c. e ss. In particolare, nel riproporre il primo motivo d’appello, la ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe negato la simulazione dell’atto di compravendita per asserita prova del pagamento del prezzo fondata su presunzioni utilizzate contra legem.

La disamina dei primi due motivi, strettamente correlati tra loro venendo entrambi sulla medesima questione di diritto, sebbene formulata sotto diversi profili, merita una trattazione congiunta. Le censure dimostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata e pertanto sono inammissibili.

La Corte territoriale, infatti, ha accertato che “il denaro mutuato dalla Banca Popolare Italiana ai figli della coppia C.- A. – debitori della banca ricorrente – sono stati versati su un apposito conto corrente e sono stati utilizzati per l’estinzione del suddetto debito della coppia”. Tale conclusione, a cui è giunta la corte d’appello, costituisce un accertamento di fatto, non censurabile in Cassazione.

Rappresenta consolidato e generale principio quello per cui è escluso, in sede di ricorso per cassazione, il controllo sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili.

Poichè spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, non è sindacabile per vizio di motivazione la sentenza di merito che abbia adeguatamente e logicamente valorizzato le circostanze ritenute decisive e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la “ratio decidendi”.

Orbene anche se con i primi due motivi di ricorso la parte parrebbe non censurare la ricostruzione della vicenda operata dal giudice del merito, tuttavia assume la violazione delle norme sulle presunzioni probatorie che a suo avviso sarebbero state erroneamente utilizzate dal giudice di merito nel formare il proprio convincimento.

Va evidenziato, infatti, che non sussiste la lamentata violazione dell’art. 2727 c.c., dal momento che la prova per presunzione semplice, che può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, integra comunque un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato – come nella specie non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 6 luglio 2002 n. 9834; di recente: Cass. 26 febbraio 2019 n. 5484). La critica risulta, risulta, indirizzata proprio avverso siffatta valutazione e come tale non è consentita in questa sede;

– con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c. In particolare, anche in questa sede la ricorrente ripropone le doglianza poste con il secondo ed il terzo motivo d’appello, lamentando che la corte territoriale avrebbe posto a fondamento della sua decisione una presunzione semplice, in base alla quale il prezzo della compravendita immobiliare era costituito dal mutuo erogato ai figli, nonostante il divieto di cui all’art. 2729 c.c., comma 2.

Anche siffatto motivo è inammissibile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. ex multis, Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

Ribadito quanto sopra esposto con riferimento alle presunzioni semplici, nel caso di specie, pertanto, le censure sollevate dalla parte ricorrente essendo volte a mettere in discussione un accertamento di fatto, precluso all’esame da parte dei giudici di legittimità, non possono trovare ingresso, perchè inammissibili.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stati inammissibilmente articolati tutti i motivi di doglianza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro, 200,00 per esborsi, oltre ad accessori come per legge..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA