Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28426 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. R.G. 25437/06, proposto da:

COMUNE di POZZUOLI, in persona del sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Marianna Dionigi 57, presso lo studio

dell’avv. Claudia De Curtis, rappresentato e difeso dall’avv. STARACE

Aldo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA LEM LABOR s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Porta

Pia 121, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Navarra, rappresentata

e difesa dagli avv.ti NUCCI Giovanni e Bruno Cimadomo, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 893/06, emessa

il 7.3.06 e depositata il 20.3.06;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 26.10.2011 dal

Consigliere Dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del sostituto P.G. Dr. FUCCI Costantino,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Lem Labor a r.l., premesso che solo nell’ottobre del 1995 il Comune di Pozzuoli aveva provveduto al pagamento del saldo dovutole in corrispettivo dell’esecuzione di opere idrauliche commissionatele nel 1981 ed ultimate l’anno successivo, con citazione notificata il 16.9.98, convenne in giudizio l’ente territoriale per sentirlo condannare al pagamento degli interessi moratori, da calcolarsi ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generate dei LL.PP. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2.12.03, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dal Comune, respinse la domanda.

L’appello proposto dalla Cooperativa contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza del 20.3.06, ha condannato il Comune di Pozzuoli a pagare all’appellante, per il titolo dedotto in giudizio, la somma di Euro 71.143,33, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda.

La Corte territoriale, per quanto nella presente sede interessa, ha rilevato che, poichè a norma della L. n. 741 del 1981, art. 4 “l’importo degli interessi dovuti all’appaltatore per ritardato pagamento …viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, a conto o a saldo immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve”, il termine di decorrenza della prescrizione del diritto azionato dalla Lem Labor andava individuato non già – come ritenuto dal primo giudice – nella data di ultimazione dei lavori, ma in quella del 23.3.95, in cui la Giunta municipale aveva adottato la delibera di approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidazione della somma dovuta a saldo, solo a seguito della quale il credito per sorte capitale dell’appaltatrice era divenuto certo, liquido ed esigibile; ha pertanto concluso che alla data di notifica della citazione il diritto non era ancora estinto.

Il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad unico motivo, cui la Cooperativa Lem Labor ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla cooperativa Lem Labor sul presupposto che il Comune di Pozzuoli avrebbe censurato solo una delle due autonome rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata, mentre non avrebbe rivolto alcuna critica all’ulteriore argomento in base al quale il giudice d’appello ha ritenuto non prescritto il diritto controverso in giudizio, costituito dal rilievo che la L. n. 741 del 1981, art. 5, consente all’impresa appaltatrice di differire l’attivazione della domanda giudiziaria inerente le pretese collegate all’appalto alla comunicazione dell’approvazione degli atti di collaudo.

La Corte territoriale si è infatti limitata ad osservare che l’art. 5 citato contiene una disposizione chiaramente riguardante la proponibilità della domanda: ha dunque esaminato la norma all’esclusivo fine di respingere l’eccezione di decadenza dall’azione sollevata dall’ente territoriale ai sensi dell’art. 46 del capitolato generale d’appalto, ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame.

E’ del resto del tutto evidente che la facoltà per la parte di agire in giudizio senza necessità di osservanza di precisi termini decadenziali non esclude che il diritto fatto valere si sia nel frattempo prescritto.

2) Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Pozzuoli denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, della L. n. 741 del 1981, art. 4 e dell’art. 2946 c.c..

Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente richiamato la cit.

L. n. 741 del 1981, art. 4, che, prevedendo il diritto dell’appaltatore ad ottenere la corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve, opera sul piano della decadenza e non su quello della prescrizione; sostiene, in conseguenza, che, nonostante l’obbligo posto dalla norma a carico dell’Amministrazione, anche tale diritto, al pari di ogni altra pretesa patrimoniale, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data in cui doveva essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Osserva, ancora, che i presupposti necessari e sufficienti perchè il diritto in questione venga ad esistenza sono fissati, in maniera compiuta, dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, secondo il quale, se l’emissione del titolo di pagamento del saldo non viene effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali da giorno successivo alla scadenza di tale termine e, ove l’emissione del titolo ritardi ancora per oltre 60 giorni, ha diritto dal giorno successivo al pagamento degli interessi moratori, computati a norma del precedente art. 35, comma 1.

Deduce, infine, che in mancanza di controversie o di contestazioni, non sussisteva alcun ostacolo all’esercizio del diritto della Lem Labor, che avrebbe dovuto essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione, a prescindere dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Già nel regime antecedente all’entrata in vigore della L. n. 741 del 1981, questa Corte aveva affermato che, benchè a norma dell’art. 44 del capitolato generale approvato col D.P.R. n. 1063 del 1962, l’appaltatore potesse agire per far valere il suo diritto al saldo finale solo dopo che l’amministrazione avesse deliberato, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 109, sull’approvazione del collaudo, la mancata emissione di tale provvedimento entro un congruo periodo di tempo (da valutare caso per caso, tenuto conto della natura del rapporto, dell’economia generale del contratto e dei reciproci interessi delle parti), denunciando di per sè il rifiuto dell’amministrazione ed il suo inadempimento, legittimava l’appaltatore a far valere i suoi diritti in via giudiziaria, realizzandosi in tal modo le condizioni perchè, a norma dell’art. 2935 c.c., cominciasse a decorrere anche il termine di loro prescrizione, a nulla rilevando che il suo momento iniziale non fosse stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione (Cass. nn. 5530/83, 132/09).

E’ poi intervenuta la L. n. 741 del 1981 (ritenuta applicabile al contratto dedotto in giudizio con statuizione non impugnata dalle parti e perciò coperta da giudicato interno), dettata dal legislatore con espresse finalità accelerazione, che, all’art. 5, (successivamente abrogato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 231) ha dettato precisi termini per il collaudo delle opere appaltate ed ultimate, decorsi i quali l’appaltatore può agire in giudizio per le pretese nascenti dal contratto anche se il collaudo non è stato ancora approvato e non è stato ancora emesso il relativo certificato.

A sua volta, il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, stabilisce che, se l’emissione del titolo di pagamento del saldo non viene effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza di tale termine e, ove l’emissione del titolo ritardi ancora per oltre 90 giorni (ridotti a 60 dalla L. n. 731 del 1981, art. 4), ha diritto dal giorno successivo al pagamento degli interessi moratori, computati a norma del precedente art. 35, comma 1.

Ne consegue che la mancata emissione del certificato di collaudo (o, come nel caso in esame, di regolare esecuzione dei lavori) non preclude la possibilità per l’appaltatore di far valere il proprio diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi e perciò non sospende il decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 1043/99).

Il quadro normativo così delineato non è inciso dal disposto della citata L. n. 731 del 1984, art. 4, che si limita a riconoscere all’appaltatore il diritto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento anche in mancanza di apposito atto di messa in mora, ma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non può essere interpretato nel senso che tale diritto diviene esigibile solo dalla data del pagamento del debito per sorte capitale (Cass. n. 15698/011).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa Corte può decidere nel merito.

Pertanto, rilevato che alla data di notifica della citazione (16.9.98) il diritto della Lem Labor alla corresponsione degli interessi moratori (decorrenti al più tardi dalla fine del 1983/inizi 1984) era ampiamente prescritto, l’appello proposto dalla cooperativa avverso la sentenza di primo grado deve essere respinto.

Appare tuttavia giustificato, tenuto conto del ritardo con il quale il Comune di Pozzuoli ha provveduto al pagamento della rata di saldo finale, dichiarare intermente compensate fra le parti le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dalla Cooperativa Lem Labor s.r.l. avverso la sentenza di primo grado; dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei tre gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA