Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28426 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 14/12/2020), n.28426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17188/2019 R.G., proposto da:

M.E., rappresentato e difeso da sè stesso, con domicilio

eletto in Roma, Via Federico Cesi n. 21.

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t..

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante p.t..

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9506/2019, depositata in

data 29.4.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.11.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Giudice di pace di Roma, in accoglimento dell’opposizione formulata dall’avv. Enrico Majo, ha annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa per la riscossione di sanzioni pecuniarie relative alla violazione del codice della strada e ha disposto in favore dell’opponente il rimborso delle sole spese vive.

La pronuncia è stata confermata in appello.

Secondo il tribunale, nelle cause in cui è ammessa la difesa personale, il possesso del titolo di avvocato non comporta necessariamente la spettanza del compenso per l’attività svolta, occorrendo che la parte specifichi espressamente di volersi avvalere del titolo e di partecipare al giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., mentre, al riguardo, nulla aveva dichiarato il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.

La cassazione della sentenza è chiesta da M.E. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.

Roma Capitale e l’Agenzia delle entrate riscossione non hanno svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il ricorso risulta notificato all’Agenzia delle entrate riscossione, successore ex lege di Equitalia, presso la sede dell’ente e non presso l’Avvocatura generale dello Stato, come recentemente prescritto dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. 30008/2019)

Non occorre tuttavia disporre la rinnovazione della notifica: l’esigenza di contenere la durata del processo entro un termine ragionevole esonera dal compimento di attività processuali non necessarie, dovendo evidenziarsi che, dato l’esito negativo dell’impugnazione, l’Agenzia non è in alcun modo pregiudicata dalla presente decisione (Cass. 6924/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 12515/2018; Cass. 28267/2019).

3. Il primo motivo di ricorso denuncia, testualmente, l’omesso esame degli atti processuali di merito e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la spendita della qualifica ad opera dell’avvocato che sia parte del giudizio è finalizzata a rendere edotte le controparti e il giudice della volontà di volersi avvalere del titolo e che, nel caso in esame, tale consapevolezza era ricavabile dalla stessa sentenza di primo grado, la quale, sia nell’intestazione che nella motivazione, menzionava il fatto che il M. era difeso da sè stesso. La medesima circostanza processuale era stata esplicitamente ammessa da Roma Capitale nella comparsa di costituzione e risposta d’appello, per cui il ricorrente aveva indiscutibilmente titolo anche alla liquidazione dei compensi.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il tribunale abbia sostenuto, in modo palesemente illogico, che il fatto che ricorrente non avesse dichiarato di volersi avvalere del titolo professionale poteva desumersi anche dall’atto di appello nel punto in cui era precisato che “nessuna rilevanza avrebbe potuto assumere l’autodifesa ex art. 86 c.p.c.”, mentre tale inciso era inserito in un più articolato passaggio argomentativo dell’impugnazione, volto a ribadire la spettanza del compenso alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112,329,342 e 346 c.p.c. e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la circostanza che il ricorrente si fosse difeso personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. era stata riconosciuta dal giudice di pace e non era stata oggetto di impugnazione, sicchè sul punto si era formato il giudicato interno.

4. I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Si è evidenziato che l’avv. M. ha proposto opposizione alla cartella di pagamento, limitandosi a dichiarare nell’atto di opposizione di essere avvocato e ad eleggere domicilio presso il suo studio.

Il giudice di pace, pur accogliendo l’opposizione, ha liquidato in favore del ricorrente le sole spese vive, ritenendo, in sostanza, che detta parte avesse partecipato al giudizio personalmente, senza avvalersi della qualità professionale ai sensi dell’art. 86 c.p.c..

Nessun vincolo di giudicato poteva discendere da quanto risultante dall’intestazione della sentenza e nessuna preclusione incontrava il giudice d’appello riguardo alla possibilità di riconoscere l’onorario, poichè, in ogni caso, con l’appello era stata specificamente posta la questione dell’applicabilità dell’art. 86 c.p.c., investendo il tribunale del compito di riesaminare integralmente i relativi presupposti giustificativi.

Su tali premesse, la sentenza appare – conclusivamente – conforme al principio secondo cui nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell’interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poichè, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l’intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

A tal fine non è sufficiente la semplice menzione del possesso della qualifica professionale o il fatto di essersi qualificato in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo (Cass. 1518/2019; Cass. 12680/2004).

Poichè, come stabilito anche dal tribunale e come risulta dall’esame del fascicolo processuale di merito, nessuna specifica indicazione era contenuta, al riguardo, negli atti difensivi di primo grado (circostanza, quest’ultima, neppure contestata in ricorso e che esclude che le controparti ed il giudice, pur consapevoli della qualifica professionale del M., fossero stati edotti della volontà di avvalersi del titolo di avvocato ai sensi dell’art. 86 c.p.c.), correttamente la sentenza ha riconosciuto il rimborso delle sole spese vive.

Non è decisivo che il tribunale abbia valorizzato – a tal fine – anche il contenuto dell’atto di appello, essendo comunque esclusa, per quanto detto, la sussistenza delle condizioni applicative dell’art. 86 c.p.c..

Il ricorso è respinto.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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