Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28426 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. I, 07/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21294/2013 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore dott.ssa

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, rappresentato e

difeso dall’avvocato Balladore Mariarosa, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Ravenna s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Salaria n. 332, presso lo studio dell’avvocato De Majo Giuseppe, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghigi Romualdo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROVIGO, depositato il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La vicenda giunta ora all’esame di questa Corte fa riferimento sostanziale a un’ipoteca giudiziale, costituita in favore della Banca Popolare di Ravenna a seguito di decreto ingiuntivo non opposto, emesso dal Tribunale di Ravenna nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) nel gennaio 2011 per crediti derivati dallo svolgimento di operazioni bancarie e gravante sul lotto di terreno edificabile n. 2 del P.I.P. (“programma di insediamento produttivo”) di (OMISSIS).

Questo terreno era stato ceduto nell’aprile 2008 alla s.r.l. (OMISSIS) dal Comune di Porto Tolle con il patto che essa vi costruisse un insediamento produttivo dotato di determinate caratteristiche entro il termine di tre anni. A tale pattuizione è stata congiunta l’ulteriore previsione per cui – trascorso inutilmente il termine – il “Comune di Porto Tolle rientrerà automaticamente nella piena proprietà dell’area a suo tempo assegnata previa restituzione del prezzo totale di vendita decurtato, a titolo di penale, di un importo del 65% del prezzo stesso e senza alcun interesse” (clausola n. 8 del contratto intervenuto tra il Comune e la s.r.l.).

Dopo che era passato il termine senza che l’insediamento venisse compiuto, la s.r.l. (OMISSIS) è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo nel settembre del 2012. Nel gennaio del 2013, poi, il Comune di Porto Tolle ha manifestato al Fallimento il proprio intendimento di avvalersi di quanto dettato nella clausola n. 8.

2.- Facendo valere la richiamata ipoteca giudiziale, con istanza del dicembre 2012 la Banca Popolare ha chiesto di essere ammessa al passivo fallimento della (OMISSIS) in via di privilegio ipotecario per il credito portato nel decreto ingiuntivo.

Il giudice delegato ha invece disposto l’ammissione in chirografo dell’importo richiesto, rilevando, da un lato, che il Comune “ha comunicato l’intenzione di riottenere la proprietà del bene oggetto di ipoteca in forza del disposto dell’art. 8 del contratto di vendita…, il quale prevede la retrocessione del bene in favore del venditore nel caso, appunto verificatosi, che il previsto insediamento produttivo non sia reso operativo entro un triennio dalla conclusione del negozio”; dall’altro, che l’ipoteca risulta iscritta sul bene “in epoca nella quale lo stesso doveva già ritenersi rientrato nella proprietà del terzo… stante la sopravvenuta perdita della proprietà del bene automaticamente verificatasi all’avverarsi della disposizione pattizia”.

3.- Con decreto depositato il 4 luglio 2013, il Tribunale di Rovigo ha accolto l’opposizione presentata al riguardo dalla Banca Popolare.

Esso ha ritenuto, in particolare, che la “retrocessione non sia un effetto automatico, ma operi solo allorquando il Comune, constatata la mancata realizzazione dell’insediamento produttivo, decida di avvalersi della clausola risolutiva espressa dedotta sub art. 8”, in proposito osservando come, “diversamente rispetto alle allegazioni del fallimento,… la clausola suddetta non possa considerarsi una mera condizione risolutiva per diversi ordini di ragioni e, per converso, alcuna ragione militi in favore di tale qualificazione”.

4.- Avverso il richiamato decreto ricorre il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), articolando sei motivi per la cassazione del medesimo.

La Banca Popolare resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno anche depositato memorie (la Banca Popolare segnalando, in specie, di essere stata incorporata nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo assume violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4 (secondo quanto il ricorrente ha precisato in sede di memoria), rilevando che il decreto ha “superato i confini della prospettazione dei fatti e dei principi di diritto effettuata dalle parti”.

Ciò è avvenuto – dichiara il ricorrente – perchè il giudice ha affermato che la clausola n. 8 “racchiudeva non già una condizione risolutiva, bensì una clausola risolutiva espressa”.

In realtà, prosegue il motivo, “le parti convenivano entrambe sul fatto che la citata clausola conteneva condizione risolutiva e chiedevano solo e unicamente di accertare gli effetti della medesima ossia il verificarsi automatico o meno della retrocessione del bene in capo al cedente Comune di Porto Tolle, una volta verificatosi l’evento previsto come risolutivamente condizionante il contratto (il mancato insediamento produttivo nel termine di tre anni) e, per l’effetto, chiedevano di accertare se l’iscrizione ipotecaria curata da Banca Popolare il 16 dicembre 2011 fosse valida ed efficace o meno”.

6.- Il motivo non può essere accolto.

La circostanza che il decreto del Tribunale rodigino abbia in ipotesi introdotto il lemma “clausola risolutiva espressa” non ha portato la controversia fuori dal tracciato assegnatole dalle parti. Come riconosce lo stesso ricorrente, infatti, le parti hanno entrambe discusso del contenuto e degli effetti della clausola n. 8.

Ora, è certo che la scelta di richiamarsi a un dato nomen iuris non determina – per sè – effetti diversi da quelli conseguenti al contenuto manifestato dal patto (cfr., tra le tante, Cass., 8 maggio 2013, n. 10743). Piuttosto, è il contenuto proprio del patto a comportare – in via di conseguenza, per così dire – l’applicazione di un dato nomen, come voce di sintesi di una qualificazione altrimenti raggiunta.

Nel caso di specie, alla ricostruzione della clausola in termini di retrocessione automatica e immediata segue il nome di “condizione risolutiva di inadempimento”; alla lettura di una retrocessione dipendente dall’esercizio di un potere dell’avente diritto si adatta invece la qualificazione di “clausola risolutiva espressa” (cfr., per completezza, Cass., 2 ottobre 2014, n. 20854).

7.- Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di violazione dell’art. 1353 c.c., “sulla natura della condizione risolutiva” di inadempimento.

Nella sostanza, il motivo assume che il Tribunale rodigino ha errato nell’escludere “aprioristicamente, in violazione del principio assolutamente costante elaborato” dalla Corte di Cassazione, “che la condizione risolutiva possa avere ad oggetto, come evento condizionante la risoluzione del contratto, l’inadempimento in sè di una delle parti contraenti”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non incrocia la ratio decidendi del decreto impugnato. Che non consiste nel negare l’astratta possibilità, per diritto vigente, della c.d. condizione di inadempimento, quanto invece nel rilevare come la stessa non sia rinvenibile nel contesto concretamente configurato dalla clausola n. 8. E questo sulla base di una serie di argomenti di distinta natura (cfr., in proposito, pure quanto osservato in relazione al terzo motivo di ricorso).

E’ da rilevare, piuttosto, come il tradizionale orientamento di questa Corte richieda, per l’effettivo riscontro di una condizione di inadempimento, l’inequivoca sussistenza di una specifica volontà delle parti in tale direzione (cfr. già Cass., 8 agosto 1990, n. 8051; Cass., 12 ottobre 1993, n. 10074).

9.- Il terzo motivo di ricorso dichiara di dedurre vizio di violazione dell’art. 1360 c.c., “sugli effetti della condizione risolutiva” di inadempimento.

Il ricorrente assume, qui, che “il Tribunale di Rovigo non ha correttamente interpretato e applicato la norma dell’art. 1360 ossia il principio secondo il quale gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al momento della conclusione del contratto”. Ciò ha fatto omettendo di considerare il tenore letterale delle espressioni usate e la natura del rapporto: “il tenore letterale della clausola 8 del contratto… (la dove si prevede automaticamente la retrocessione del bene…) depone chiaramente e inequivocabilmente in tal senso”.

10.- Il motivo è inammissibile.

Come si evince immediatamente dal brano appena sopra trascritto, il motivo censura, in realtà, l’interpretazione della clausola n. 8 che è stata fatta dal decreto impugnato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione della volontà manifestata negli atti di autonomia negoziale è attività rimessa al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nel caso sia informata a erronei criteri giuridici o non sorretta da motivazione ragionevole e logicamente adeguata (cfr., proprio a proposito dell’alternativa tra clausola risolutiva espressa e condizione di inadempimento, la già citata Cass., n. 20854/2010).

Nè può dubitarsi della ragionevolezza delle argomentazioni nella specie sviluppate dal Tribunale rodigino.

Questo, tra l’altro, ha particolarmente valorizzato, sul piano letterale, la presenza della “locuzione “previa””: secondo il “significato lessicale (letterale) che le è proprio”, tale formula indica univoca ha rilevato il giudice del merito – “la realizzazione dell’effetto reale retrocessorio solo una volta che sia stata azionata la clausola risolutiva espressa ed effettuato il pagamento nella misura convenzionale indicata”. Ha pure sottolineato come “il minor prezzo”, di cui alla vicenda retrocessoria, “è stabilito, letteralmente, a titolo di “penale””: espressione, questa, che indubbiamente si coniuga meglio con una ricostruzione in termini non di condizione, ma di risoluzione per inadempimento, di quest’ultimo (dell’inadempimento, cioè) la clausola venendo a quantificare in via convenzionale la misura del danno patito dal contraente non inadempiente.

Sul piano sistematico, poi, il Tribunale ha correttamente considerato che la soluzione della clausola risolutiva meglio si armonizza con il “canone della discrezionalità amministrativa”, perchè salvaguarda “la possibilità, per il Comune, di scelta se riottenere il bene pur pagando una somma minore rispetto a quella ricevuta come prezzo di vendita ovvero decidere di trattenersi la maggior somma e lasciare il bene all’acquirente una volta valutatane la convenienza amministrativa (e fors’anche economica)”.

11.- Il quarto motivo e il quinto motivo di ricorso vanno trattati in modo congiunto, posto che gli stessi vengono sostanzialmente a gravitare su di un medesimo punto, preso in considerazioni secondo prospettive tra loro complementari.

In particolare, il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di violazione della norma dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., “in ordine alle risultanze probatorie acquisite relativamente al verificarsi dell’evento previsto come condizionante risolutivamente il contratto de quo e, comunque, relativamente alla volontà manifestata dal Comune di Porto Tolle”, nonchè “travisamento dei fatti”.

Nel concreto, il motivo censura il decreto del Tribunale, là dove questo – riscontrata la natura di clausola risolutiva espressa del patto n. 8 – ha rilevato che “non è stata per nulla provata… la manifestazione di volontà” del Comune di Porto Tolle di “riprendersi” la proprietà del terreno. Tale volontà – contesta il motivo – costituisce, in realtà, un fatto pacifico in causa: riferito dal provvedimento di esclusione del privilegio ipotecario emesso dal giudice delegato, richiamato dal Fallimento anche in sede di opposizione e mai contestato dalla Banca resistente.

Il quinto motivo di ricorso rileva contraddittoria e/o omessa considerazione di fatto decisivo. Trascurata la dichiarazione del Comune, il decreto ha pure trascurato – così sostiene il ricorrente che, quand’anche si volesse leggere la clausola n. 8 in termini di clausola risolutiva espressa, “gli effetti della risoluzione decorrono dal momento in cui la dichiarazione di avvalersi della clausola perviene all’inadempiente”.

Di conseguenza, l'”effetto della retrocessione si sarebbe comunque verificato nel momento in cui il curatore fallimentare ha ricevuto in data 14 gennaio 2013 notizia della volontà del Comune di volersi avvalere della clausola”: perciò, a tutto volere concedere – conclude il ricorrente -, “il vincolo ipotecario, benchè sorto validamente, non avrebbe potuto fondare comunque l’ammissione in via privilegiata del credito vantato” dalla Banca, “se non limitatamente al prezzo che sarà restituito dal Comune”.

12.- Il quarto e quinto motivo di ricorso non sono fondati.

Di là da ogni altra considerazione, il Collegio ritiene senz’altro decisiva, e assorbente – anche a fini dell’art. 384 c.p.c., u.c. -, la constatazione che la norma dell’art. 1458 c.c., comma 2, stabilisce che “la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita tra le parti, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi”.

In effetti, secondo quanto riferisce esplicitamente lo stesso ricorrente, e pure risulta oggettivamente incontestato, se la dichiarazione del Comune è del gennaio 2013, l’iscrizione ipotecaria a favore della Banca risale al mese di dicembre 2011.

13.- Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione della norma dell’art. 92 c.p.c. e D.M. n. 140 del 2012.

A giudizio del ricorrente, il decreto avrebbe dovuto compensare le spese di lite, non potendosi dubitare del “fatto che sussistevano validi motivi” per provvedere in tale direzione. Ha inoltre errato nell’applicare le tariffe relative allo scaglione di valore indeterminabile, e non quelle relative allo scaglione da centomila a cinquecento mila Euro, nonchè, nel caso, nel considerare la causa di particolare complessità.

14.- Il motivo è inammissibile.

Le censure svolte dal ricorrente in punto di condanna alle spese anche della parte non soccombente e in punto di valutazione della complessità della causa non sono censurabili nel giudizio di legittimità. Dal testo del provvedimento non risulta, del resto, che il Tribunale di Rovigo abbia optato per lo scaglione da centomila a cinquecento mila Euro o per quello di valore indeterminabile.

15.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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