Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28425 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28425 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 3800-2008 proposto da:
VITALI

OTTAVIO

VTLTTV46M14C845M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo
studio dell’avvocato COSSA GIUSEPPE SALVATORE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

12013

2395

DOTTORINI

SILVIO

DTTSLV45C15L188Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI, 57, presso lo
studio dell’avvocato DOTTORINI JVAN, rappresentato e
difeso dall’avvocato CALZOLARI ENZO;

Data pubblicazione: 19/12/2013

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 292/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 20/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2(l13 dal Cnnmidliere Datt, LINA

udito l’Avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA difensore
del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito

l’Avvocato

ENZO CALZOLARI

difensore

del

resistente che ha chiesto l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso, fa presente che essendoci stata
una transazione tra l’appaltatore e l’appaltante si
palesa una carenza di interesse nei confronti di parte
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che

Il 1_1LLu dwl liulzu.

ha concluso

MATgRA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30-6-2003 il Tribunale di Perugia, in

confronti di Vitali Ottavio, condannava quest’ultimo al pagamento in
favore dell’attore del compenso per un subappalto, respingendo la
tesi del convenuto che vi fosse stata cessione del contratto di appalto
e che, quindi, tenuto al pagamento fosse il terzo chiamato
committente Dottorini Silvio. Il giudice, dopo aver affermato in
motivazione che le spese seguivano la soccombenza, nel dispositivo
poneva a carico del Vitali le sole spese dell’attore. Con successiva
ordinanza di correzione dell’errore materiale il Tribunale integrava il
dispositivo, provvedendo anche alla liquidazione delle spese in
favore del Dottorini.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Vitali,
lamentando, in particolare, che erroneamente era stata negata la
cessione del contratto, e che la correzione materiale era stata
disposta fuori dei casi consentiti.
Nel costituirsi, l’Angeletti proponeva appello incidentale.
Con sentenza in data 20-9-2007 la Corte di Appello di Perugia
dichiarava cessata la materia del contendere tra l’Angeletti e il
Vitali, in virtù della transazione intervenuta tra le stesse parti nelle

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accoglimento della domanda proposta da Angeletti Umberto nei

more del giudizio di appello, allegata alla comparsa conclusionale
dell’appellante incidentale; rigettava la domanda proposta dal Vitali
nei confronti del Dottorini; condannava l’appellante al pagamento
delle spese del grado in favore di quest’ultimo.

Per la cassazione d tale sentenza ha proposto ricorso Vitali
Ottavio, sulla base di due motivi.
Dottorini Silvio ha resistito con controricorso.
11 ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o
falsa applicazione degli artt. 1406 c.c., 112 c.p.c., 1362 e 1363 c.c.,
nonché vizi di motivazione, in ordine all’affermazione secondo cui i
fatti esposti dall’appellante non configurerebbero una cessione del
contratto, ma andrebbero inquadrati nell’ambito della simulazione
per interposizione fittizia di persone, che avrebbe visto il Vitali
quale interposto fittizio e l’Angeletti e il Dottorini quali reali parti
del rapporto. Sostiene che la Corte territoriale ha preso in
considerazione solo alcune deduzioni e prospettazioni letterali
contenute nell’atto di appello, travisandone il contenuto, senza tener
conto delle altre affermazioni e prospettazioni contenute nello stesso
atto di gravame e negli atti e verbali di causa, facenti sempre ed
espressamente riferimento alla cessione del contratto di appalto

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£

stipulato tra il Vtiali e il Dottorini, avvenuta prima che avesse inizio
l’esecuzione del rapporto contrattuale.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che il

contratto di appalto è stato stipulato tra il Vitali e il Dottorini, con
scrittura privata del 18-7-1987; che le opere sono state eseguite
dall’Angeletti; che non vi è prova scritta o, comunque, diretta, della
cessione del contratto, che il Dottorini ha eseguito i pagamenti
direttamente al Vitali.
Il giudice del gravame, trascrivendo testualmente quanto
affermato dall’appellante a pag. 17 dell’atto di appello, ha aggiunto
che, secondo la prospettazione dello stesso Vitali, tra quest’ultimo e
il Dottorini non si era mai raggiunto un accordo in forza del quale il
Vitale avesse assunto con organizzazione e mezzi propri il
compimento dell’opera verso un corrispettivo in denaro. Secondo la
versione dell’appellante, infatti, il Vitali aveva rifiutato la proposta
del Dottorini, essendogli impossibile l’esecuzione del contratto, e
aveva fatto presente al committente che il lavoro avrebbe potuto
essere eseguito dall’Angeletti, il Dottorini aveva accettato
l’esecuzione ad opera dell’Angeletti, ponendo però come condizione
che il contratto fosse sottoscritto dal Vitali; quest’ultimo, per
favorire l’Angeletti (all’epoca, suo socio), aveva accettato,
condizionando però la sottoscrizione all’apposizione da parte

o

dell’Angeletti del capitolato estimativo. Orbene, ad avviso della
Corte territoriale, la vicenda, così come descritta dal Vitale, non
poteva essere ricondotta ad un’ipotesi di cessione del contratto, ma
doveva essere inquadrata nell’ambito della simulazione relativa, che

rapporto il Dottorini e l’Angeletti. Poiché, peraltro, il contratto di
appalto del luglio 1987 era stato stipulato, in forma scritta, dal
Dottorini e dal Vitali, la simulazione di tale contratto non poteva
essere provata a mezzo testi o argomenti induttivi.
Con il motivo in esame il ricorrente si è limitato a censurare
gli argomenti svolti nella seconda parte della motivazione, ma nulla
ha obiettato riguardo ai rilievi contenuti nella prima parte, e in
particolare riguardo all’affermazione secondo cui mancava la prova
della intervenuta cessione del contratto di appalto stipulato in forma
scritta tra il Vitali e il Dottorini.
E’ evidente, peraltro, che la reale ratto della pronuncia di
rigetto del primo motivo di appello è costituita proprio dalla rilevata
mancanza di prova della cessione del contratto di appalto; laddove
gli ulteriori rilievi contenuti nella sentenza impugnata costituiscono
argomentazioni svolte ad ahundattliam, per evidenziare che la stessa
ricostruzione in fatto della vicenda operata dall’appellante nell’atto
di gravame contrastava con la tesi della cessione di tale contratto.

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vedeva il Vitali quale interposto fittizio essendo le vere parti del

Ciò posto, si rammenta che, secondo l’orientamento di questa
Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che
censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta

“ad

alnitidatitiant” e, pertanto, non costituente una “ratto decidendi” della

di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo
della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere
oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante
v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 23-112005 n. 24591).
E, in realtà, nessuna concreta utilità pratica potrebbe derivare
al ricorrente dall’eventuale accoglimento delle censure mosse.
Quand’anche, infatti, volesse ritenersi che, contrariamente a quanto
affermato dal giudice del gravame, la vicenda descritta
dall’appellante era riconducibile ad una ipotesi di cessione del
contratto di appalto, osterebbe all’accoglimento della domanda
proposta dal Vitali nei confronti del Dottorini il giudicato formatosi,
in mancanza di specifica impugnazione, in ordine all’acclarata
mancanza di prova di siffatta cessione.
2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 91 e 287 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Deduce che,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la pronuncia
di condanna del Vitali alle spese di primo grado in favore del

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medesima. Infatti, un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza

Dottorini, emessa a seguito della procedura di correzione di cui
all’art. 287 c.p.c., è illegittima, in quanto il dispositivo della
sentenza di primo grado non conteneva alcuna statuizione di
condanna alle spese nei rapporti tra le predette parti, e non era

Il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha rilevato che, pur essendosi dato atto,
nella parte motiva della sentenza di primo grado, sia della carenza di
legittimazione passiva del Dottorini, chiamato in causa dal Vitali, sia
del fatto che le spese dovevano seguire la soccombenza, il
dispositivo non conteneva alcuna pronuncia sulle spese sostenute dal
terzo chiamato. Ciò posto, il giudice del gravame ha ritenuto
legittimo il successivo ricorso del Tribunale alla procedura di
eliminazione dell’errore materiale afferente il dispositivo,
trattandosi di errore desumibile senza incertezze dalla motivazione..
La statuizione adottata si pone in contrasto con il principio

affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’omessa liquidazione
delle spese non è una omissione emendabile con la procedura di
correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. e segg.,
poiché la sentenza non è affetta da una mera mancanza di
documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente
desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sulla attività
difensiva svolta dalla parte vittoriosa; con la conseguenza che la

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possibile fare alcun riferimento alla parte motiva della sentenza.

relativa omissione può essere emendata soltanto a seguito di gravarne
(Cass. 10-7-1999 n. 7274). 11 mancato regolamento delle spese di un
procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell’art.
91 c.p.c.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro

procedimento medesimo, pertanto, integra un vizio di omessa
pronuncia, riparabile soltanto con l’impugnazione e non già con la
speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art.
287 c.p.c. e segg (Cass. 19-8-2003 n. 12104; Cass. 13-5-2010 n.
11596; Cass. 19-2-2013 n. 4012).
Non rileva, in contrario, il fatto che, nella specie, dalla
motivazione della sentenza di primo grado potesse desumersi
l’intento del Tribunale di condannare il Vitali alle spese non solo in
favore dell’Angeletti, come statuito nel dispositivo, ma anche in
favore del Dottorini. Il ricorso alla procedura di correzione ex artt.
287 ss. c.p.c., infatti, sarebbe stato possibile solo nell’ipotesi, non
configurabile nella fattispecie in esame, in cui nella parte motiva
della sentenza di primo grado si fosse proceduto anche alla materiale
liquidazione delle spese, potendosi in tal caso effettivamente
ravvisare una mera svista del giudice di merito, tale da determinare
la mancata estrinsecazione di un giudizio già svolto e desumibile dal
contesto stesso della pronuncia.

provvedimento a contenuto decisorio, emesso a definizione del

In accoglimento del motivo in esame, pertanto, s’impone la
cassazione, nella parte

de qua, della sentenza impugnata.. Non

occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere
nel merito, annullando il capo della decisione gravata che ha

spese di primo grado in favore del Dottorini.
3) Essendo stato rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto
il secondo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le
spese del presente grado di giudizio.
Analoga pronuncia va emessa anche in relazione alle spese
inerenti al rapporto processuale radicatosi tra il Vitali e il Dottorini
nel giudizio di appello, dovendosi rammentare che il principio,
fissato dall’art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la
cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza
dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta
che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata,
si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con
necessità della rinnovazione della relativa statuizione all’esito della
lite (v. per tutte Cass. Sez. Un. 4-7-2003 n. 10615).
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e, pronunciando nel merito, annulla la sentenza di appello nella parte

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confermato la pronuncia di condanna del Vitali al pagamento delle

in cui ha confermato la pronuncia di condanna del Vitali al
pagamento delle spese di primo grado in favore del Dottorini.
Compensa le spese del presente grado e quelle del giudizio di
appello.

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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14-11-2013

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