Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28425 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 14/12/2020), n.28425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16503/2019 R.G., proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni

Caligiuri, domiciliata in Crucoli Torretta, Corso Garibaldi n. 22.

– ricorrente –

contro

ME.AL., rappresentato e difeso dall’avv. Ivana Abenavoli,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via apuana n. 12, presso

l’avv. Eduardo La Bua.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello n. 666/2019, depositata il

30.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.11.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. L’avv. Alfredo Messina ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1010/2010, per l’importo di Euro 7271,54, oltre accessori, a titolo di competenze professionali per le attività difensive svolte nell’interesse di M.M. dinanzi al Tar Catanzaro.

L’ingiunta ha proposto opposizione, contestando l’ammontare del credito. All’esito, il tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, regolando le spese.

La sentenza è stata parzialmente riformata in appello.

Il giudice distrettuale, ritenute applicabili le tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004, ha ridotto i compensi a complessivi Euro 2.237,00, oltre accessori, ponendo le spese processuali a carico della ricorrente previa parziale compensazione nella misura di 1/2, dando atto che l’attività del difensore era consistita nella sola redazione del ricorso amministrativo, nella discussione della richiesta di sospensiva ed in pubblica udienza.

Avverso detta sentenza, M.M. ha proposto ricorso strutturato in un unico motivo.

L’avv. Alfredo Messina ha depositato controricorso con ricorso incidentale in un unico motivo, illustrato con memoria.

Su proposta del relatore, secondo cui entrambi i ricorsi, in quanto manifestamente infondati, potevano esser definiti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, avendo la Corte di merito liquidato in favore del difensore un importo inferiore a quello oggetto del ricorso monitorio, riconoscendo la fondatezza dei motivi di opposizione, le spese non potevano esser poste a carico della ricorrente, poichè era stato l’avv. Messina a dar causa al processo, avendo avanzato richieste eccessive ed ingiustificate. La condanna del difensore si giustificherebbe in base ai principi desumibili, a contrario, dall’art. 91 c.p.c., comma 1, secondo cui, ove il giudice accolga la domanda in misura non superiore ad eventuale proposta conciliativa, le spese successive vanno poste a carico della parte che abbia ingiustificatamente rifiutato l’offerta.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1.

All’esito del giudizio di appello, la domanda volta ad ottenere il pagamento dei compensi è stata accolta per un importo inferiore a quanto inizialmente richiesto con il ricorso monitorio, senza che però consti che l’opponente abbia mai formulato una proposta conciliativa, offrendo il pagamento di una somma pari o superiore a quella liquidata in giudizio.

Nonostante l’accoglimento dei motivi di opposizione, si configurava – quindi – una situazione di mera soccombenza reciproca (Cass. 10013/2018; Cass. 1068/2020; Cass. 20888/2018), che non giustificava l’accollo delle spese a carico del difensore che aveva proposto la lite.

Le contrarie argomentazioni della ricorrente risultano già esplicitamente disattese da questa Corte, secondo cui, nel regime posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, al di fuori dell’ipotesi prevista dal secondo periodo del comma 1 della norma, l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda (o vittorioso su una delle domande proposte), nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata (o per le altre domande rigettate), non può essere condannato neppure parzialmente alle spese.

Dette spese, in alternativa all’imposizione totale a carico del convenuto in applicazione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, dovendo esser poste, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata.

Tale principio si desume, proprio “a contrario”, dal disposto dell’art. 91 c.p.c., comma 1, secondo periodo, poichè, se per giustificare la condanna dell’attore parzialmente vittorioso risulta necessario che questi abbia immotivatamente rifiutato l’offerta conciliativa, ciò significa che, in tutti gli altri casi, non è possibile condannarlo alla rifusione delle spese ove abbia visto accolta la domanda, sia pure solo in parte.

L’art. 91 c.p.c., comma 1, contempla, difatti, un disincentivo alla resistenza alle liti che risultino infondate sia pure solo parzialmente, oltre che un incentivo a offerte conciliative che possano impedire la causa, esponendo la controparte, sebbene parzialmente vittoriosa, al rischio dei costi del processo (Cass. 21069/2016; Cass. 1572/2018; Cass. 26918/2018).

3. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione

dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il tribunale abbia quantificato le spese processuali in applicazione dei parametri minimi, senza minimamente dar conto delle ragioni della decisione. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

L’attività professionale difensore si è svolta integralmente nel regime di cui al D.M. n. 127 del 2004.

Il giudice distrettuale ha riconosciuto gli onorari minimi di tariffa, chiarendo che l’attività del difensore si era esaurita nella sola redazione del ricorso e nella discussione dell’istanza di sospensiva e in pubblica udienza (cfr. sentenza, pag. 6), dando conto, in tal modo, delle soluzioni accolte. La Corte ha poi indicato in motivazione le singole attività prese in considerazione ai fini della liquidazione e gli importi riconosciuti per ciascuna prestazione.

E’ dunque irrilevante che, come sostenuto nella memoria depositata dall’Avv. Messina, il giudice di merito non abbia liquidato un importo compreso tra il minimo ed il massimo di tariffa, ma “direttamente i minimi”.

In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, nella vigenza del sistema tariffario, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato specifichi le singole voci della tariffa che si assumono violate (Cass. 11583/2004; Cass. 22347/2007; Cass. 20289/2015)

In particolare, non è configurabile un obbligo di motivazione della “diminuzione o riduzione di voci” tariffarie tutte le volte e per il solo fatto che il giudice abbia ritenuto di liquidare diritti e/o onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi), in relazione al valore della controversia (Cass. 22347/2007; Cass. 21010/2010).

In conclusione, sono inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, stante la soccombenza reciproca delle parti. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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