Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28425 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 05/11/2019), n.28425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6482-2017 proposto da:

ALPE 2002 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CAPITAN CONSALVO 21, presso

lo studio dell’avvocato LAURA VERA CAPITANIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5179/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1717 del 2010, rigettava la domanda di rivendicazione così qualificata dal medesimo giudice di primo grado, proposta da L.O. nei confronti della Alpe 2002 s.r.l., non ritenendo raggiunta la prova dell’acquisto in capo all’attore a titolo originario della porzione di terreno rivendicata, volta a rigettare la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta compensando le spese del giudizio.

In virtù di appello interposto dal L. la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5179/2016 accoglieva parzialmente la domanda attorea qualificandola come istanza di regolamento del confine e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condannava Alpe 2002 s.r.l. alla riduzione in pristino ed alla restituzione della porzione di terreno di mq 120.48 facente parte della particella 666 di proprietà dell’appellante per come individuata nella relazione del c.t.u. condannando altresì l’appellata al risarcimento dei danni in favore dell’attore.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma la Alpe 2002 ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

Il L. è rimasto intimato.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore regolarmente comunicata ai difensori delle parti il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della gravata sentenza. In particolare, ad avviso della Alpe 2002, la Corte di appello non avrebbe sufficientemente argomentato il rilevato errore del giudice di prime cure che aveva ritenuto prevalenti le risultanze catastali rispetto all’atto di divisione.

Il motivo è inammissibile.

A tal proposito, occorre preliminarmente rilevare che la questione investe il concetto di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” nel testo applicabile ratione temporis alla specie – novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012.

L’intervenuta modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014), determina una sensibile restrizione dell’ambito di controllo della motivazione di fatto in sede di legittimità. Invero, occorre interpretare la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Conseguentemente, è denunciabile in cassazione unicamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si rinviene nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Nel caso di specie non ricorre alcuna delle sintomatiche figure sopra descritte. La ricorrente, infatti, innanzitutto qualifica il vizio come “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, utilizzando una formula non più proponibile in sede di legittimità e d’altro lato, pur a voler ritenere il vizio ammissibile, la censura non si confronta con le argomentazioni esposte nella sentenza.

Premesso che anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. 3 ottobre 2018 n. 24035), la censura – di converso – non riguarda alcuna circostanza, intesa in senso proprio, non contrapponendo alle argomentazioni della Corte territoriale, non condivise dalla ricorrente, basate sulle mappe catastali allegate all’atto di divisione del 10.10.1981 dell’originaria unica particella 234, con coevo frazionamento n. 8549/C del 1981, che aveva generato la nuova particella 234 di mq 1352, la 666 di mq 1352, la 667 di mq 1323 e la 668 di mq 1353, atti costituenti titolo di provenienza sia dell’appellante sia dei danti causa dall’appellata (vedi pag. 7 sentenza impugnata), ulteriori fatti oggetto di discussione fra le parti su cui fondare il dedotto errore, critiche che pertanto sono da ricondurre al parametro di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;

– con il secondo motivo la ricorrente denuncia la manifesta illogicità o contraddittorietà nell’applicazione dell’art. 950 c.c., per avere la corte territoriale, ai fini dell’accertamento della linea di confine tra i due fondi, fatto riferimento alle risultanze catastali anzichè agli originari titoli di acquisto.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza secondo cui l’azione di regolamento di confini, che si configura come una “vindicatio incertae partir”, incombe sia sull’attore sia sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

Nel caso di specie, quindi, il giudice ha correttamente valutato, ai fini della formazione del proprio convincimento le risultanze catastali, nonchè gli originali titoli di acquisto, senza pertanto incorrere in alcuna violazione di legge;

– con il terzo motivo la ricorrente deduce la mancata assunzione di prova decisiva e di grave omissione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, ignorando che agli atti di causa vi era oltre alla c.t.u. una c.t.p., ed entrambi gli accertamenti confermavano quanto dedotto dall’Alpe 2002 s.r.l.

La censura non può trovare ingresso per genericità.

La Corte territoriale in motivazione ha fatto espresso riferimento alla relazione e alle conclusioni di c.t.u. redatta nella pienezza del contraddittorio in altro giudizio (R.G. n. 3366/2004 del Tribunale di Roma), intercorso tra le stesse parti, e quindi ritenuto atto pienamente utilizzabile per fondare il proprio convincimento, e a fronte di siffatta argomentazione la ricorrente non chiarisce a quale c.t.0 e a quale c.t.p. intenda riferirsi.

In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullitàdella consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio. (Cass. 15 maggio 2018 n. 11752).

Nel caso in esame la parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa le parti delle relazioni cui avrebbe fatto riferimento, nè il procedimento nel quale siffatte relazioni erano state redatte, nonchè tutti gli altri elementi necessari per consentire a questa Corte di individuare correttamente la prova che intendeva censurare. Mancando pertanto la censura del requisito della specificità, va ritenuta inammissibile;

– con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla L. n. 246 del 2005, art. 41 sexies, che ha imposto l’obbligo di realizzare i parcheggi auto unitamente alle abitazioni, per cui, ad avviso della ricorrente, la pronuncia impugnata sarebbe in aperto contrasto con siffatto obbligo avendo ordinato la riduzione in pristino.

Il motivo è inammissibile.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, esclude la introduzione di questioni nuove, non dedotte nei gradi precedenti, non essendo consentiti nuovi accertamenti di fatto, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nell’originario giudizio di opposizione.

Nel caso che ci occupa, infatti, in cui l’appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado poteva essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l’atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la formulazione di motivi diversi, non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l’impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l’esclusione della deducibilità del vizio di motivazione. (Cass. 27 settembre 2018 n. 23320).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Non essendo state svolge difese dalla controparte rimasta intimata, non vi è pronuncia sulle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2′ Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA