Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28424 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28424 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 19/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 942-2008 proposto da:
SABATINI PAOLA SBTPLA50044F492B, BOCCIOLINI TIZIANO
BCCTZN71TO7D653L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CAIO MARIO 14-A, presso lo studio dell’avvocato
ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti –

2013

contro

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DONATI LINDO;
(

– intimato –

avverso la sentenza n. 503/2006 della CORTE D’APPELLO

di PERUGIA, depositata il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO difensore
,
dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

,

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Perugia con sentenza del 2003 accoglieva la domanda di
regolamento di confini proposta da Donati Lindo verso Bocciolini Tiziano e
Sabatini Paola. In particolare, determinava la linea di confine sulla base dei

disattendeva la domanda dei convenuti fondata su un’affermata usucapione,
rilevando che con l’atto di citazione non era stata avanzata alcuna domanda
riconvenzionale

di accertamento dell’avvenuto acquisto e, pertanto, la

domanda successiva era nuova e dunque inammissibile.
Avverso questa sentenza ha proposto appello Bocciolini Tiziano e Sabatini
Paola, eccependo che non vi era incertezza in ordine alla linea di confine e
che, pertanto, l’azione di regolamento di confini era inammissibile; che i
convenuti avevano dedotto l’usucapione sin dall’atto di costituzione; aveva
errato il Tribunale non ammettendo il capitolato dedotto dai convenuti,
impedendo in tal modo agli stessi di provare le loro eccezioni.
Si costituiva Donati Lindo contestando i motivi del gravame.
La Corte di Appello di Perugia n. 503 del 2006 respingeva l’appello
confermando le statuizioni della sentenza appellata e compensava le spese.
Secondo al Corte di Perugia: a) sussistevano i presupposti per l’azione di

regolamento di confini, quantomeno perché sussisteva l’incertezza soggettiva
sul confine di diritto, determinata dall’usurpazione del vicino; b) fondata era
la critica relativa all’eccezione di usucapione con la quale si assumeva una
situazione sopravvenuta che valeva ad eliminare l’incertezza della linea di
confine e tale difesa era stata proposta sin dalla comparsa di costituzione con
la quale i convenuti dedussero di esercitare il loro possesso dal 1976 e che tale
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dati catastali la cui corrispondenza sul terreno veniva determinata dal CTU,

possesso ultaquindicennale determinava ex art. 1159 bis cc. l’usucapione le
terreno.
Tuttavia, ritiene la Corte di Perugia non poteva esser ammessa la prova
oggetto del terzo motivo perché nell’atto di appello non era stato indicata in
alcun modo. Con l’ulteriore conseguenza non essendo emersi elementi che

portino a ritenere un confine diversa da quello indicato dalle mappe catastali,
la sentenza di primo grado andava confermata.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Sabatini Paola e Bocciolini
Tiziano, con ricorso affidato ad un motivo sia pure articolato e complesso,
illustrato con memoria. Donati Lindo, ritualmente intimato in questa fase, non
ha svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso Paola Sabatini e Tiziano Bocciolini
lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cpc., e dell’art. 346
cpc., in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3 cpc., Contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 5 cpc. Avrebbe errato la corte di Perugia, secondo i
ricorrenti, nell’aver dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello con il
quale la parte appellante, attuali ricorrenti, censuravano la sentenza di primo
grado laddove non aveva ammesso il capitolato dedotto dai convenuti per la
dimostrazione dell’avvenuta usucapione, perché la richiesta della suddetta
prova era stata formulata ritualmente. Dato che la Corte di appello ha
riconosciuto la fondatezza della doglianza relativa all’efficacia paralizzante
dell’eccezione di usucapione
_

(equivalente nell’azione di regolamento dei

confini, alla domanda di usucapione) ed avendo il Giudice di primo non
2

A
P
r

_

ammesso la dedotta prova orale sul presupposto dell’inammissibilità della
domanda di usucapione, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la prova
orale a supporto perché, contrariamente a quanto asserito, non occorreva
motivarla specificamente nell’atto di appello, essendo sufficiente il solo
richiamo formale contenuto nell’atto di appello stesso e specificato nelle

relative conclusioni.
Peritato, concludono i ricorrenti, dica la Corte alla luce della’rt. 342 cpc. e per
quanto di ragione alla luce dell’art. 346 cpc., qualora non sia stata valutata in
primo grado un’eccezione riconvenzionale (nella fattispecie in esame di
usucapione)avendo effetto paralizzante la pretesa domanda fatta valere
dal’attore (nella fattispecie in esame che agisce per il regolamento di confini),
pretesa/domanda così invece accolta, se l’accoglimento nel giudizio di appello
di tale motivo di doglianza sia sufficiente ai fini della valutazione/ammissione
da parte del giudice di appello della richiesta prova testimoniale a
dimostrazione, disattesa in primo grado, sul presupposto appunto della
mancata

valutazione della formulata eccezione e se, quindi, ai fini della

specificità dei motivi di appello sia sufficiente che si limiti la

mancata

valutazione/rigetto della eccezione, senza che occorra alcuna altra specifica
deduzione o motivazione di fini della valutazione della prova stessa richiesta
nelle conclusioni articolate nel giudizio di appello stesso.
Con riferimento all’art. 360 n. 5, i rincorrenti specificano che la motivazione
della Corte di merito appare contraddittoria in quanto l’accoglimento della
doglianza relativa alla mancata considerazione da parte del Giudice di primo
grado dell’efficacia paralizzante dell’eccezione riconvenzionale di usucapione
nei riguardi del regolamento di confini doveva comportare automaticamente
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la valutazione in via istruttoria della richiesta della prova per testi.
1.1.= Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni che si dirà.
E’ ormai ius receptum identificare il giudizio di appello come giudizio volto a
contrastare la sentenza impugnata, invece che come “iudicium novum”, con
effetto devolutivo generale ed illimitato. Con la conseguenza che, ai fini della

concretamente

validità dell’atto di appello occorre, non solo l’individuazione delle statuizioni
impugnate e dei limiti dell’impugnazione, bensì pure

l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono
la decisione impugnata. La mancanza di specificità dei motivi comporta
nullità dell’atto di appello – non sanabile con la costituzione dell’appellato e
rilevabile di ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del
giudicato interno – e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di

appello non può giungere alla sua naturale conclusione (Cass. S.U. 21.1.2000,
n. 16). Qualora, tuttavia, il giudice di primo grado rigetti la domanda per
mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente
che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al
rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione, che sarebbe, del resto,
impossibile.
E, comuqjue, nel caso in esame, posto che il giudice di primo grado aveva
dichiarato “inammissibile e, quindi, irrilevante la richiesta di prova orale” in
quanto diretta a dimostrare la fondatezza della domanda di accertamento
dell’intervenuta usucapione ritenuta inammissibile per tardività, e, posto che
la sentenza di appello ha ritenuto validamente proposta in primo grado
un’eccezione di usucapione, la Corte di merito avrebbe dovuto conformarsi al
principio di cui all’art. 346 cpc., per il quale le domande e le eccezioni non
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k

t.,

accolte o non esaminate perché ritenute assorbite dal giudice di primo grado
devono esser riproposte nel giudizio di secondo grado: a) quanto alle prime
con le formalità dettate dall’art. 342 cpc., e b) mentre con riguardo alle istanze
istruttorie sarà sufficiente a ritenerle richiamate, in sede di gravame, la

formulate e lo specifico richiamo, a sostegno di esse, alle difese svolte in
primo grado.
La Corte di merito non avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare l’inammissibilità
dell’appello, ma valutare alla stregua dell’art. 346 c.p.c. nel testo anteriore alla
modifica di cui all’art. 52 L. 353/1990, applicabile “ratione temporis”, se fosse
ammissibile la prova testimoniale richiesta ed, in caso affermativo, assumerla,
decidendo sulla base di essa.
La sentenza impugnata va, perciò, cassata con rinvio ad altra sezione della
corte di appello di Perugia per nuovo esame e pronuncia sulle spese del
giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte di Appello di Roma, la quale provvederà al regolamento delle spese
giudiziali, anche per il presente giudizio di cassazione
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 29 ottobre 2013
Il Consigliere relatore

proposizione delle domande ed eccezioni a sostegno delle quali erano

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