Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28424 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 14/12/2020), n.28424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13769/2019 R.G., proposto da:

A.C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Carlino

Massimo, con domicilio in Nardò, Via Alessandro VII, n. 53;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 678/2018,

depositata in data 6.11.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.11.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 395/2017 il tribunale di Matera ha respinto l’opposizione proposta da A.C.A. avverso l’ordinanza n. 357/2015, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 24.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 101 T.U.L.P.S.

La Guardia di Finanza di Policoro aveva proceduto al sequestro di sei apparecchi videopoker irregolari, alcuni dei quali erano stati rinvenuti presso il Circolo ricreativo “Des Amis”, sito in Tursi alla Via Roma 220, di cui il ricorrente risultava legale rappresentante.

L’ A. aveva eccepito di non rivestire più la carica di amministratore ed aveva prodotto il verbale assembleare del 25.2.2010 con cui era stato nominato, in sua sostituzione, P.Z..

All’esito il tribunale ha rigettato l’opposizione, con pronuncia confermata in appello.

Per quanto ancora rileva, la Corte potentina ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ A., osservando testualmente che: “l’ordinanza è stata notificata dopo cinque anni dal sequestro, quando, dopo accertamenti presso l’agenzia delle entrate (anagrafe tributaria), il legale rappresentante di detto esercizio era il ricorrente” e che “la circostanza, ritenuta dirimente, è rimasta, come da prova documentale versata nel fascicolo di parte opposta/appellata, invariata”.

Ha ritenuto che la delibera di nomina del nuovo amministratore adottata in data 25.2.2010 – prima del sequestro dei videogiochi, avvenuto il 20.4.2010 – fosse efficace solo tra i soci ma non anche nei confronti dell’amministrazione, in quanto non comunicata all’Agenzia delle dogane in sede di accertamento.

Ha infine evidenziato che, in data 20.4.2010, il ricorrente aveva dichiarato di essere il legale rappresentante del Circolo Des Amis, ed ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero prova di un’effettiva partecipazione dell’ A. alla condotta illecita a titolo di concorso L. n. 689 del 1981, ex art. 5.

La cassazione della sentenza è chiesta da A.C.A. con ricorso basato su un unico motivo.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle dogane presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Non occorre tuttavia disporre la rinnovazione della notifica: l’esigenza di contenere la durata del processo entro un termine ragionevole esonera dal compimento di attività processuali non necessarie, dovendo evidenziarsi che, dato l’esito negativo dell’impugnazione, l’amministrazione non è in alcun modo pregiudicata dalla presente decisione (Cass. 6924/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 12515/2018; Cass. 28267/2019).

3. L’unico motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la Corte d’appello non abbia valutato il contenuto del verbale di assemblea del circolo del 25.2.2010, non tenendo conto del fatto che, al momento dell’accertamento, il ricorrente non rivestiva più la qualifica di legale rappresentante del circolo ricreativo presso cui erano stati sequestrati i videopoker e che, pertanto, non poteva rispondere della violazione.

Il motivo è per più aspetti inammissibile.

La pronuncia di appello, al pari di quella di primo grado, ha ritenuto che la delibera assembleare del 25.2.2010, con la quale P.Z. era stato nominato legale rappresentante del circolo “Des Amis” in sostituzione dell’ A., non fosse opponibile all’amministrazione, poichè non comunicata durante gli accertamenti e che, inoltre, il ricorrente, in data 20.4.2010, si era dichiarato amministratore del circolo.

Su tale premessa, il giudice territoriale ha ritenuto che l’ A., pur essendo cessato dalla carica, dovesse rispondere a titolo di concorso nell’illecito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 5.

In definitiva, il ricorso non si confronta con il contenuto della decisione, non sollevando alcuna censura nè in ordine alla rilevanza dell’omessa comunicazione della delibera di nomina del nuovo amministratore, nè in merito alla configurabilità, a carico del ricorrente, di una responsabilità a titolo di concorso.

In ogni, il contenuto del verbale risulta specificamente valutato, il che è esclude, di per sè, il vizio denunciato (Cass. s.u. 8053/2014). Il ricorso è, per tali ragioni, inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle dogane svolto difese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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