Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28424 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 05/11/2019), n.28424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11839-2018 proposto da:

P.G., B.O., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati BENEDETTO ARRU, UMBERTO CONGIATU;

– ricorrenti –

contro

F.V., O.G., F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentatati e difesi dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 381/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da P.G. e B.O. la sentenza n. 381/2017 della Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso delle parti intimate di cui in epigrafe.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale rigettava il gravame innanzi ad essa interposto dalle odierne parti ricorrenti avverso la sentenza del Giudice di prime cure.

Le stesse parti odierne ricorrenti si erano già viste rigettare, nel giudizio di primo grado, la loro domanda di ripristino dello stato dei luoghi relativo ad una terrazza di cui si pretendeva la valutazione come pertinenza rispetto alla loro proprietà immobiliare.

L’adito Tribunale di Sassari, nel rigettare la domanda attorea, accoglieva, viceversa, la domanda riconvenzionale degli odierni controricorrenti.

Hanno depositato memorie sia le parti ricorrenti che quelle controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

2.- Con il secondo motivo, strettamente legato e connesso al primo, si deduce -in sostanza- il vizio di violazione dell’art. 818 c.c..

3- Entrambi i motivi, attesa la loro conseguenzialità logica, possono essere trattati congiuntamente.

Nessuno dei due motivi può essere accolto.

Il primo motivo si basa sulla prospettazione della doglianza che l’impugnata sentenza non avrebbe considerato un particolare aspetto.

Quest’ultimo consisteva nella valutazione del fatto che il confine di via Marina dell’immobile dei ricorrenti poteva avere senso solo se quest’ultimo inglobava la adiacente terrazza.

Senonchè va rilevato – in primis- che le parti ricorrenti non hanno indicato uno specifico fatto storico in senso ontologico ovvero un dato testuale oppure uno specifico documento, dei quali vi sia stata una omessa valutazione del Giudice del merito.

Il motivo mira, dunque e nella sostanza, ad una rivalutazione del fatto nel senso auspicato dalle parti ricorrenti (che costituisce cosa diversa da quanto ammissibile ai sensi del nuovo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè della nota pronuncia di questa Corte a S.U. n. 8053/2014)).

Al riguardo non può che ribadirsi il condiviso principio per cui “in ogni caso non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto”, giacchè “il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre – come nella fattispecie- l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

In ogni caso, poi, deve evidenziarsi che agli atti non risultava prodotto neppure l’atto di divisione sulla cui interpretazione si fonda la prospettazione dei ricorrenti.

E la gravata decisione non poteva che prendere atto della inesistenza di una vendita del terrazzo conteso e della sua pertinenzialità rispetto all’immobile di proprietà dei ricorrenti.

Del tutto assente, secondo la valutazione in fatto dei giudici del merito, era inoltre la prova che il precedente proprietario di entrambi gli immobili aveva destinato il terrazzo a pertinenza dell’alloggio dei ricorrenti Piana-Borrielli. Sussisteva, anzi e secondo la compiuta valutazione svolta dai Giudici del merito, una serie di elementi attestanti l’esatto contrario dell’inglobamento del terrazzo nella proprietà dei ricorrenti. Quella serie di elementi, secondo la valutazione degli stessi Giudici, oltre a rendere non decisivo l’aspetto del confine, evidenziava la funzionalità del terrazzo in relazione all’immobile dei controricorrenti.

All’infondatezza del primo motivo del ricorso non può che conseguire, parimenti, l’infondatezza del connesso secondo motivo incentrato sull’aspetto del vincolo pertinenziale correttamente escluso del tutto in punto di fatto.

Entrambi i motivi vanno, pertanto, respinti.

4.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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