Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28423 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CPS di Francesco D’Auria in persona del titolare, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Crescenzio 9, presso l’avv. Emiliano Amato,

rappresentata e difesa dagli avv. TEDESCHI Guido Uberto e Sergio

Maria Manzione, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento E.B.I. s.p.a. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Attilio Regolo 19, presso l’avv. ANDREOTTA

Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno emesso nel

fallimento n. 47/92 del 18.12.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.12.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 7.9.2004 il giudice del Tribunale di Salerno delegato al fallimento della E.B.I. s.p.a. disponeva la vendita ai pubblici incanti dei lotti nn. 6, 7 e 8, facenti parte di un complesso aziendale sito in (OMISSIS).

All’esito dell’incanto veniva aggiudicato alla C.P.S. di Francesco D’Auria il lotto n. 6 per il prezzo di Euro 874.000, ma con provvedimento del 18.12.2004 il giudice delegato sospendeva la vendita del lotto sopra indicato.

Il decreto, reclamato, veniva confermato dal Tribunale, che in particolare riteneva corretta la disposta sospensione della vendita, in ragione della sproporzione fra il valore di mercato ed il prezzo di aggiudicazione del bene.

Avverso la decisione la C.P.S. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.

Successivamente il ricorrente depositava atto di rinuncia alla decisione, debitamente accettata dal fallimento, in virtù di accordo raggiunto dalle parti.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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