Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28423 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 05/11/2019), n.28423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13158-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSTRIANA 12,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO SCIALO’, rappresentato e

difeso dagli avvocati NICOLA PETRILLO, ALESSANDRO PETRILLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4564/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2011, V.A. conveniva in giudizio l’Istituto di Vigilanza La Leonessa s.p.a. e l’assicurazione UGF s.p.a, per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali da lui patite, a seguito di un incidente in moto mentre prestava servizio di vigilanza.

Si costituivano entrambe le convenute. Nelle more del giudizio la UGF s.p.a. procedeva al pagamento dei danni, corrispondendo la somma di Euro 50.000, quale massimo risarcibile, mentre la Leonessa s.p.a. eccepiva l’incompetenza a favore del giudice del lavoro e comunque contestando sempre nel merito.

Il Tribunale Napoli con sentenza n. 7376/2013, dichiarava cessata la materie del contendere.

Avverso tale sentenza, V.A. proponeva appello, lamentando l’erroneità della pronuncia nella parte in cui dichiarava la cessazione della materia del contendere anche nei confronti dell’Istituto di Vigilanza La Leonessa s.p.a. e non solo nei confronti della UFG s.p.a.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4564/2017 del 08/11/2017, rigettava il gravame e condannava V.A. a pagare all’Istituto di Vigilanza s.p.a. ed all’UnipolSai Assicurazioni Sud s.p.a. le spese del giudizio. Evidenziava che la cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell’interesse delle stesse ad agire ed a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della decisione del giudice. E la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere adottata anche d’ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, comunque spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. n. 19568/2017 e n. 10728/2017). Nel caso di specie, l’Avv. Andrea Spina, comparso per delega dell’Avv. Alessandro Petrillo, procuratore costituito in primo grado nell’interesse di V.A., dichiarava che la sua assistita era stata pagata anche per le spese legali e che si poteva procedere alla dichiarazione della cessazione la materia del contendere e solo in via subordinata che fossero adottati ” i provvedimenti del caso affinchè il giudizio proseguisse davanti alla competente sezione lavoro”. Pertanto, in forza di tali dichiarazioni, rese da procuratori tutti muniti del potere a transigere la lite, appariva chiaro e univoco la sopravvenuta perdita d’interesse di tutte la parti alla pronuncia del giudice e la loro concorde volontà ad ottenerla.

3. Avverso tale pronuncia, V.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

4. E, stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

4.1. pervenuto per posta, quindi irrituale oltre che tardivo, un atto qualificabile come memoria con la quale richiede un ‘rinvio della trattazione della causà, ‘in subordine la rinuncia al ricorsò, ‘in ulteriore subordine precisazioni nel meritò.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6. Innanzitutto non può essere accolta la richiesta di rinvio della trattazione della causa effettuata nella memoria del ricorrente. In secondo luogo anche se si volesse qualificare detta memoria (tardiva e irrituale) come atto di rinuncia al ricorso non potrebbe essere preso in considerazione poichè privo di mandato speciale.

Infatti la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 19907/2018).

6.1. In ogni caso la parte ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè difetto di motivazione per contraddittorietà e illogicità (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

La Corte avrebbe errato nel condannare V.A. alle spese di giudizio anche nei confronti della UnipolSai, sebbene non fossero state avanzate richieste di riforma della sentenza nei confronti di questa. La parte rileva che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto dichiarare la mancata legittimazione passiva della UnipolSai.

Il ricorso sarebbe improcedibile perchè non è stata depositata copia autentica della sentenza.

E comunque, ove il ricorso fosse stato procedibile il motivo sarebbe inammissibile.

Correttamente il giudice del merito ha liquidato le spese ad Unipol perchè era stata evocata in giudizio dall’odierno ricorrente, per cui disatteso l’appello le spese dovevano essere liquidate anche all’assicurazione.

7. In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla spese.

P.Q.M.

In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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