Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28422 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. III, 15/10/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 15/10/2021), n.28422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11101/2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GENOVESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

SPALLANZANI, N. 2, presso lo studio dell’avvocato VALERLO PESCATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO CARDILLO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 23201/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA Giovanni Battista.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- C.G. ha agito in giudizio nei confronti della Telecom spa, lamentando di aver subito una interruzione del servizio telefonico dalle 8.30 alle 17.30 di un giorno in cui egli aveva necessità di prenotare un viaggio per recarsi da (OMISSIS) e sostenere un concorso pubblico. Quella interruzione gli ha impedito di portare a termine la prenotazione e dunque egli non ha potuto sostenere l’esame. La causa ha avuto vicende alterne che qui è irrilevante riepilogare; piuttosto merita ricordare la sua ultima fase: il Tribunale, che giudica in secondo grado, essendo il valore della causa di pochi Euro, esclude che via sia stato danno rilevante, e questa decisione è confermata dalla Corte di cassazione (23201/2018) cui ricorre il C., sulla scorta anche di una regola fissata giurisprudenziale (Sez. un. 26972/2008) per la quale per aversi danno, e non semplice disagio, occorre che l’interruzione si sia protratta a lungo, oltre un giorno solare intero.

2.- Il C. ritiene che l’ultima decisione della Corte di Cassazione (n. 23210/2018) – una precedente aveva annullato con rinvio – sia incorsa, in un errore di fatto nel rigettare la domanda, errore che, con un motivo di ricorso, pone a base di una domanda di revocazione della predetta ordinanza, ed a cui si oppone la Telecom spa, con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3.- Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., il ricorrente chiede la revocazione della ordinanza n. 23201/2018 di questa Corte, che ha rigettato un suo precedente ricorso.

La tesi è la seguente.

ricorrente aveva prospettato a fondamento della richiesta di risarcimento del danno un preciso fatto storico, ossia la circostanza che, essendo mancato il collegamento telefonico, non aveva potuto prenotare il viaggio per recarsi in altra città a sostenere un pubblico concorso; fatto che rendeva rilevante quella interruzione in quanto non ne era derivato un mero disagio, ma un vero e proprio pregiudizio dovuto alla mancata partecipazione alla selezione.

Secondo ricorrente la Corte di Cassazione, nella ordinanza oggetto di revocazione, si sarebbe limitata a ribadire che non sono risarcibili i meri disagi, occorrendo che l’interruzione si protragga per un tempo apprezzabile a costituire danno, come era orientamento precedente; ma nel dire ciò non avrebbe tenuto conto di un fatto esistente agli atti, ossia che quella interruzione gli aveva impedito di prenotare il viaggio e dunque aveva determinato la mancata partecipazione al concorso pubblico. L’ordinanza sarebbe dunque viziata da errore di fatto che la rende revocabile.

Il ricorso è infondato.

In realtà la decisione che si vuole revocare ha tenuto conto del fatto che il ricorrente ritiene invece omesso, e ne ha tenuto conto dicendo che in sede di legittimità quel fatto non era più rivalutabile.

In altri termini, era stato il giudice di merito a dare scarso rilievo al fatto allegato dal ricorrente, dicendo che egli avrebbe potuto comunque prenotare il viaggio recandosi in una agenzia, o farlo da sé dopo le 17.30 quando il collegamento era stato ripristinato e che dunque l’interruzione non aveva inciso sulla possibilità di compiere quell’azione.

La Corte di Cassazione, nella decisione che si pretende di revocare, ha preso atto che la valutazione compiuta dal giudice di merito circa l’assenza di danno risarcibile era una valutazione di fatto non più discutibile in sede di legittimità, e che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione della regola di diritto sulla distinzione tra disagio e danno risarcibile, distinzione che ovviamente era tracciata in base alla considerazione di quanto allegato dal ricorrente (p. 9).

Ossia: la decisione precedente, riferendosi all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito – il quale teneva conto della mancata prenotazione del viaggio – ha fatto riferimento al complessivo accertamento compiuto dai Tribunale e dunque anche alla valutazione da questo offerta di quel pregiudizio, ritenendo quel complessivo accertamento come non più sindacabile, e dunque in tal modo tenendo conto del fatto ritenuto omesso, sia pure per dire che non poteva occuparsene essendo la sua valutazione una questione di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1300,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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