Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28421 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2751/2011 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) (OMISSIS),

ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti

dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati GALLO Giovanni, MATONTI GIUSEPPE, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

“1. La Corte di appello di Salerno ha condannato l’INPS alla corresponsione in favore di L.G. della somma di Euro 14.507,00 a titolo di assegno straordinario a sostegno del reddito, del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, ex art. 10, comma 9;

2. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 4.11.2010, ma non ha provveduto al deposito dell’atto presso la Cancelleria della Corte;

4. L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, che deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (cfr. ex plurimis Cass. n. 1635/2006);

5. Il rilievo dell’improcedibilità precede, inoltre, quello dell’inammissibilità (eccepita dal resistente per la tardività della proposizione del ricorso) e quindi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (vedi in questo senso Cass. n. 1630/2001)”;

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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