Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28421 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28421 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

SENTENZA
sul ricorso 30754-2007 proposto da:
-1^12, 9tu
u,
EGEO COSTR GEN SRL P.I.07138180018, elettivamente
Uv.
domiciliate in ROMA, C/0 Str MEINERI VIA SALARIA 162,
ot—\-€A-ckk tku,4eLk,e4AR
c,RAt
prr-e-s-s-e—-1–e—s-t–trel-i–o 2112/d’avvocato IORFIDA ANTONIO, e4e-

– ricorrente 2013
2005

contro

DEAMBROSIS IMP COSTR EDILI SRL;

intimata

sul ricorso 1206-2008 proposto da:
DEAMBROSIS IMP COSTR EDILI SRL P.1.04265170017, IN

Data pubblicazione: 19/12/2013

PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E
LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio
dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RUBATTO ALBERTO;

contro

EGEO COSTR GEN SRL, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato
MEINERI GIOVANNI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato IORFIDA ANTONIO;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1281/2007 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Petretti Alessio difensore della
Società Deambrosis che si riporta al controricorso
incidentale e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’11.12.2003 Deambrosis Costruzioni edili srl conveniva davanti al
tribunale di Torino Egeo Costruzioni generali snc esponendo di aver stipulato il
2.8.2002 un preliminare di compravendita di un immobile della predetta in Torino
via Passo Buole 175, NCEU f. 118 n. 99, sub 1 e 2 per il prezzo di euro 375.000

corrispondersi al rogito entro e non oltre il 30.9.2002 e comunque entro dieci giorni
dalla data in cui il comune avrebbe comunicato l’ammontare degli oneri di
costruzione ed urbanizzazione; che la città di Torino il 13.9.2002 aveva comunicato
l’ammontare in euro 97.775,72 ma l’attrice aveva appurato che la Egeo non aveva
provveduto alla bonifica dell’area dall’amianto né allo sgombero di quanto
depositato né era stata cancellata la trascrizione di domanda giudiziale di terzi; che
una raccomandata era rimasta priva di riscontro e la diffida ad adempiere rimasta
inevasa nel termine di 15 giorni; chiedeva la risoluzione di diritto ex art. 1454 cc con
condanna al doppio della caparra.
La convenuta svolgeva riconvenzionale di risoluzione per fatto e colpa dell’attrice,
asserendo che non vi era stato inadempimento colpevole da parte sua in quanto,
avendo ottenuto in data 29.5.2002 sentenza favorevole nella causa promossa nei suoi
confronti dalla F.11i Grasso snc e volta a far dichiarare la simulazione dell’atto di
provenienza, si era tempestivamente attivata per ottenere la rinuncia della parte
soccombente alla facoltà di impugnazione, accollandosi le spese di lite che il
Tribunale le aveva riconosciuto.
Tuttavia la cancellazione non aveva potuto aver luogo il quanto il Conservatore, per
poter procedere, aveva chiesto anche l’assenso del fallimento Corea, altra parte
convenuta, con la conseguente necessità di ottenere l’autorizzazione del giudice
delegato.

oltre iva di cui euro 55.000 versate a titolo di caparra; che il saldo doveva

Assumeva di aver tempestivamente provveduto, fin dall’agosto 2002, alle bonifiche
ed alle demolizioni promesse, per la parte eseguibile, sicchè a quel punto nulla più si
opponeva all’apertura del cantiere ed all’inizio dei lavori di cui alla concessione
edilizia, salvo il pagamento degli oneri di urbanizzazione, che incombeva alla
Deambro si s .

parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 2.8.2007, che
dichiarava risolto per mutuo consenso il preliminare condannando l’appellante a
restituire euro 55.000 oltre interessi e compensava le spese, escludendo
l’inadempimento della Egeo, che si era adoperata per ottenere la cancellazione della
domanda e per rimuovere l’amianto, e quello di controparte.
L’appellante Egeo non aveva provato gli elementi costitutivi del preteso
inadempimento considerato che la Deambrosis, sia nella raccomandata del
23.9.2002 che nella successiva intimazione ad adempiere del 4.10.2002, aveva
confermato la piena disponibilità di adempiere regolarmente a tutti gli obblighi
derivanti dal preliminare, mentre l’ipotesi, avanzata ex adverso, che la stessa non
fosse più interessata all’acquisto, stanti i rilevanti esborsi da effettuare, seppure non
inverosimile, non aveva trovato riscontri concreti.
In particolare il mancato pagamento di tali oneri non poteva assumere valore
indiziario tenuto conto che il versamento presupponeva la volturazione della
concessione edilizia in capo alla Deambrosis, il che a sua volta avrebbe richiesto la
stipula del contratto definitivo, non avvenuta per le note ragioni.
Ricorre Egeo Costruzioni Generali srl con tre motivi, resiste proponendo ricorso
incidentale Deambrosis Impresa costruzioni edili srl con tre motivi, con ulteriore
controricorso della prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale, con sentenza 8.6.2005 accoglieva la domanda attrice, decisione

Col primo motivo del ricorso principale si deducono violazione degli artt. 232, 116,
228, 231 cpc, 2730, 2731 cc e vizi di motivazione, lamentando la nullità
dell’interrogatorio reso da persona diversa dal rappresentante legale della
Deambrosis, con relativo quesito.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 112, 113, 115, 342, 343, 345,

prove dedotte in primo grado e l’istanza di loro ammissione, quando l’istruttore in
primo grado non ne abbia motivato la reiezione, non esoneri l’appellante dallo
sviluppare un apposito motivo di gravame in mancanza di materia per poter
argomentare.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 112, 113, 115 cpc, 1453, 1455,
1223, 1385, 1218, 2697, 2730 cc e vizi di motivazione col quesito “se non si assume
responsabilità risarcitoria chi non intendendo concludere non giustifichi tale
decisione sia pure invocando la causa di forza maggiore”.
Col primo motivo del ricorso incidentate si lamenta violazione dell’art. 2668 cc col
quesito se, ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale,
qualora detta cancellazione non risulti ordinata giudizialmente, sia necessario
l’assenso di tutte le parti.
Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1362 cc e vizi di motivazione
col quesito se un documento successivo alla formazione di un contratto che contenga
il riconoscimento di un obbligo negoziale costituisca un elemento che debba essere
valutato.
Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione col momento di sintesi indicato
nel senso che la Corte di appello ha errato nel considerare che alla data fissata per il
definitivo la Egeo non avesse l’obbligo di ottenere la cancellazione della
trascrizione o l’assenso non avendo considerato che la cancellazione era già data in

346, 356 cpc, 2697 cc e vizi di motivazione col quesito se la riproposizione delle

corso nel preliminare e che si riconosceva tale obbligo e nel considerare di scarsa
importanza l’inadempimento della Egeo.
Le censure del ricorso principale, caratterizzate dalla contestuale denunzia
di plurimi vizi di legge processuale, sostanziale e di motivazione, in dispregio della
regola della necessaria specificità del motivo di ricorso, non meritano accoglimento

quesiti proposti.
In particolare sul primo motivo la sentenza ha dedotto che la questione
relativa alla effettività dei poteri di rappresentanza del soggetto che si era presentato
a rendere l’interrogatorio era estranea al tema della legittimazione attiva ma atteneva
seminai alla efficacia delle eventuali dichiarazioni confessorie.
Sul secondo motivo la sentenza ha statuito che non si possono riproporre
istanze istruttorie senza espressamente censurare le ragioni per le quali erano state
respinte e, nella specie, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, si
era usata la formula generica della riproposizione in caso di necessità mentre in sede
di gravame non si erano espressamente censurate le ordinanze del G.I.
Il terzo motivo si conclude con un quesito generico, non risolutivo e
meramente assertivo basato sull’asserita volontà di non concludere un contratto,
circostanza che la sentenza esclude.
Quanto al ricorso incidentale la sentenza ha ritenuto di scarsa importanza
l’inadempimento della Egeo che si era attivata “con la diligenza del buon padre di
famiglia” per ottenere la cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli e per
rimuovere l’amianto e ogni altro ingombro.
Ma, anche se la valutazione della gravità di un inadempimento è
prerogativa del giudice di merito, la motivazione addotta non appare sufficiente

non dimostrando la decisività delle doglianze e dovendosi dare risposta negativa ai

posto che era stata proposta diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni,
rimasto inevaso e va data risposta positiva a tutti i quesiti proposti.
Sul primo motivo, è pacifico che il Conservatore aveva chiesto per la
cancellazione della trascrizione anche l’assenso del fallimento Corea per cui non
bastava attivarsi ma il relativo adempimento doveva avvenire prima della stipula del

Sul secondo motivo, l’opera dell’interprete, mirando a determinare una
realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico
accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in
sede di legittimità per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti
dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione
gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito
della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nel primo
comma dell’art. 1362 CC — eventualmente integrato da quello posto dal successivo
art. 1363 CC – e può farsi ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell’art.
1362 CC, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti
successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n.
6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97
n. 5389).
Sul terzo motivo la motivazione della Corte di appello, che pur riconosce
che nel preliminare si assicurava fosse in corso di cancellazione la trascrizione, non
è sufficiente ed incide sulla valutazione dell’inadempimento anche alla luce di
quanto dedotto in relazione al primo motivo.
Donde il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale, con
cassazione e rinvio.

definitivo.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, accoglie l’incidentale, cassa
la sentenza impugnata sul punto e rinvia per nuovo esame e per le spese ad altra
sezione della Corte di appello di Torino.
Roma I° ottobre 2013.
Il consigliere estensore

,

ø

a -NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

1 9 D1C. 2013

il Presidente

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