Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28421 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14740-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 11, presso lo studio

dell’avvocato SIMONE BECCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MAIORANA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ F.LLI V. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CHRISTIAN ALLEGRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5294/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 959/18, sez. 2, rigettava il ricorso proposto dalla F.lli V. srl avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per ICI 2010 e 2011.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 5924/14/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Riscossione Sicilia spa sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso illustrato con memoria, la società contribuente.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Riscossione Sicilia spa censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo Pec in quanto avvenuta in formato pdf privo dell’estensione p7m.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per il ritenuto assorbimento degli altri motivi di doglianza.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. 6417/19; Cass. 27561/18).

Nel caso di specie, avendo la società contribuente proposto tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento, la nullità di quest’ ultima per le ragioni di cui si contende deve ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione dell’azione da parte del contribuente.

Il motivo va quindi accolto.

Resta assorbito il secondo motivo dovendo la Commissione regionale esaminare in sede di rinvio le questioni poste con l’appello.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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