Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28420 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26512/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI Antonietta, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3588/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22/10/09, depositata il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato Luigi Caliulo (delega avv. Coretti) difensore del

ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

“1. Con ricorso al Tribunale di Lucera Z.I., operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2001; la ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

La domanda veniva accolta e la Corte d’appello di Bari confermava la statuizione;

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;

L’intimata non si è costituita;

2. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), nonchè in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;

3. Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, z norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;

4. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale, con il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, convertito in L. n. 111 del 2011, ha stabilito che “Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5, convertito con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

5. Che ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., e dichiarato manifestamente fondato”;

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originaria domanda;

Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese dei precedenti gradi di merito e del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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